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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25701/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 75 d.

Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e del vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata.

Invero, in detta pronuncia si evídenzia che: - non è fondato l'assunto della difesa secondo cui la finalità delle prescrizioni della sorveglianza speciale implichi la necessaria abitualità del delitto, che deve riguardare tutte le prescrizioni, e quindi un "dolo abituale"; - secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente l'abitualità deve riguardare solo il divieto di associarsi a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza; - analogo requisito non è richiesto per la violazione delle ulteriori prescrizioni che sono a consumazione istantanea; - il dolo richiesto è il dolo generico; - nella specie pertanto è provata, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la reiterata violazione della prescrizione (sub 5) del summenzionato divieto, nonché la reiterata violazione (sub 6) del divieto di rincasare oltre le 22.00 e di uscire prima delle 6.00, nonché la violazione (sub 9) dell'obbligo di presentarsi per la firma domenicale presso il Commissariato di Corato, per la cui violazione è sufficiente secondo la giurisprudenza costante, anche un ritardo, e infine (sub 10) della prescrizione di esibire la carta precettiva a richiesta dell'autorità di Polizia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna aspecificamente sull'assenza dei dolo del reato, considerati il mero ritardo per la firma domenicale per due sole volte, l'unica violazione dell'obbligo di portare con sé la carta precettiva, nonché il fatto che la violazione delle prescrizioni sub 6 era scriminata dallo stato di necessità e la frequentazione dei pregiudicati sub 5 era avvenuta inconsapevolmente - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P .Q M .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione dell'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159 e del vizio di motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evídenzia che: - non è fondato l'assunto della difesa secondo cui la finalità delle prescrizioni della sorveglianza speciale implichi la necessaria abitualità del delitto, che deve riguardare tutte le prescrizioni, e quindi un "dolo abituale"; - secondo l'orientamento giurisprudenziale più recente l'abitualità deve riguardare solo il divieto di associarsi a persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione e di sicurezza; - analogo requisito non è richiesto per la violazione delle ulteriori prescrizioni che sono a consumazione istantanea; - il dolo richiesto è il dolo generico; - nella specie pertanto è provata, anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la reiterata violazione della prescrizione (sub 5) del summenzionato divieto, nonché la reiterata violazione (sub 6) del divieto di rincasare oltre le 22.00 e di uscire prima delle 6.00, nonché la violazione (sub 9) dell'obbligo di presentarsi per la firma domenicale presso il Commissariato di Corato, per la cui violazione è sufficiente secondo la giurisprudenza costante, anche un ritardo, e infine (sub 10) della prescrizione di esibire la carta precettiva a richiesta dell'autorità di Polizia. Rilevato, pertanto, che il ricorso - col quale la difesa torna aspecificamente sull'assenza dei dolo del reato, considerati il mero ritardo per la firma domenicale per due sole volte, l'unica violazione dell'obbligo di portare con sé la carta precettiva, nonché il fatto che la violazione delle prescrizioni sub 6 era scriminata dallo stato di necessità e la frequentazione dei pregiudicati sub 5 era avvenuta inconsapevolmente - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P .Q M .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 m
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