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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18665/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 16.5.2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in relazione ai reati, in rubrica ascrittigli.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di una malattia penalmente rilevante, necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 582, c.p., e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co. 1, c:.p.p.

Senza tacere che il tema della configurabilità nel caso in esame di una malattia penalmente rilevante risulta proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e non con i motivi di appello, ragione per la quale sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile anche ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibiliI:à (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Messina riformava parzialmente in senso favorevole all'imputato la sentenza con cui il tribunale di Messina, in data 16.5.2022, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in relazione ai reati, in rubrica ascrittigli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte del giudice di merito, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza di una malattia penalmente rilevante, necessaria per l'integrazione dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 582, c.p., e di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi assolutamente generici, in violazione di quanto previsto in tema di forma dell'impugnazione, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, co. 1, c:.p.p. Senza tacere che il tema della configurabilità nel caso in esame di una malattia penalmente rilevante risulta proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione e non con i motivi di appello, ragione per la quale sul punto il ricorso va dichiarato inammissibile anche ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibiliI:à (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 18665/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris