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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50412/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como l'ha condannata a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. n.286 del 25.07.1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamentala mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 del.

D.Igs. n. 274 del 28.08.2000, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 06

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Como l'ha condannata a pena pecuniaria per il reato di cui all'art. 10 bis D.Igs. n.286 del 25.07.1998; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che lamentala mancata pronuncia di una sentenza di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 del. D.Igs. n. 274 del 28.08.2000, non è consentito in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06
Sentenza Cassazione n. 50412/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris