CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 07327/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catania, nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen., rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sotto processo per il delitto di omicidio premeditato, aggravato dall'impiego del metodo mafioso, e sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - avverso il provvedimento della locale Corte di assise di appello, che aveva respinto l'istanza di attenuazione del regime custodiale. Il Tribunale concordava con la decisione appellata nel giudicare immutato il quadro cautelare che aveva giustificato la misura di massimo rigore. 2. Avverso l'ordinanza adottata in sede di appello cautelare, Attanasio ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il giudice a quo si sarebbe indebitamente rifiutato di prendere in considerazione il fatto sopravvenuto, mai in precedenza vagliato e rilevante, rappresentato dalla sostituzione di misura cautelare di cui aveva beneficiato un coimputato. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. li ricorso è inammissibile. Il Tribunale ha in realtà preso in considerazione l'elemento allegato quale fatto sopravvenuto e, indipendentemente dalla circostanza che esso fosse stato già vagliato, lo ha giudicato inidoneo ad influire sulla valutazione delle esigenze cautelari riguardanti il ricorrente. Quest'ultimo non contrasta tale affermazione con alcun argomento specifico, non potendosi ritenere tale la mera pedissequa riproduzione delle censure già dedotte con l'appello cautelare (da ultimo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01), peraltro di puro merito. 2. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.