Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2003
ECLI:EU:T:2003:110
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Arrêt du [OSCURATO:PERSONA] riunite T-93/00 e T-46/01
[OSCURATO:SOCIETA] e altri
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Banane – Importazione da paesi terzi – Regolamento (CE) n. 2362/98 – Titoli di importazione di banane provenienti da paesi ACP – Misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 10 aprile 2003
Massime della sentenza
1..
Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera proveniente da un'istituzione – Lettera che si limita a fornire un'interpretazione di un regolamento – Esclusione
(Art. 230 CE)
2..
Eccezione di illegittimità – Portata – Atti la cui illegittimità può essere eccepita – Atto di carattere generale alla base della decisione impugnata
(Art. 241 CE)
3..
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regime delle importazioni – Contingente doganale – Nuovo regime definito dal regolamento n. 2362/98 – Applicabilità, per ovviare alle difficoltà transitorie connesse al passaggio dal regime del 1993 a quello del 1999, dell'art. 20,
lett. d), del regolamento n. 404/93 malgrado l'esistenza di disposizioni transitorie nel regolamento n. 2362/98 – Potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] – Sindacato giurisdizionale – Limiti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 404/93, art. 20, lett. d); regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] n. 2362/98]
4..
Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Banane – Regime delle importazioni – Contingente doganale – Nuovo regime definito dal regolamento n. 2362/98 – Rifiuto della [OSCURATO:PERSONA] di adottare misure specifiche in base all'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 a motivo
della natura commerciale delle difficoltà incontrate da un operatore – Insussistenza di errore manifesto di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 404/93, art. 20, lett. d); regolamento della [OSCURATO:PERSONA] n. 2362/98]
1.
Costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti
destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura
rilevante la situazione giuridica di questo. Per contro, una lettera di un'istituzione comunitaria inviata in risposta ad
una domanda formulata dal suo destinatario non costituisce una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, che renda
così possibile per il destinatario il rimedio del ricorso di annullamento. In particolare, non arreca pregiudizio un atto
con il quale un'istituzione si limiti a dare la sua interpretazione di un regolamento. La manifestazione per iscritto di un'opinione
proveniente da un'istituzione comunitaria non può costituire una decisione tale da formare oggetto di ricorso di annullamento,
qualora non sia atta a produrre effetti giuridici né intenda produrne. Infatti, in tali casi, non è l'interpretazione del
regolamento proposta dall'istituzione che è suscettibile di produrre effetti giuridici, ma la sua applicazione ad una certa
situazione. v. punti 59-61
2.
L'art. 241 CE costituisce l'espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare,
al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità degli atti
precedenti delle istituzioni comunitarie che, anche se non hanno la forma di un regolamento, costituiscono il fondamento giuridico
della decisione impugnata, qualora tale parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 230 CE, un ricorso diretto
contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento. Dato che l'art. 241 CE
non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l'applicabilità di un qualsiasi atto di portata generale a sostegno
di un ricorso qualsiasi, l'atto generale di cui viene eccepita l'illegittimità deve essere applicabile direttamente o indirettamente
alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto tra la decisione individuale
impugnata e l'atto generale di cui trattasi. v. punti 76-77
3.
Nonostante le disposizioni transitorie del titolo V del regolamento n. 2362/98, recante modalità d'applicazione del regolamento
n. 404/93, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA], con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato le modalità
d'applicazione del regime 1999, le difficoltà transitorie che possono sorgere in occasione della riforma dell'organizzazione
comune del mercato della banana possono, in linea di principio, essere risolte applicando il regime previsto, in caso di gravi
motivi, dall'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana, nella versione modificata dal regolamento n. 1637/98. Infatti, detto articolo consente alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare
particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare il passaggio dal regime d'importazione di banane del 1993 al regime 1999. In merito alla necessità di adottare
provvedimenti transitori in forza di tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere di valutazione, che esercita
secondo la procedura prevista all'art. 27 del regolamento n. 404/93. Pertanto, benché competa al Tribunale il sindacato sulla
legittimità di un'azione o di un'omissione della [OSCURATO:PERSONA] in base a tale disposizione, la portata di tale controllo si
limita, in particolare, alla verifica dell'esistenza di un errore manifesto di valutazione. v. punti 86, 88
4.
[OSCURATO:PERSONA] non commette un errore manifesto di valutazione rifiutandosi di adottare misure particolari in base all'art. 20,
lett. d), del regolamento n. 404/93, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana, nella versione
modificata dal regolamento n. 1637/98, per rimediare alle difficoltà incontrate da un importatore a causa del passaggio dal
regime 1993 al regime 1999 se le difficoltà lamentate sono essenzialmente di natura commerciale, come l'incapacità di rifornirsi
di banane ACP o la scelta di non cercare di stabilire contatti commerciali con fornitori di banane ACP. Infatti, lo scopo
stesso di detto articolo presuppone che le difficoltà lamentate dall'operatore interessato siano direttamente collegate al
passaggio dal regime 1993 al regime 1999 e non siano dovute a negligenza dell'operatore. v. punti 89-91, 95-96
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
10 aprile 2003
(1)
«Banane – Importazione da paesi terzi – Regolamento (CE) n. 2362/98 – Titoli di importazione di banane provenienti da paesi ACP – Misure ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento (CEE) n. 404/93 – Ricorso di annullamento – Ricorso per risarcimento danni»
Nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Treviso,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Brescia,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Padova,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Milano,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Padova,
[OSCURATO:SOCIETA] Soc.coop.arl
, con sede in Padova,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Padova,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Palermo,
[OSCURATO:SOCIETA]
, con sede in Bergamo,
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]),rappresentate dagli avv.ti W. [OSCURATO:PERSONA] e G. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
, rappresentata dai sigg. L. Visaggio e C. Van der Hauwaert, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti A. [OSCURATO:PERSONA] e G. Braun,
con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
aventi ad oggetto, nella causa T-93/00, una domanda di annullamento della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 26 gennaio 2000, n. 02418,
nonché una domanda di risarcimento del danno subito a causa di tale atto, e, nella causa T-46/01, una domanda di annullamento
della lettera della [OSCURATO:PERSONA] 8 dicembre 2000, n. AGR 030905, nonché una domanda di risarcimento del danno subito a causa
di tale atto,
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione),
composto dai sigg. R. García-[OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra P. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. J.D. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, cancelliere aggiunto
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 24 ottobre 2002,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Contesto normativo
Regolamento (CEE) n. 404/93
1
Il regolamento (CEE) del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della
banana (GU L 47, pag. 1), ha sostituito, al titolo IV, a decorrere dal 1º luglio 1993, un regime comune di scambi con i paesi
terzi ai diversi regimi nazionali. E' stata effettuata una distinzione tra le
banane comunitarie, raccolte nella [OSCURATO:PERSONA], le
banane di paesi terzi, provenienti da paesi terzi diversi dagli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), le
banane ACP tradizionali e le
banane ACP non tradizionali. Le banane ACP tradizionali e le banane ACP non tradizionali corrispondevano ai quantitativi di banane esportate dai paesi
ACP che, rispettivamente, non eccedevano o superavano i quantitativi esportati tradizionalmente da ciascuno di questi Stati,
quali stabiliti in allegato al regolamento n. 404/93.
2
Ai sensi dell'art. 17, primo comma, del regolamento n. 404/93, l'importazione di banane nella [OSCURATO:PERSONA] è soggetta alla presentazione
di un certificato d'importazione. Questo certificato è rilasciato dagli Stati membri a qualsiasi interessato che ne faccia
richiesta, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella [OSCURATO:PERSONA], fatte salve particolari disposizioni adottate per
l'applicazione degli artt. 18 e 19.
3
L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, nella versione originale, prevedeva l'apertura di un contingente tariffario annuale
di 2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP non tradizionali. Nell'ambito
di questo contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all'imposizione di un dazio pari
a 100 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio. L'art. 18, n. 2, dello stesso regolamento,
nella versione originale, prevedeva che le importazioni di banane ACP non tradizionali e di banane di paesi terzi, effettuate
al di fuori del detto contingente, fossero soggette ad un'imposizione pari a, rispettivamente, 750 ecu/t e 850 ecu/t.
4
L'art. 19, n. 1, del regolamento n. 404/93 effettuava una ripartizione del contingente tariffario aprendolo come segue: il
66,5% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane di paesi terzi e/o banane ACP non tradizionali
(categoria A); il 30% per la categoria degli operatori che avevano commercializzato banane comunitarie e/o banane ACP tradizionali
(categoria B); e il 3,5% per la categoria degli operatori stabiliti nella [OSCURATO:PERSONA] che avevano iniziato, a decorrere dal 1992,
a commercializzare banane diverse dalle banane comunitarie e/o dalle banane ACP tradizionali (categoria C).
5
L'art. 19, n. 2, del regolamento n. 404/93 dispone: Sulla base dei calcoli effettuati separatamente per ciascuna categoria di operatori [A e B], ogni operatore riceve certificati
di importazione in funzione dei quantitativi medi di banane che ha venduto negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili
dati statistici. (...).
Regolamento (CEE) n. 1442/93
6
Il 10 giugno 1993 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (CEE) n. 1442, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione
delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 142, pag. 6; in prosieguo: il
regime 1993). Tale regime è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1998.
7
Ai sensi dell'art. 5, n. 1, del regolamento n. 1442/93, le autorità competenti degli Stati membri dovevano calcolare, ogni
anno, per ogni operatore delle categorie A e B registrato presso le stesse autorità, la media dei quantitativi commercializzati
nei tre anni anteriori all'anno che precedeva quello per il quale era aperto il contingente, ripartiti secondo la natura delle
funzioni esercitate dall'operatore a norma dell'art. 3, n. 1, dello stesso regolamento. Tale media era denominata «quantitativo
di riferimento».
8
L'art. 14, n. 2, del regolamento n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 1994, n. 2444
(GU L 261, pag. 3), dispone quanto segue: Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle autorità competenti dello Stato membro nei primi sette giorni
dell'ultimo mese del trimestre precedente il trimestre con riferimento al quale vengono rilasciati i titoli.
Regolamento (CE) n. 1637/98
9
Il regolamento (CE) del Consiglio 20 luglio 1998, n. 1637, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 210, pag. 28), ha apportato,
con effetto dal 1º gennaio 1999, modifiche notevoli all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana. Esso,
in particolare, ha sostituito gli artt. 16-20 del titolo IV del regolamento n. 404/93 con nuove disposizioni.
10
L'art. 18, n. 1, del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva l'apertura di un contingente
tariffario annuale di 2,2 milioni di tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane ACP
non tradizionali. Nell'ambito di tale contingente tariffario, le importazioni di banane di paesi terzi erano soggette all'imposizione
di un dazio doganale pari a 75 ecu/t mentre le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti da dazio.
11
L'art. 18, n. 2, dello stesso regolamento, come modificato dal regolamento n. 1637/98, prevedeva l'apertura di un contingente
tariffario annuale supplementare di 353 000 tonnellate (peso netto) per le importazioni di banane di paesi terzi e di banane
ACP non tradizionali. Nell'ambito di questo contingente tariffario le importazioni di banane di paesi terzi erano parimenti
soggette all'imposizione di un dazio doganale pari a 75 ecu/t e le importazioni di banane ACP non tradizionali erano esenti
da dazio.
12
Ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha
il potere di adottare, conformemente al sistema del comitato di gestione previsto all'art. 27, le modalità di gestione dei
contingenti tariffari di cui all'art. 18, modalità che comprendono segnatamente
le particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare la transizione dal regime d'importazione valido dal 1°
luglio 1993 al regime introdotto dal (...) titolo [IV del regolamento n. 404/93].
Regolamento (CE) n. 2362/98
13
Il 28 ottobre 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento (CE) n. 2362, recante modalità d'applicazione del regolamento
n. 404/93 del Consiglio, con riguardo al regime d'importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 293, pag. 32). Ai sensi dell'art. 31
del regolamento n. 2362/98, il regolamento n. 1442/93 è stato abrogato a partire dal 1° gennaio 1999. Le nuove disposizioni
relative alla gestione dei titoli di importazione nell'ambito dei contingenti tariffari sono contenute nei titoli I, II e
IV del regolamento n. 2362/98 (in prosieguo: il
regime 1999).
14
Occorre ricordare le seguenti differenze tra il regime 1993 e il regime 1999:
a)
il regime 1999 non contiene più distinzioni a seconda delle funzioni svolte dagli operatori;
b)
il regime 1999 tiene conto dei quantitativi di banane importati;
c)
la gestione dei titoli d'importazione, in applicazione del regime 1999, viene effettuata senza riferimento all'origine (ACP
o paesi terzi) delle banane;
d)
i contingenti tariffari e la parte attribuita ai nuovi operatori sono stati aumentati dal regime 1999.
15
L'art. 2 del regolamento n. 2362/98 prevede, in particolare, che i contingenti tariffari e le banane ACP tradizionali di cui,
rispettivamente, agli artt. 18, nn. 1 e 2, e 16 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, sono
aperti secondo la ripartizione seguente:
─
92% agli operatori tradizionali ai sensi dell'art. 3;
92% agli operatori tradizionali ai sensi dell'art. 3;
─
8% agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'art. 7.
8% agli operatori nuovi arrivati ai sensi dell'art. 7.
16
L'art. 4, n. 1, del regolamento n. 2362/98 dispone che ogni operatore tradizionale, registrato in uno Stato membro, ottenga
per ogni anno, per l'insieme delle origini indicate nell'allegato I di tale regolamento, un quantitativo di riferimento unico
determinato in base ai quantitativi di banane che ha effettivamente importato durante il periodo di riferimento. Secondo l'art. 4,
n. 2, del regolamento n. 2362/98, per le importazioni effettuate nel 1999, il periodo di riferimento era costituito dagli
anni 1994, 1995 e 1996.
17
L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 2362/98 dispone che
[e]ntro il 30 settembre, ultimati i controlli e le verifiche necessarie, le autorità competenti stabiliscono conformemente
agli articoli 3, 4 e 5, ogni anno per ciascun operatore tradizionale un quantitativo di riferimento unico provvisorio, in
base alla media delle quantità di banane effettivamente importate dalle origini indicate nell'allegato I durante il periodo
di riferimento. Il quantitativo di riferimento viene fissato in base a una media triennale, anche se l'operatore non ha importato durante
una parte del periodo di riferimento. Secondo l'art. 6, n. 2, del regolamento n. 2362/98, le autorità competenti comunicano
ogni anno alla [OSCURATO:PERSONA] l'elenco degli operatori tradizionali registrati presso di loro, nonché il totale dei loro quantitativi
di riferimento provvisori.
18
Le modalità di rilascio dei titoli d'importazione sono disciplinate dagli artt. 14-22 del regolamento n. 2362/98.
19
L'art. 14, n. 1, di tale regolamento prevede che,
[p]er i primi tre trimestri, può essere fissato per il rilascio dei titoli d'importazione un quantitativo indicativo, espresso
in una percentuale uniforme dei quantitativi disponibili per ciascuna delle origini indicate nell'allegato I.
20
Ai sensi dell'art. 15, n. 1, del detto regolamento,
[l]e domande di titoli d'importazione sono presentate, per ciascun trimestre, alle autorità competenti dello Stato membro
nel quale gli operatori sono registrati, nel corso dei primi sette giorni del mese che precede il trimestre per il quale vengono
rilasciati i titoli.
21
L'art. 17 prevede che
[s]e per un trimestre e per una o più origini indicate nell'allegato I, i quantitativi oggetto di domande di titoli superano
sensibilmente il quantitativo indicativo eventualmente fissato, in applicazione dell'articolo 14 o superano i quantitativi
disponibili, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande.
22
L'art. 18 del regolamento n. 2362/98 recita come segue: 1. Se per una o più origini determinate viene fissata una percentuale di riduzione in applicazione dell'articolo 17, l'operatore
che ha presentato una domanda di titolo d'importazione per le citate origini ha l'alternativa seguente:
a)
rinunciare ad utilizzare il titolo mediante comunicazione indirizzata all'autorità competente per il rilascio dei titoli,
entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione del regolamento che fissa la percentuale di riduzione; in tal caso, la cauzione
relativa al titolo è svincolata immediatamente;
b)
nel limite globale di un quantitativo pari o inferiore al quantitativo non attribuito della domanda, presentare una o più
altre domande di titolo per le origini in relazione alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato quantitativi disponibili. Siffatta
domanda è presentata entro il termine indicato alla lettera a) e nel rispetto di tutte le condizioni previste per la presentazione
di una domanda di titolo.
2. [OSCURATO:PERSONA] determina senza indugio i quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli per le origini considerate.
23
L'art. 19, n. 1, precisa in particolare che
[l]e autorità competenti rilasciano i titoli d'importazione entro il 23 dell'ultimo mese di ogni trimestre per il trimestre
successivo.
24
L'art. 20, n. 1, dispone quanto segue: I quantitativi non utilizzati di un titolo vengono riassegnati, su sua domanda, al medesimo operatore, secondo il caso titolare
o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma comunque nel corso dell'anno di rilascio del primo titolo. La cauzione
resta incamerata proporzionalmente ai quantitativi non utilizzati.
25
Il titolo V del regolamento n. 2362/98 contiene un certo numero di disposizioni transitorie per il 1999. Secondo l'art. 28,
n. 1, di questo regolamento, le domande di registrazione per il 1999 dovevano essere presentate dagli operatori entro il 13
novembre 1998. Queste domande dovevano essere accompagnate, in particolare, per gli operatori tradizionali, dall'indicazione
dei quantitativi totali di banane effettivamente importate in ciascuno degli anni del periodo di riferimento 1994-1996, dall'indicazione
dei numeri di tutti i titoli e dei relativi estratti utilizzati per queste importazioni e dai riferimenti di tutti i documenti
giustificativi del pagamento dei dazi.
26
L'allegato I del regolamento n. 2362/98 stabilisce la ripartizione dei contingenti tariffari di cui all'art. 18, nn. 1 e 2,
del regolamento n. 404/93 e il quantitativo tradizionale ACP (857 000 tonnellate).
27
Il Consiglio ha emanato il regolamento (CE) 29 gennaio 2001, n. 216, che modifica il regolamento n. 404/93 (GU L 31, pag.
2). L'art. 1 del regolamento n. 216/2001 ha modificato gli artt. 16-20 del regolamento n. 404/93.
28
Le modalità di applicazione del titolo IV del regolamento n. 404/93 così modificato sono stabilite dal regolamento (CE) della
[OSCURATO:PERSONA] 7 maggio 2001, n. 896, recante modalità di applicazione del regolamento n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime
di importazione delle banane nella [OSCURATO:PERSONA] (GU L 126, pag. 6). Esse si applicano a partire dal 1° luglio 2001, in conformità
alle disposizioni dell'art. 32 del regolamento n. 896/2001.
Fatti all'origine delle controversie
29
Le ricorrenti sono importatrici di banane di origine latino-americana. Registrate come operatori tradizionali presso le autorità
nazionali competenti (Italia e, per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), esse hanno ottenuto da tali autorità
quantitativi di riferimento individuali provvisori per il 1999. Esse hanno così potuto ottenere titoli di importazione di
banane di paesi terzi per i tre primi trimestri del 1999.
30
I fatti all'origine della causa T-93/00 si riferiscono al quarto trimestre del 1999. Per tale trimestre, le ricorrenti hanno
presentato alle autorità nazionali competenti alcune domande di titoli d'importazione per il saldo del loro quantitativo di
riferimento individuale provvisorio. Le loro domande sono state accolte nel limite dei quantitativi disponibili all'importazione
di banane di paesi terzi, pubblicati nell'allegato al regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 20 agosto 1999, n. 1824, recante
modifica del regolamento (CE) n. 1623/1999 che fissa taluni quantitativi all'importazione di banane nella [OSCURATO:PERSONA] per il
quarto trimestre del 1999, nel quadro dei contingenti tariffari e del quantitativo di banane tradizionali ACP (GU L 221, pag. 6).
31
Per la parte di queste domande che non ha potuto essere accolta, le ricorrenti disponevano ancora della facoltà di chiedere
titoli d'importazione per un quantitativo di 308 978,252 tonnellate di banane ACP tradizionali, quantitativo fissato dal regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 17 settembre 1999, n. 1998, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro
dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 1999 e alla presentazione di nuove domande
(GU L 247, pag. 10). Esse hanno in tal modo chiesto alcuni titoli di importazione di banane ACP nei limiti dei quantitativi
residui di cui potevano disporre, conformemente all'art. 18, n. 1, del regolamento n. 2362/98. I titoli di importazione per
le quantità residue del loro rispettivo quantitativo di riferimento erano ripartiti come segue: [OSCURATO:SOCIETA] kg 2 050Anello [OSCURATO:SOCIETA] kg 1 859Arpigi Spa kg 757Bestfruit Srl kg 2 637Co-[OSCURATO:SOCIETA] kg 209 392Co-[OSCURATO:SOCIETA] soc.coop.arl kg 30 207Dal [OSCURATO:SOCIETA] kg 1 533Frigofrutta Srl kg 2 990Garletti Snc kg 4 419London [OSCURATO:PERSONA] LTD kg 286 004
32
In data 13 ottobre 1999 le autorità nazionali competenti hanno rilasciato alle ricorrenti titoli di importazione di banane
ACP per l'intero quantitativo così richiesto.
33
Nonostante ripetuti tentativi, le ricorrenti non sono riuscite a rifornirsi di banane ACP.
34
In tali circostanze, il 18 novembre 1999 le ricorrenti, ai sensi dell'art. 232 CE, hanno richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di:
1)
prendere gli opportuni provvedimenti affinché le ricorrenti potessero utilizzare i titoli del quarto trimestre rilasciati
per le importazioni da paesi ACP per effettuare importazioni di banane da paesi latino-americani o da altri paesi terzi;
2)
disporre, in ogni caso, che le cauzioni relative ai titoli in oggetto, qualora rimaste inutilizzate, fossero svincolate, la
mancata utilizzazione non essendo imputabile ai loro titolari.
35
Non avendo ricevuto risposta a questa domanda, le ricorrenti, con telefax 22 dicembre 1999, hanno fatto notare alla [OSCURATO:PERSONA]
che i titoli in questione sarebbero scaduti il 7 gennaio 2000 e l'hanno invitata a prendere posizione sulle loro domande.
36
Con lettera 26 gennaio 2000, n. 02418 (in prosieguo: la
lettera 26 gennaio 2000), inviata al legale delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto nei seguenti termini: [OSCURATO:PERSONA] lettera del 22 dicembre 1999 Lei ha fatto riferimento a talune difficoltà incontrate da alcuni operatori nell'utilizzare
i certificati d'importazione di banane rilasciati a titolo del quarto trimestre 1999, segnatamente per l'importazione di banane
originarie dei paesi ACP.In primo luogo è opportuno costatare che la natura del problema è essenzialmente commerciale e, come tale, è riconducibile
unicamente alla sfera di attività dell'operatore economico. In effetti, il problema sollevato riguarda la ricerca di partners
commerciali per l'acquisto ed il trasporto di alcuni prodotti e, più in particolare, nel caso di cui trattasi, di banane originarie
dei paesi ACP. Per quanto spiacevole, il fatto che i Suoi clienti non abbiano potuto concludere dei contratti di fornitura
di banane ACP costituisce parte del rischio commerciale che è normalmente assunto dagli operatori.Infine, devo osservare che tali difficoltà non riguardano che alcuni operatori, la cui configurazione non è peraltro precisata,
e che un intervento della [OSCURATO:PERSONA] rischierebbe di favorire taluni operatori a scapito di altri che hanno assunto i rischi
legati agli obblighi che hanno contratto.
37
Per di più, le competenti autorità nazionali hanno incamerato le cauzioni prestate dalle ricorrenti ritenendo che i motivi
fatti valere dalle medesime per ottenere il rimborso di tali cauzioni non costituissero una causa di forza maggiore, unica
ipotesi che consente il rimborso.
38
I fatti all'origine della causa T-46/01 si riferiscono al quarto trimestre del 2000. Per tale trimestre, il saldo del quantitativo
di riferimento individuale disponibile per ciascuna delle ricorrenti era di: [OSCURATO:SOCIETA] kg 5 667Anello [OSCURATO:SOCIETA] kg 5 140Arpigi Spa kg 15 792 [OSCURATO:SOCIETA] kg 7 290Co-[OSCURATO:SOCIETA] kg 236 746 [OSCURATO:SOCIETA] soc.coop.arl kg 80 301Dal [OSCURATO:SOCIETA] kg 4 110Frigofrutta Srl kg 8 266Garletti Snc kg 7 329London [OSCURATO:PERSONA] kg 324 124
39
Poiché le domande di titoli per le banane di paesi terzi sono risultate superiori ai quantitativi disponibili, il regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 2000, n. 1971, relativo al rilascio dei titoli d'importazione per le banane nel quadro
dei contingenti tariffari e delle banane ACP tradizionali per il quarto trimestre 2000 e alla presentazione di nuove domande
(GU L 235, pag. 10), ha stabilito i quantitativi di banane ancora disponibili per l'importazione per l'ultimo trimestre del
2000. Ai sensi dell'allegato di questo regolamento potevano ancora essere rilasciati titoli di importazione per banane ACP
tradizionali fino a 329 787,675 tonnellate.
40
Le ricorrenti non hanno chiesto titoli di importazione per queste banane di origine ACP.
41
Il 10 ottobre 2000 le ricorrenti hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 232 CE, in via principale, di prendere
i provvedimenti di cui all'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 affinché potessero ottenere, per il quarto trimestre
2000, titoli per effettuare importazioni di banane di paesi terzi corrispondenti ai residui quantitativi di riferimento individuali
che erano stati loro attribuiti. In subordine, esse hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di risarcire il lucro cessante derivante
dall'impossibilità di importare e commercializzare tali banane.
42
Con lettera 8 dicembre 2000, n. AGR 030905 (in prosieguo: la
lettera 8 dicembre 2000), inviata al legale delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto queste domande nei termini seguenti: [OSCURATO:PERSONA] lettera del 10 ottobre 2000 Lei informa la [OSCURATO:PERSONA] di difficoltà incontrate da alcuni operatori per trovare
banane al fine di utilizzare interamente nel quarto trimestre i quantitativi di riferimento che sono stati loro notificati
a titolo dell'anno 2000, nell'ambito del regime dei contingenti tariffari all'importazione.Le difficoltà cui Lei fa riferimento sono essenzialmente di natura commerciale. Devo purtroppo sottolineare che la regolamentazione
comunitaria non accorda alcuna competenza alla [OSCURATO:PERSONA] in materia. D'altronde, Lei stessa lo riconosce allorquando afferma
che gli operatori, che non abbiano rapporti abituali con i produttori di banane ACP, incontrano difficoltà ad accedere a
tali merci.Lei afferma, d'altronde, che gli operatori che Lei rappresenta si trovano nell'impossibilità di utilizzare completamente i
quantitativi di riferimento che sono stati loro concessi.Tengo a precisarLe che in diritto i quantitativi di riferimento costituiscono soltanto opportunità per gli operatori, determinate
sulla base della loro attività anteriore, in applicazione della regolamentazione comunitaria, e che conferiscono agli interessati
soltanto il diritto di presentare domande per ottenere certificati d'importazione al fine di poter effettuare le operazioni
commerciali che abbiano potuto concludere con fornitori dei paesi produttori.Infine devo aggiungere che, sulla base delle informazioni che Lei ha inviato alla [OSCURATO:PERSONA], sembra che le difficoltà a
cui Lei fa riferimento non hanno un
carattere transitorio, nel senso che abbiano la loro origine nel passaggio dal regime precedente al 1999 a quello applicato a partire da questa
data. La disposizione dell'articolo 20, lettera d), del regolamento (CE) n. 404/93 non permette dunque alla [OSCURATO:PERSONA] di
adottare le misure specifiche, come Lei chiede.
Procedimento e conclusioni delle parti
43
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 19 aprile 2000 e il 1° marzo 2001,
le ricorrenti hanno proposto ricorso nelle cause T-93/00 e T-46/01.
44
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale in questi due procedimenti.
45
Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione del Tribunale 15 ottobre 2002, sentite le parti, le cause T-93/00 e T-46/01,
essendo connesse, sono state riunite al fine della fase orale e della sentenza, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura.
46
Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all'udienza del 24 ottobre 2002.
47
[OSCURATO:PERSONA] causa T-93/00 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
─
annullare la lettera 26 gennaio 2000;
annullare la lettera 26 gennaio 2000;
─
accordare loro il risarcimento del danno causato da tale atto;
accordare loro il risarcimento del danno causato da tale atto;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
48
[OSCURATO:PERSONA] causa T-46/01 le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
─
annullare la lettera 8 dicembre 2000;
annullare la lettera 8 dicembre 2000;
─
accordare loro il risarcimento del danno causato da tale atto;
accordare loro il risarcimento del danno causato da tale atto;
─
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
49
In entrambe le cause la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
─
dichiarare irricevibili o, in via subordinata, respingere le domande di annullamento;
dichiarare irricevibili o, in via subordinata, respingere le domande di annullamento;
─
respingere le domande di risarcimento;
respingere le domande di risarcimento;
─
condannare le ricorrenti alle spese.
condannare le ricorrenti alle spese.
Sulle domande di annullamento
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
50
Per quanto riguarda la causa T-93/00, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la lettera 26 gennaio 2000 non produca alcun effetto giuridico
nei confronti delle ricorrenti e non possa, di conseguenza, essere oggetto di un ricorso di annullamento (sentenze della Corte
22 aprile 1997, causa C-395/95 P, Geotronics/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-2271, e del Tribunale 16 luglio 1998, causa T-81/97,
Regione Toscana/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2889, punto 21).
51
[OSCURATO:PERSONA] fa notare che la lettera 26 gennaio 2000 non modifica in misura rilevante la situazione giuridica delle ricorrenti.
La lettera 26 gennaio 2000 si limiterebbe a precisare che le difficoltà incontrate dalle ricorrenti rientrano nel normale
rischio commerciale al quale è esposto ogni operatore. [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che nell'ipotesi in cui si considerasse la
lettera 26 gennaio 2000 una decisione implicita di rigetto delle domande delle ricorrenti, è già stato deciso che un provvedimento
di diniego può costituire oggetto di un ricorso di annullamento allorquando l'atto che l'istituzione si è rifiutata di emanare
avrebbe potuto essere impugnato in forza dell'art. 230 CE (v., per esempio, sentenza del Tribunale 22 ottobre 1996, causa
T-330/94, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1475, punto 32).
52
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che nessun altro suo atto avrebbe potuto essere impugnato dalle ricorrenti. Essa afferma che, se avesse
adottato una disposizione di carattere generale che avesse posto tutti gli interessati in condizione di effettuare nuove importazioni
da paesi terzi, un tale atto di portata generale avrebbe interessato le ricorrenti a motivo della loro oggettiva qualità di
importatrici senza pertanto conferire loro la legittimazione ad agire contro tale atto (v., per esempio, sentenze del Tribunale
9 aprile 1997, causa T-47/95, Terres rouges e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-481, punti 44 e segg., e 8 luglio 1999, causa
T-168/95, Eridania e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2245, punti 39, 43, 46 e 51; ordinanze del Tribunale 8 luglio 1999, causa
T-194/95, [OSCURATO:PERSONA] e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2271, punti 36 e segg., e 15 settembre 1999, causa T-11/99, [OSCURATO:PERSONA] e
a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2653, punti 44, 45, 50 e 51).
53
Quanto alla richiesta delle ricorrenti di svincolo delle cauzioni, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che solo gli Stati membri siano
competenti a stabilire se sussista o meno la forza maggiore, fermo restando che il giudice nazionale eventualmente adito ha
sempre la possibilità di chiedere alla Corte un'interpretazione in via pregiudiziale.
54
Le ricorrenti sostengono che la lettera 26 gennaio 2000 ha prodotto effetti giuridici vincolanti. Infatti tale atto ha respinto
la richiesta da loro rivolta alla [OSCURATO:PERSONA] di prendere gli opportuni provvedimenti affinché esse potessero utilizzare i
titoli del quarto trimestre del 1999 rilasciati per le importazioni da paesi ACP per effettuare importazioni di banane da
paesi latino-americani o da altri paesi terzi. Tale rigetto avrebbe privato le ricorrenti della possibilità di utilizzare
i loro titoli d'importazione. Il fatto che altri operatori possano essersi trovati nella stessa situazione non escluderebbe
che le ricorrenti siano state colpite dalla decisione negativa della [OSCURATO:PERSONA] direttamente ed individualmente (v. sentenza
del Tribunale 8 giugno 2000, cause riunite T-79/96, T-260/97, T-117/98, Camar e Tico/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-2193,
punti 94-97).
55
Le ricorrenti precisano di aver chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di poter utilizzare i titoli d'importazione per banane ACP nel corso
del quarto trimestre del 1999 per effettuare importazioni di banane da paesi terzi. In sede d'udienza, le ricorrenti hanno
puntualizzato che esse cercavano in tal modo di ottenere titoli d'importazione di banane di paesi terzi a concorrenza dei
loro quantitativi di riferimento o lo svincolo delle cauzioni, pur lasciando alla [OSCURATO:PERSONA] la scelta dello strumento da
utilizzare ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 per raggiungere tale risultato.
56
Anche nella causa T-46/01 la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la domanda di annullamento sia irricevibile poiché la lettera 8 dicembre
2000 non produce alcun effetto giuridico tale da modificare la situazione giuridica delle ricorrenti, per gli stessi motivi
esposti in precedenza nella causa T-93/00.
57
Le ricorrenti ritengono che la loro domanda di annullamento sia ricevibile per gli stessi motivi fatti valere riguardo alla
ricevibilità della domanda di annullamento nella causa T-93/00.
Giudizio del Tribunale
58
Per valutare la ricevibilità delle domande di annullamento occorre innanzi tutto verificare se le lettere 26 gennaio 2000
e 8 dicembre 2000 arrechino pregiudizio alle ricorrenti e, in seguito, se queste ultime siano legittimate ad agire contro
tali atti.
59
Secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento
ai sensi dell'art. 230 CE i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi
di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981,
causa 60/81, IBM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2639, punto 9).
60
Per contro, la lettera di un'istituzione comunitaria inviata in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario non
costituisce una decisione ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, che renda così possibile per il destinatario il rimedio
del ricorso di annullamento (v. ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa C-25/92, Miethke/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-473,
punto 10; v. altresì sentenze del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1169,
punto 30, e 22 maggio 1996, causa T-277/94, AITEC/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag II-351, punto 50).
61
In particolare, non arreca pregiudizio un atto con il quale la [OSCURATO:PERSONA] si limiti a dare la sua interpretazione di un regolamento.
La manifestazione per iscritto di un'opinione proveniente da un'istituzione comunitaria non può costituire una decisione tale
da formare oggetto di ricorso di annullamento, qualora non sia atta a produrre effetti giuridici né intenda produrne (sentenze
della Corte 27 marzo 1980, causa 133/79, Sucrimex e Westzucker/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1299, e 27 settembre 1988, causa 114/86,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 5289, e ordinanza della Corte 17 maggio 1989, causa 151/88, Italia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].
pag. 1255). Infatti, in tali casi, non è l'interpretazione del regolamento proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] che è suscettibile di
produrre effetti giuridici, ma la sua applicazione ad una certa situazione (sentenza Regione Toscana/[OSCURATO:PERSONA], citata,
punto 23).
62
Per quanto riguarda la causa T-93/00, le ricorrenti, nella loro domanda 18 novembre 1999, hanno affermato che, alla luce dell'impossibilità
di rifornirsi di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999, esse rischiavano di perdere definitivamente i loro titoli
d'importazione per tale periodo e di vedersi private dei corrispondenti quantitativi di riferimento individuali. Facendo valere
l'art. 232 CE, esse hanno richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare i provvedimenti necessari per consentire loro, da una parte,
di usare i loro titoli d'importazione per poter importare banane di paesi terzi nel corso del quarto trimestre del 1999 e,
dall'altra, di svincolare le cauzioni relative ai titoli d'importazione per tale trimestre.
63
Occorre quindi interpretare la domanda 18 novembre 1999 come diretta principalmente a far adottare alla [OSCURATO:PERSONA] alcuni
provvedimenti nei confronti delle ricorrenti ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
64
La lettera della [OSCURATO:PERSONA] 26 gennaio 2000 respinge la domanda relativa ai titoli d'importazione perché le difficoltà di
rifornimento incontrate dalle ricorrenti sono di natura sostanzialmente commerciale e riguardano solo determinati operatori,
così che un intervento della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe favorire taluni operatori a svantaggio di altri.
65
Con tale risposta, la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di esercitare il potere di adottare misure ai sensi dell'art. 20, lett. d),
del regolamento n. 404/93. La lettera 26 gennaio 2000 stabilisce in maniera definitiva la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in merito
all'adozione di tali misure. Essa produce pertanto effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti,
modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Si tratta quindi di un atto che cagiona pregiudizio, suscettibile
di formare oggetto di un ricorso di annullamento. Per contro, tale lettera 26 gennaio 2000 non si pronuncia sulla questione
delle cauzioni. La domanda di annullamento vertente su tale questione è pertanto priva di oggetto.
66
Poiché le ricorrenti sono direttamente e individualmente interessate dalla lettera 26 gennaio 2000, di cui sono destinatarie,
esse sono legittimate ad agire. Ne consegue che è ricevibile la domanda di annullamento nella causa T-93/00.
67
Quanto alla causa T-46/01, occorre rilevare che, con la loro lettera 10 ottobre 2000, le ricorrenti, in base all'art. 232
CE, hanno invitato la [OSCURATO:PERSONA] ad attribuire loro titoli d'importazione per banane di paesi terzi e a risarcire il danno
che esse hanno subito, basandosi,
se del caso, sull'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
68
[OSCURATO:PERSONA], nella sua lettera 8 dicembre 2000, si è rifiutata di accogliere tale domanda. Essa ha dichiarato, in primo
luogo, di non essere competente a risolvere difficoltà di tipo commerciale; in secondo luogo, che i quantitativi di riferimento
individuali si limitano a conferire agli operatori il diritto di domandare titoli d'importazione; in terzo luogo, che le difficoltà
lamentate dalle ricorrenti non sono riconducibili alla transizione dal regime 1993 verso il regime 1999, di modo che la [OSCURATO:PERSONA]
non può applicare l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
69
Occorre interpretare la lettera 8 dicembre 2000 come un rifiuto di esercitare il potere di adottare misure ai sensi dell'art.
20, lett. d), del regolamento n. 404/93. Tale lettera stabilisce in maniera definitiva la posizione della [OSCURATO:PERSONA] in merito
all'adozione di tali misure. Essa produce quindi effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi delle ricorrenti,
modificando in misura rilevante la loro situazione giuridica. Tale decisione costituisce pertanto un atto che cagiona pregiudizio,
suscettibile di formare oggetto di un ricorso di annullamento.
70
Poiché le ricorrenti sono direttamente e individualmente interessate dalla lettera 8 dicembre 2000, di cui sono destinatarie,
esse sono legittimate ad agire. Ne consegue che la domanda di annullamento nella causa T-46/01 è anch'essa ricevibile.
Nel merito
71
Nelle cause T-93/00 e T-46/01 le ricorrenti chiedono l'annullamento, rispettivamente, della lettera 26 gennaio 2000 e della
lettera 8 dicembre 2000 sollevando, sotto forma di eccezione, tre motivi relativi all'illegittimità del regolamento n. 2362/98.
Tali motivi sono tratti, rispettivamente, dalla violazione del regolamento n. 404/93, dalla violazione del diritto di proprietà
e del principio di libertà economica, nonché dalla violazione del divieto di discriminazione.
72
Inoltre, in entrambe le cause, le ricorrenti sollevano, in via principale, un motivo tratto dalla violazione dell'art. 20,
lett. d), del regolamento n. 404/93.
Sulla ricevibilità dei motivi di annullamento sollevati con eccezione d'illegittimità
─ Argomenti delle parti
73
[OSCURATO:PERSONA] contesta la ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità del regolamento n. 2362/98. Essa ricorda che il rimedio
dell'eccezione d'illegittimità è praticabile solo qualora la decisione individuale impugnata sia basata sulle norme di cui
viene eccepita l'illegittimità (sentenze della Corte 13 luglio 1966, causa 32/65, Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.
295, e del Tribunale 12 maggio 1999, cause riunite da T-164/96 a T-167/96, T-122/97 e T-130/97, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1477, punto 56).
74
[OSCURATO:PERSONA] afferma che le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 non si basano sulle disposizioni del regolamento n. 2362/98
che le ricorrenti contestano, né su quelle del regolamento n. 1637/98 di cui esse lamentano la violazione. [OSCURATO:PERSONA]
deduce, in sostanza, che in queste lettere essa si è limitata a indicare che i problemi di approvvigionamento di banane ACP
fatti valere dalle ricorrenti rientrano nel rischio commerciale e non sono connessi ai regolamenti n. 1637/98 e n. 2362/98.
La fissazione del periodo di riferimento e la globalizzazione dei contingenti tariffari non avrebbero quindi alcuna incidenza
sulle difficoltà di approvvigionamento incontrate dalle ricorrenti. Qualsiasi importatore di banane di paesi terzi avrebbe
potuto incontrare difficoltà analoghe, anche in vigenza del regime precedente.
75
Le ricorrenti sostengono che è evidente che le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 applicano il regolamento n. 2362/98.
[OSCURATO:PERSONA] loro richiesta alla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti avrebbero esplicitamente contestato la legittimità del regolamento n. 2362/98
nella parte in cui ha previsto la globalizzazione dei contingenti tariffari paesi terzi e ACP. Nelle lettere 26 gennaio 2000
e 8 dicembre 2000 la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe attenuta ad una stretta applicazione del regolamento n. 2362/98 ritenendo che
le difficoltà delle ricorrenti fossero puramente commerciali.
─ Giudizio del Tribunale
76
L'art. 241 CE costituisce l'espressione di un principio generale che garantisce a qualsiasi parte il diritto di contestare,
al fine di ottenere l'annullamento di una decisione che la concerne direttamente e individualmente, la validità degli atti
precedenti delle istituzioni comunitarie che, anche se non hanno la forma di un regolamento, costituiscono il fondamento giuridico
della decisione impugnata, qualora tale parte non avesse il diritto di proporre, in forza dell'art. 230 CE, un ricorso diretto
contro tali atti, di cui essa subisce così le conseguenze senza averne potuto chiedere l'annullamento (sentenza della Corte
6 marzo 1979, causa 92/78, Simmenthal/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 777, punto 39).
77
Dato che l'art. 241 CE non ha lo scopo di consentire a una parte di contestare l'applicabilità di un qualsiasi atto di portata
generale a sostegno di un ricorso qualsiasi, l'atto generale di cui viene eccepita l'illegittimità deve essere applicabile
direttamente o indirettamente alla fattispecie che costituisce oggetto del ricorso e deve esistere un nesso giuridico diretto
tra la decisione individuale impugnata e l'atto generale di cui trattasi (sentenze della Corte 31 marzo 1965, causa 21/64,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 221, in particolare pag. 238, e Italia/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], citata,
pag. 313; sentenza del Tribunale 26 ottobre 1993, cause riunite T-6/92 e T-52/92, Reinarz/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1047,
punto 57).
78
Nel caso di specie, i motivi fatti valere mediante l'eccezione d'illegittimità sono diretti, in sostanza, a far dichiarare
che, adottando il regolamento n. 2362/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato i limiti dei poteri che le ha conferito il Consiglio ai
sensi dell'art. 19 del regolamento n. 404/93, come modificato dal regolamento n. 1637/98, per stabilire le modalità d'applicazione
di quest'ultimo regolamento. Più precisamente, le ricorrenti contestano la legittimità delle scelte operate dalla [OSCURATO:PERSONA]
nel regolamento n. 2362/98 per quanto riguarda la determinazione del periodo di riferimento e il metodo di gestione dei contingenti
tariffari.
79
Ora, le lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 non si basano, in diritto, sulle disposizioni contestate del regolamento
n. 2362/98, ma, come è stato dichiarato sopra, devono essere interpretate alla stregua di rifiuti di avvalersi delle prerogative
che l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 conferisce alla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] causa T-93/00, l'affermazione delle
ricorrenti secondo cui le difficoltà di approvvigionamento di banane ACP che esse hanno incontrato nel corso del quarto trimestre
del 1999 derivano dall'adozione del regolamento n. 2362/98 non rimette in discussione tale conclusione. Infatti, anche qualora
tale circostanza potesse, se del caso, consentire di stabilire un nesso di causalità tra il danno lamentato dalle ricorrenti
ed il regolamento n. 2362/98 nell'ambito di una domanda di risarcimento, essa non porta a concludere a favore dell'esistenza
di un nesso giuridico diretto tra il detto regolamento e la lettera 26 gennaio 2000, decisione che si fonda sull'art. 20,
lett. d), del regolamento n. 404/93.
80
Peraltro, come la [OSCURATO:PERSONA] ha avuto occasione di sottolineare, la lettera 26 gennaio 2000 si fonda sostanzialmente, in
fatto, sulla circostanza secondo la quale il danno lamentato dalle ricorrenti ha come causa immediata la loro difficoltà a
rifornirsi di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999. Allo stesso modo, per quanto riguarda la causa T-46/01,
la lettera 8 dicembre 2000 si fonda su considerazioni simili, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le ricorrenti si trovassero
di fronte a difficoltà di tipo commerciale.
81
Conseguentemente, poiché le ricorrenti non hanno dimostrato l'esistenza di un nesso giuridico diretto tra, da una parte, le
lettere 26 gennaio 2000 e 8 dicembre 2000 e, dall'altra, le disposizioni del regolamento n. 2362/98 di cui esse eccepiscono
l'illegittimità, le eccezioni d'illegittimità sollevate nelle cause T-93/00 e T-46/01 devono essere dichiarate irricevibili.
Sul motivo tratto da una violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93
─ Argomenti delle parti
82
Le ricorrenti affermano che, in forza dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere
atto dell'impossibilità pratica di reperire banane ACP e a consentire loro di importare banane di paesi terzi a concorrenza
dei loro quantitativi di riferimento individuali.
83
Per quanto riguarda la causa T-93/00, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che tale motivo sia irricevibile poiché le ricorrenti, da una
parte, non hanno espressamente chiesto che fosse applicato l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 e, dall'altra, non
hanno indicato gli elementi che provano che esse sono state penalizzate dall'entrata in vigore del regolamento n. 2362/98.
84
Quanto al merito, la [OSCURATO:PERSONA], in entrambe le cause, afferma in sostanza che, sulla base delle informazioni in suo possesso
ed in mancanza di indicazioni supplementari fornite dalle ricorrenti, essa non era certo tenuta ad adottare misure particolari
ai sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
─ Giudizio del Tribunale
85
In primo luogo, occorre respingere le obiezioni della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla ricevibilità del motivo tratto dalla violazione
dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 nella causa T-93/00. Come dichiarato in precedenza, infatti, la lettera
26 gennaio 2000 deve essere interpretata, alla luce della domanda delle ricorrenti 18 novembre 1999, come un rifiuto da parte
della [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi delle prerogative che le conferisce l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
86
In secondo luogo, occorre ricordare che l'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 consente alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare
particolari misure che possono rendersi necessarie per agevolare il passaggio dal regime 1993 al regime 1999. In merito alla necessità di adottare provvedimenti transitori
in forza di tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un ampio potere di valutazione, che esercita secondo la procedura
prevista all'art. 27 del regolamento n. 404/93. Pertanto, benché competa al Tribunale il sindacato sulla legittimità di un'azione
o di un'omissione della [OSCURATO:PERSONA] in base a tale disposizione, la portata di tale controllo si limita, in particolare, alla
verifica dell'esistenza di un errore manifesto di valutazione (v., per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative
al passaggio dai regimi nazionali all'organizzazione comune del mercato della banana, previste all'art. 30 del regolamento
n. 404/93, sentenza della Corte 26 novembre 1996, causa C-68/95, T. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6065, punti 38 e 39).
87
[OSCURATO:PERSONA] causa T-93/00 occorre valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando, nella
lettera 26 gennaio 2000, di adottare particolari misure che potessero rendersi necessarie ai sensi dell'art. 20, lett. d),
del regolamento n. 404/93 per rimediare alle difficoltà incontrate dalle ricorrenti a causa del passaggio dal regime 1993
al regime 1999.
88
A tale riguardo si deve rilevare innanzi tutto che il regolamento n. 2362/98, con cui la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato le modalità
d'applicazione del regime 1999, contiene un titolo V, specificamente dedicato alle disposizioni transitorie. Gli artt. 28-30
del detto regolamento contengono così diverse norme applicabili all'anno 1999, allo scopo di agevolare il passaggio dal regime
1993 al regime 1999. Alla luce di tale elemento, la causa in esame si distingue da quelle relative al passaggio dai regimi
nazionali all'organizzazione comune del mercato della banana istituita dal regolamento n. 404/93 il quale non contiene alcuna
norma transitoria particolareggiata (sentenza T. [OSCURATO:PERSONA], citata, nonché conclusioni dell'avvocato generale Elmer presentate
in tale causa, [OSCURATO:PERSONA]. 1996, pag. I-6068, paragrafo 26). Nonostante le disposizioni del titolo V del regolamento n. 2362/98,
le difficoltà transitorie che possono sorgere in occasione della modifica dell'organizzazione comune del mercato della banana
possono, in linea di principio, essere risolte applicando il regime previsto, in caso di gravi motivi, dall'art. 20, lett.
d), del regolamento n. 404/93 (sentenza del Tribunale 20 marzo 2001, causa T-18/99, Cordis/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-913,
punto 78).
89
Peraltro, la finalità stessa dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 presuppone che le difficoltà lamentate dagli
operatori interessati siano direttamente collegate al passaggio dal regime 1993 al regime 1999 e non siano dovute a negligenza
di tali operatori.
90
Nel caso di specie emerge che le difficoltà che, il 18 novembre 1999, hanno indotto le ricorrenti a chiedere alla [OSCURATO:PERSONA]
di agire non derivano direttamente dal passaggio dal regime 1993 al regime 1999, bensì dall'incapacità delle ricorrenti di
rifornirsi di banane ACP durante il quarto trimestre del 1999. E' infatti pacifico che, nonostante i tentativi effettuati
da alcune delle ricorrenti, queste ultime non sono state in grado di trovare interlocutori commerciali disposti a fornire
loro banane ACP.
91
Date le circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] non ha commesso un errore manifesto di valutazione concludendo, nella lettera 26 gennaio
2000, che tale situazione
riguarda la ricerca di partners commerciali per l'acquisto ed il trasporto di alcuni prodotti e, più in particolare, nel caso
di cui trattasi, di banane originarie dei paesi ACP e
costituisce parte del rischio commerciale che è normalmente assunto dagli operatori.
92
Anche se l'argomento delle ricorrenti potrebbe essere inteso nel senso di attribuire all'entrata in vigore del regime del
1999 l'impossibilità di trovare interlocutori commerciali, resta il fatto che le ricorrenti non hanno adeguatamente dimostrato
che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione rifiutando di accogliere la loro richiesta di misure ai
sensi dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93.
93
Il motivo tratto dalla violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 deve pertanto essere respinto. Ne consegue
che deve essere respinto l'insieme dei motivi ed argomenti fatti valere a sostegno della domanda di annullamento nella causa
T-93/00.
94
Per quanto riguarda la causa T-46/01, occorre valutare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia commesso un errore manifesto di valutazione
rifiutando, nella lettera 8 dicembre 2000, di adottare particolari misure che potessero rendersi necessarie ai sensi dell'art.
20, lett. d), del regolamento n. 404/93 per rimediare alle difficoltà incontrate dalle ricorrenti a causa del passaggio del
regime 1993 al regime 1999.
95
Contrariamente alle circostanze che hanno dato origine alla causa T-93/00, dopo l'esaurimento dei quantitativi disponibili
di banane di paesi terzi e dopo l'adozione del regolamento n. 1971/2000, le ricorrenti non hanno cercato di ottenere per il
quarto trimestre del 2000 titoli d'importazione per banane ACP, ma hanno direttamente rivolto alla [OSCURATO:PERSONA], il 10 ottobre
2000, una richiesta di agire ai sensi dell'art. 232 CE, affinché quest'ultima consentisse loro di importare banane di paesi
terzi a concorrenza del loro quantitativo di riferimento. E' altresì pacifico che le ricorrenti non hanno cercato di stabilire
contatti commerciali con fornitori di banane ACP per potersi procurare banane nel corso del quarto trimestre del 2000.
96
Date le circostanze la [OSCURATO:PERSONA], senza violare i limiti del suo potere discrezionale, ha ben potuto ritenere che le difficoltà
lamentate dalle ricorrenti non fossero causate dal passaggio dal regime 1993 al regime 1999, ma fossero di origine sostanzialmente
commerciale, poiché le ricorrenti hanno deciso di non agire nel corso del quarto trimestre del 2000.
97
Di conseguenza, nella causa T-46/01, il motivo tratto dalla violazione dell'art. 20, lett. d), del regolamento n. 404/93 non
è fondato. Ne consegue che devono essere respinti tutti i motivi e gli argomenti addotti a sostegno della domanda di annullamento
nella causa T-46/01.
Sulle domande di risarcimento
Argomenti delle parti
98
Le ricorrenti sostengono che la [OSCURATO:PERSONA], prevedendo nel regolamento n. 2362/98 una gestione unificata dei contingenti
tariffari degli paesi terzi con i contingenti tariffari ACP, in particolare la globalizzazione dei quantitativi di riferimento,
e omettendo di adottare le misure idonee a rimediare alle conseguenze che ne sono derivate, ha tenuto un comportamento illecito
produttivo di conseguenze dannose. Esse sostengono che sussistono le condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale
della [OSCURATO:PERSONA].
99
In primo luogo, le ricorrenti affermano che, adottando il regolamento n. 2362/98, la [OSCURATO:PERSONA] ha violato il regolamento
n. 404/93 e ha leso i principi fondamentali di proprietà, di libertà economica e di non discriminazione.
100
In secondo luogo, le ricorrenti ritengono di aver subito un danno in quanto non sono state in grado di usare pienamente i
loro quantitativi di riferimento ed i titoli d'importazione per il quarto trimestre sia del 1999 sia del 2000. Il danno sarebbe
costituito dal lucro cessante che può essere calcolato sulla base del valore commerciale dei titoli d'importazione dai paesi
terzi, vale a dire 300 lire italiane (ITL)/kg. Moltiplicando tale somma per il quantitativo che figura nei titoli d'importazione
rilasciati alle ricorrenti e rimasti inutilizzati, il danno ammonterebbe, nella causa T-93/00, a ITL 162 554 400. In base
allo stesso metodo, le ricorrenti valutano il danno complessivo subito nella causa T-46/01 pari a ITL 208 429 500.
101
In terzo luogo, quanto al nesso di causalità, le ricorrenti sostengono che, in assenza delle misure illegali adottate dalla
[OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del regolamento n. 2362/98, esse avrebbero potuto ottenere titoli d'importazione di banane di paesi
terzi.
102
[OSCURATO:PERSONA] respinge queste affermazioni.
103
In primo luogo, essa sostiene che non le può essere addebitato alcun comportamento illecito.
104
In secondo luogo, essa contesta l'effettività del danno lamentato. Il lucro cessante sarebbe potuto sussistere solo se le
ricorrenti avessero provato che i quantitativi di banane per i quali esse hanno richiesto titoli d'importazione avrebbero
fatto conseguire loro un guadagno pari all'importo dei titoli d'importazione.
105
In terzo luogo, non sussisterebbe alcun nesso di causalità tra le difficoltà di approvvigionamento di banane ACP e le modifiche
derivanti dall'adozione del regolamento n. 2362/98. Le ricorrenti avrebbero potuto benissimo trovarsi di fronte a difficoltà
dello stesso genere anche quando era in vigore il regime 1993.
Giudizio del Tribunale
106
Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] presuppone che ricorra
un insieme di condizioni per quanto riguarda l'illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni comunitarie, l'effettività
del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno lamentato (v. sentenza della Corte 17 maggio
1990, causa C-87/89, Sonito e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1981, punto 16, e sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa
T-13/96, TEAM/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4073, punto 68).
107
Se una delle tre condizioni per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA] non è soddisfatta, il ricorso
dev'essere respinto interamente senza che sia necessario esaminare le altre condizioni (sentenza della Corte 15 settembre
1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4199, punto 81).
108
Nel caso di specie è giocoforza constatare che la condizione relativa al nesso di causalità non è soddisfatta. [OSCURATO:PERSONA] causa
T-93/00, infatti, il danno lamentato trae origine dal fatto secondo il quale le ricorrenti non sono state in grado di trovare
fornitori idonei a rifornirle di banane ACP nel corso del quarto trimestre del 1999. Quanto alla causa T-46/01, il lucro cessante
lamentato dalle ricorrenti è direttamente imputabile alla loro negligenza. Esse non hanno cercato di ottenere titoli di importazione
per banane ACP per il quarto trimestre del 2000, alle condizioni previste dal regolamento n. 1971/2000, una volta che i quantitativi
di banane paesi terzi si erano esauriti. D'altra parte, nonostante i problemi incontrati nel corso del quarto trimestre del
1999, esse non hanno cercato di allacciare contatti con fornitori di banane ACP nel corso del 2000 per poter essere in condizione
di rifornirsi durante il quarto trimestre di tale anno. Poiché manca una delle condizioni necessarie per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della [OSCURATO:PERSONA], occorre
respingere le domande di risarcimento danni nelle cause T-93/00 e T-46/01.
Sulle spese
110
Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti in entrambe le cause, vanno condannate
alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
I ricorsi nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01 sono respinti.
2)
Le ricorrenti sopporteranno le proprie spese e le spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle cause riunite T-93/00 e T-46/01.
García-[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 10 aprile 2003.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
R. García-[OSCURATO:PERSONA]
1
–
Lingua processuale: l'italiano.