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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13950/2024

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16801/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso Oggetto: tributi –studi di settore – onere della prova N.16801/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 18 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia, Sezione staccata di Taranto, n. 210/28/16, depositata in data 28 gennaio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di trasporto merci su strada,ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si rettificava la dichiarazione ri- sultante dall’applicazione degli studi di settore.

L’avviso traeva origine dalla incongruità rispetto ai ricavi dichiarati nel triennio 2002 –2004 e prendeva le mosse dalle risposte date dal contribuente alla attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Veniva, pertanto, discono- sciuta la perdita dichiarata e accertato un maggior reddito di impresa, con ripresa di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni.

2. La CTP di Taranto ha accolto il ricorso.

3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente abbia fornito la prova contrariaidonea a sostenere lo scostamento dagli accertamenti para- metrici dell’Ufficio.

La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie non è stata dimostrata l’antieconomicità della gestione.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi ; resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 N.16801/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino cod. proc. civ.per non essersi il giudice di appello pronunciato sul mo- tivo di appello secondo cui si deduceva la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 d.P.R. 29 settem- bre 193, n. 600 e 2697cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non ha assolto all’onere della prova su di esso incombente.

Osserva parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe ritenuto giustificato lo scostamento dagli studi di settore per effetto dell’applicazione da parte dell’impresa contribuente di compensi più bassi rispetto a quelli praticati sul mercato degli autotrasportatori.

Deduce parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe tralasciato gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento che rendevano inverosimile i ricavi dichiarati, quali la corresponsione ai dipendenti di retribuzioni superiori all’ammontare del reddito dichia- rato, l’accensione di un mutuo dell’importo di € 50.000,00, circostanza che rappresenta manifestazione di disponibilità finanziarie.

3. Il primo motivo è infondato, dovendosi applicare il principio se- condo cui nel caso di specie si è verificato un rigetto implicito.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessaria- mente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomen- tazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le proveritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez.

V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez.

V, 6dicembre 2017, n. 29191).

L’accoglimento nel merito della pretesa ha comportato un N.16801/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino rigetto implicito dell’eccezione di nullità della sentenza.Ad ogni modo, è consolidato il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado (Cass., Sez.

III, 27 marzo 2009, n. 7537), sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla motivazionedella sentenza di appello (Cass., Sez.

V, 16 aprile 2014, n. 8818; Cass., Sez.

V, 16 ottobre 2006, n. 22148).

4. Il secondo motivo è fondato.

Va ribadito il principio – relativo alla valutazione dei fatti noti addottidall’Ufficio (gli elementi indiziari) -secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sinto- matica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteti- camente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali ele- menti sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez.

V, 17 settembre2020, n. 26802; Cass., Sez.

V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez.

V, 31 maggio2019, n. 14980; Cass., Sez.

VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass.,Sez.

VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez.

V, 9 agosto 2016, n.16719).

5. Sotto questo profilo, l’Ufficio ha dedotto l’esistenza di una capa- cità di spesa derivante sia dalla stipulazione di un contratto di mutuo dell’importo di € 50.000,00concesso al coniuge, sia dall’acquisto di due terreni non edificabili, nonché l’antieconomicità dei redditi dichiarati, risultati di importo inferiore a quelli corrisposti ai propri dipendenti.

La sentenza impugnata non ha compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno della pretesa impo- sitiva, per cui va cassata con rinvio per nuovo esame, nonché per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre che per la re- golazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legit- timità.

P. Q. M. N.16801/16 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di se- condo grado della Puglia, in diversa composi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16801/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Porto- ghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura a margine del controricorso, elettivamente domiciliato presso Oggetto: tributi –studi di settore – onere della prova N.16801/16 R.G. Est. F. D’Aquino lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II, 18 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Pu- glia, Sezione staccata di Taranto, n. 210/28/16, depositata in data 28 gennaio 2016 Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 24 aprile 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di trasporto merci su strada,ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2004, con il quale si rettificava la dichiarazione ri- sultante dall’applicazione degli studi di settore. L’avviso traeva origine dalla incongruità rispetto ai ricavi dichiarati nel triennio 2002 –2004 e prendeva le mosse dalle risposte date dal contribuente alla attivazione del contraddittorio endoprocedimentale. Veniva, pertanto, discono- sciuta la perdita dichiarata e accertato un maggior reddito di impresa, con ripresa di IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni. 2. La CTP di Taranto ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Puglia, con sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo che il contribuente abbia fornito la prova contrariaidonea a sostenere lo scostamento dagli accertamenti para- metrici dell’Ufficio. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto che nel caso di specie non è stata dimostrata l’antieconomicità della gestione. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi ; resiste con controricorso il contribuente, ulteriormente illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell’art. 112 N.16801/16 R.G. Est. F. D’Aquino cod. proc. civ.per non essersi il giudice di appello pronunciato sul mo- tivo di appello secondo cui si deduceva la carenza di motivazione della sentenza di primo grado, con conseguente violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 39 d.P.R. 29 settem- bre 193, n. 600 e 2697cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che l’Ufficio non ha assolto all’onere della prova su di esso incombente. Osserva parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe ritenuto giustificato lo scostamento dagli studi di settore per effetto dell’applicazione da parte dell’impresa contribuente di compensi più bassi rispetto a quelli praticati sul mercato degli autotrasportatori. Deduce parte ricorrente come il giudice di appello avrebbe tralasciato gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno dell’accertamento che rendevano inverosimile i ricavi dichiarati, quali la corresponsione ai dipendenti di retribuzioni superiori all’ammontare del reddito dichia- rato, l’accensione di un mutuo dell’importo di € 50.000,00, circostanza che rappresenta manifestazione di disponibilità finanziarie. 3. Il primo motivo è infondato, dovendosi applicare il principio se- condo cui nel caso di specie si è verificato un rigetto implicito. Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessaria- mente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomen- tazione in proposito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le proveritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6dicembre 2017, n. 29191). L’accoglimento nel merito della pretesa ha comportato un N.16801/16 R.G. Est. F. D’Aquino rigetto implicito dell’eccezione di nullità della sentenza.Ad ogni modo, è consolidato il principio secondo cui la sentenza di appello assorbe e sostituisce quella di primo grado (Cass., Sez. III, 27 marzo 2009, n. 7537), sicché la portata della pronuncia confermativa va desunta dai limiti fissati dalla motivazionedella sentenza di appello (Cass., Sez. V, 16 aprile 2014, n. 8818; Cass., Sez. V, 16 ottobre 2006, n. 22148). 4. Il secondo motivo è fondato. Va ribadito il principio – relativo alla valutazione dei fatti noti addottidall’Ufficio (gli elementi indiziari) -secondo cui spetta al giudice del merito apprezzare l'efficacia sinto- matica dei singoli fatti noti, i quali vanno valutati sia analiticamente (dando un adeguato peso ponderale a ciascun elemento), sia sinteti- camente nella loro globalità, valutando se la combinazione di tali ele- menti sia in grado di fornire una valida prova presuntiva (Cass., Sez. V, 17 settembre2020, n. 26802; Cass., Sez. V, 17 settembre 2020, n. 19353; Cass., Sez. V, 31 maggio2019, n. 14980; Cass., Sez. VI, 23 giugno 2017, n. 15777; Cass.,Sez. VI, 2 marzo 2017, n. 5374; Cass., Sez. V, 9 agosto 2016, n.16719). 5. Sotto questo profilo, l’Ufficio ha dedotto l’esistenza di una capa- cità di spesa derivante sia dalla stipulazione di un contratto di mutuo dell’importo di € 50.000,00concesso al coniuge, sia dall’acquisto di due terreni non edificabili, nonché l’antieconomicità dei redditi dichiarati, risultati di importo inferiore a quelli corrisposti ai propri dipendenti. La sentenza impugnata non ha compiuto una valutazione globale di tutti gli elementi di prova addotti dall’Ufficio a sostegno della pretesa impo- sitiva, per cui va cassata con rinvio per nuovo esame, nonché per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre che per la re- golazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legit- timità. P. Q. M. N.16801/16 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] accoglie il secondo motivo, rigetta il primo motivo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di se- condo grado della Puglia, in diversa composi
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