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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 maggio 1983

Cassazione n. 20101/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1983 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte secondo una inaccessibile valutazione in fatto reiterando i motivi in appello ai quali la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici sia in relazione alla sussistenza del reato ed alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen.,sia alla capacità di intendere e di volere del ricorrente (v. pg. 5 e sg. della sentenza) essendosi dato conto della violenta opposizione del ricorrente alla attività di ufficio in costanza di consapevolezza del contesto da parte sua; alla sussistenza del reato di lesioni in relazione ai referti in atti (v. pg.7, ibidem).

Alla conclusione non fa velo la memoria depositata dal ricorrente.

Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese in relazione alle conclusioni scritte delle costituite parti civili, secondo costante orientamento, in assenza di un effettivo contributo alla decisione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24.2.2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/05/1983 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure sono del tutto genericamente proposte secondo una inaccessibile valutazione in fatto reiterando i motivi in appello ai quali la Corte ha risposto senza incorrere in vizi logici e giuridici sia in relazione alla sussistenza del reato ed alla insussistenza della scriminante ex art. 393-bis cod. pen.,sia alla capacità di intendere e di volere del ricorrente (v. pg. 5 e sg. della sentenza) essendosi dato conto della violenta opposizione del ricorrente alla attività di ufficio in costanza di consapevolezza del contesto da parte sua; alla sussistenza del reato di lesioni in relazione ai referti in atti (v. pg.7, ibidem). Alla conclusione non fa velo la memoria depositata dal ricorrente. Non può farsi luogo alla liquidazione delle spese in relazione alle conclusioni scritte delle costituite parti civili, secondo costante orientamento, in assenza di un effettivo contributo alla decisione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2
Sentenza Cassazione n. 20101/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris