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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10522/2023

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to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa il 13 luglio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di estorsione tentata e consumata e di rapina loro rispettivamente ascritti.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di un clan di camorra di Pozzuoli.

La Corte non avrebbe tenuto conto che gli imputati, mai attinti da condanne ex art. 416-bis cod.pen., nel commettere i reati non avrebbero fatto alcun riferimento alla esistenza della criminalità organizzata, non rinvenendosi tale circostanza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e non potendosi desumere alcunché dalla reazione delle vittime; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod.pen. e la recidiva, avendo la Corte erroneamente ritenuto che il primo giudice avesse riconosciuto l'attenuante come equivalente alle aggravanti e non sub-valente.

Si dà atto che è stata depositata nota scritta.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso quanto al reato di rapina aggravata di cui al capo 2).

La Corte avrebbe fatto riferimento al concetto di «contesto complessivo» senza tenere conto che nella condotta delittuosa di rapina non sarebbe emerso in alcun modo l'utilizzo del metodo mafioso, essendosi verificata una azione violenta diretta contro la vittima senza alcuna evocazione di contesti camorristici.

Il richiamo al delitto di estorsione di cui al capo 1) sarebbe inconducente non essendo stato contestato tale reato al ricorrente e per questo non potendo avere rilievo l'unico disegno criminoso individuato tra i reati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo

5. La Corte avrebbe trascurato la circostanza che la persona offesa - la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata - rettificando le sue primigenie dichiarazioni, non avrebbe fatto riferimento al fatto di aver ricevuto minacce nella occasione in cui era presente il ricorrente, bensì solo successivamente e per mano degli altri coimputati, secondo quanto loro contestato al capo 6; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche.

Non sarebbe stato valorizzato il risarcimento del danno effettuato dal ricorrente in favore della persona offesa, del quale la difesa aveva dato dimostrazione documentale attraverso la produzione di un vaglia postale.

Del pari, la motivazione sarebbe incongrua a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una nota di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono manifestamente infondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è fondato, nei limiti di seguito precisati, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo motivo è inammissibile dal momento che la sentenza impugnata, con affermazione non contestata in ricorso, dà conto del fatto che gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti al riconoscimento di circostanze attenuanti ed alla determinazione della pena.

Ne consegue che rispetto alla questione relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso - l'unica ad essere oggetto di contestazione ex art. 416.bis.1. cod. pen. - si è verificata una preclusione processuale attraverso la rinuncia al relativo motivo di appello.

2.2. Quanto al secondo motivo, inerente alla posizione processuale del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, il motivo di appello proposto da quest'ultimo era, sul punto, del tutto generico, sottolineandosi una scarsa capacità criminale del ricorrente invece smentita dalla ritenuta sussistenza di tutte le aggravanti contestate, ivi compresa quella dell'uso del metodo mafioso, secondo quanto evidenziato dai giudici di merito.

Ne consegue che, nonostante sia corretto il rilievo che il primo giudice aveva ritenuto la circostanza attenuante di cui si discute (art. 62, primo comma, n. 6 cod.pen.) come subvalente rispetto a quella delle più persone riunite e della recidiva, la motivazione offerta dal GUP in termini di gravità della condotta e dei fatti, siccome impeditivi di una maggiore considerazione dell'attenuante in discorso nel giudizio di bilanciamento, rimangono non contestate e si coniugano alle medesime considerazioni espresse dalla Corte di appello a fg. 9 della sentenza impugnata.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente non si confronta con il passaggio motivazionale decisivo della sentenza impugnata, nel quale la Corte di appello, a fg. 12, ha sottolineato che il ricorrente aveva agito nella circostanza di cui al reato di rapina sub capo 2) con metodo mafioso per il fatto che l'azione era stata commessa con i coimputati, uno dei quali nipote di un famoso boss camorristico che la persona offesa conosceva a seguito del suo passato criminale.

Inoltre, la Corte ed il primo giudice hanno inserito l'episodio nell'ambito delle richieste estorsive effettuate nei confronti della medesima persona offesa alle quali anche il ricorrente aveva preso parte con gli stessi correi, come contestatogli al capo 5 ed a dimostrazione del fatto che egli avesse piena consapevolezza della vicenda nel suo complesso.

Ne consegue che, tenuto conto del contesto di riferimento dei fatti, la vittima aveva ricevuto un maggiore effetto intimidatorio essendo consapevole che la condotta di rapina era stata perpetrata da soggetti vicini ad ambienti camorristici.

Tale costrutto non è intaccato dalle generiche affermazioni del ricorrente.

3.2. Anche il secondo motivo è generico.

Il ricorso sorvola sul dato decisivo indicato a fg. 14 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente ed i coimputati avevano esternato alla vittima la loro pretesa estorsiva nella circostanza di cui al capo 5 evocando il sistema mafioso di imposizione del pizzo attraverso una richiesta di denaro per il fatto che in quel territorio comandavano loro; tale circostanza, del quale il ricorso non fa menzione, aveva avuto efficacia intimidatoria indipendentemente da una espressa minaccia.

Il ricorso sorvola anche sul fatto che le dichiarazioni della vittima erano state riscontrate da quelle dei suoi genitori.

Ne consegue che i giudici di merito, con conforme giudizio, hanno reso una motivazione conforme alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato.

In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità che la Corte di Appello ha bene interpretato nel caso concreto.

Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649.

Vedi, anche, Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182).

3.3. Il terzo motivo è fondato.

La Corte ha dato atto che il ricorrente aveva spedito alla vittima una offerta reale di una somma di danaro tramite vaglia postale, ritenendo che non si trattasse del risarcimento del danno, ma del tentativo di elidere le conseguenze dannose del reato ex art. 62, primo comma, n. 6, secondo parte, cod.pen..

Tuttavia, non era questa la direzione della richiesta difensiva, come si evince anche dall'atto di appello e dalle condotte risarcitorie compiute dagli altri correi nei confronti della vittima, delle quali, al contrario che per il ricorrente, i giudici di merito avevano preso atto adottando le consequenziali statuizioni.

Anche della eventuale refluenza del risarcimento da parte dei coimputati si dovrà tenere conto in sede di giudizio di rinvio nel rivalutare il punto, in uno ad una nuova valutazione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che in questa sede rimane assorbita.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.12.2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli emessa il 13 luglio 2020, confermava la responsabilità dei ricorrenti per i reati di estorsione tentata e consumata e di rapina loro rispettivamente ascritti. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unico atto, deducono: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso e della finalità di agevolazione di un clan di camorra di Pozzuoli. La Corte non avrebbe tenuto conto che gli imputati, mai attinti da condanne ex art. 416-bis cod.pen., nel commettere i reati non avrebbero fatto alcun riferimento alla esistenza della criminalità organizzata, non rinvenendosi tale circostanza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e non potendosi desumere alcunché dalla reazione delle vittime; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di bilanciamento tra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod.pen. e la recidiva, avendo la Corte erroneamente ritenuto che il primo giudice avesse riconosciuto l'attenuante come equivalente alle aggravanti e non sub-valente. Si dà atto che è stata depositata nota scritta. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso quanto al reato di rapina aggravata di cui al capo 2). La Corte avrebbe fatto riferimento al concetto di «contesto complessivo» senza tenere conto che nella condotta delittuosa di rapina non sarebbe emerso in alcun modo l'utilizzo del metodo mafioso, essendosi verificata una azione violenta diretta contro la vittima senza alcuna evocazione di contesti camorristici. Il richiamo al delitto di estorsione di cui al capo 1) sarebbe inconducente non essendo stato contestato tale reato al ricorrente e per questo non potendo avere rilievo l'unico disegno criminoso individuato tra i reati; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo 5. La Corte avrebbe trascurato la circostanza che la persona offesa - la cui attendibilità non sarebbe stata adeguatamente vagliata - rettificando le sue primigenie dichiarazioni, non avrebbe fatto riferimento al fatto di aver ricevuto minacce nella occasione in cui era presente il ricorrente, bensì solo successivamente e per mano degli altri coimputati, secondo quanto loro contestato al capo 6; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento del danno e delle attenuanti generiche. Non sarebbe stato valorizzato il risarcimento del danno effettuato dal ricorrente in favore della persona offesa, del quale la difesa aveva dato dimostrazione documentale attraverso la produzione di un vaglia postale. Del pari, la motivazione sarebbe incongrua a proposito del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una nota di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono manifestamente infondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre è fondato, nei limiti di seguito precisati, il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è inammissibile dal momento che la sentenza impugnata, con affermazione non contestata in ricorso, dà conto del fatto che gli imputati avevano rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli inerenti al riconoscimento di circostanze attenuanti ed alla determinazione della pena. Ne consegue che rispetto alla questione relativa alla sussistenza dell'aggravante dell'uso del metodo mafioso - l'unica ad essere oggetto di contestazione ex art. 416.bis.1. cod. pen. - si è verificata una preclusione processuale attraverso la rinuncia al relativo motivo di appello. 2.2. Quanto al secondo motivo, inerente alla posizione processuale del solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed alla circostanza attenuante del risarcimento del danno, il motivo di appello proposto da quest'ultimo era, sul punto, del tutto generico, sottolineandosi una scarsa capacità criminale del ricorrente invece smentita dalla ritenuta sussistenza di tutte le aggravanti contestate, ivi compresa quella dell'uso del metodo mafioso, secondo quanto evidenziato dai giudici di merito. Ne consegue che, nonostante sia corretto il rilievo che il primo giudice aveva ritenuto la circostanza attenuante di cui si discute (art. 62, primo comma, n. 6 cod.pen.) come subvalente rispetto a quella delle più persone riunite e della recidiva, la motivazione offerta dal GUP in termini di gravità della condotta e dei fatti, siccome impeditivi di una maggiore considerazione dell'attenuante in discorso nel giudizio di bilanciamento, rimangono non contestate e si coniugano alle medesime considerazioni espresse dalla Corte di appello a fg. 9 della sentenza impugnata.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. In ordine al primo motivo, il ricorrente non si confronta con il passaggio motivazionale decisivo della sentenza impugnata, nel quale la Corte di appello, a fg. 12, ha sottolineato che il ricorrente aveva agito nella circostanza di cui al reato di rapina sub capo 2) con metodo mafioso per il fatto che l'azione era stata commessa con i coimputati, uno dei quali nipote di un famoso boss camorristico che la persona offesa conosceva a seguito del suo passato criminale. Inoltre, la Corte ed il primo giudice hanno inserito l'episodio nell'ambito delle richieste estorsive effettuate nei confronti della medesima persona offesa alle quali anche il ricorrente aveva preso parte con gli stessi correi, come contestatogli al capo 5 ed a dimostrazione del fatto che egli avesse piena consapevolezza della vicenda nel suo complesso. Ne consegue che, tenuto conto del contesto di riferimento dei fatti, la vittima aveva ricevuto un maggiore effetto intimidatorio essendo consapevole che la condotta di rapina era stata perpetrata da soggetti vicini ad ambienti camorristici. Tale costrutto non è intaccato dalle generiche affermazioni del ricorrente. 3.2. Anche il secondo motivo è generico. Il ricorso sorvola sul dato decisivo indicato a fg. 14 della sentenza impugnata, secondo cui il ricorrente ed i coimputati avevano esternato alla vittima la loro pretesa estorsiva nella circostanza di cui al capo 5 evocando il sistema mafioso di imposizione del pizzo attraverso una richiesta di denaro per il fatto che in quel territorio comandavano loro; tale circostanza, del quale il ricorso non fa menzione, aveva avuto efficacia intimidatoria indipendentemente da una espressa minaccia. Il ricorso sorvola anche sul fatto che le dichiarazioni della vittima erano state riscontrate da quelle dei suoi genitori. Ne consegue che i giudici di merito, con conforme giudizio, hanno reso una motivazione conforme alle regole giurisprudenziali, secondo le quali la minaccia estorsiva può essere anche implicita o addirittura "silente" ed è permeata da metodo mafioso quando il tenore della minaccia, calata in un determinato contesto ambientale, faccia implicitamente evocare che essa non sia frutto di una azione isolata del singolo artefice, ma si inserisca o alluda ad un contesto criminale di tipo organizzato. In questo senso, è la pacifica giurisprudenza di legittimità che la Corte di Appello ha bene interpretato nel caso concreto. Nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia (Sez. 1, n. 17532 del 02/04/2012, Dolce, Rv. 252649. Vedi, anche, Sez. 2, n. 21707 del 17/04/2019, Barone, Rv. 276115; Sez. 2, n. 26002 del 24/05/2018, Pizzimenti, Rv. 272884; Sez. 3, n. 44298 del 18/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277182). 3.3. Il terzo motivo è fondato. La Corte ha dato atto che il ricorrente aveva spedito alla vittima una offerta reale di una somma di danaro tramite vaglia postale, ritenendo che non si trattasse del risarcimento del danno, ma del tentativo di elidere le conseguenze dannose del reato ex art. 62, primo comma, n. 6, secondo parte, cod.pen.. Tuttavia, non era questa la direzione della richiesta difensiva, come si evince anche dall'atto di appello e dalle condotte risarcitorie compiute dagli altri correi nei confronti della vittima, delle quali, al contrario che per il ricorrente, i giudici di merito avevano preso atto adottando le consequenziali statuizioni. Anche della eventuale refluenza del risarcimento da parte dei coimputati si dovrà tenere conto in sede di giudizio di rinvio nel rivalutare il punto, in uno ad una nuova valutazione della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che in questa sede rimane assorbita. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente alla circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto e per la determinazione della pena ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.12.2022.
Sentenza Cassazione n. 10522/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris