CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05586/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] appellata da [OSCURATO:PERSONA], riqualificava la condotta contestata al capo A come furto con strappo e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati contestati, rideterminava la pena in anni otto e mesi dieci di reclusione, condannando l'imputato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i delitti di rapina impropria per aver strappato di dosso la borsa a [OSCURATO:PERSONA] e per avere, immediatamente dopo, adoperato violenza e minaccia nei confronti degli agenti del Commissariato di Frattamaggiore che lo inseguivano, dandosi alla fuga in autovettura e, infine, investendo volontariamente l'Assistente capo Flagiello, trascinandolo per alcuni metri (capo A), resistenza a pubblico ufficiale (capo B), danneggiamento aggravato dell'autovettura di servizio, che aveva ripetutamente speronato con la propria (capo C), tentato omicidio dell'[OSCURATO:PERSONA], che si era posto al centro della strada per bloccargli la marcia e verso il quale egli aveva diretto la autovettura con cui stava fuggendo; l'Assistente, con mossa fulminea, era riuscito ad evitare l'impatto frontale con l'autovettura ed era stato attinto alle gambe con la parte anteriore laterale destra dell'autovettura, era stato scaraventato sul parabrezza anteriore del mezzo, trascinato per alcuni metri mentre era aggrappato alla maniglia lato guida dell'autovettura e fatto cadere violentemente al suolo (capo D); tutti i reati erano stati commessi in [OSCURATO:PERSONA] (luogo della rapina, qualificata come furto con strappo) e in Sant'Antimo (luogo dove si erano consumati i restanti reati ai danni del personale della Polizia di Stato) il 20 febbraio 2019; [OSCURATO:PERSONA] era stato, altresì, condannato per la ricettazione di un'autovettura di provenienza delittuosa (capo E) e per il porto di un coltello (capo G), reati accertati in Frattamaggiore il 26 febbraio 2019. L'appellante aveva chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sotto forma dell'espletamento di una perizia balistica sulle traiettorie dei colpi di pistola esplosi dall'[OSCURATO:PERSONA], al fine di individuare la sua esatta posizione nel momento degli spari; veniva dedotta l'inattendibilità e la contraddittorietà della testimonianza di Flagiello, che aveva dichiarato di avere sparato i colpi mentre si trovava a terra, mentre uno dei sei colpi esplosi aveva una traiettoria dall'alto verso il basso, compatibile solo con la posizione eretta. Del resto, già il Tribunale aveva ritenuto parzialmente inattendibile il racconto della persona offesa. Era stato, inoltre, chiesto il riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità con riferimento allo scippo ai danni della [OSCURATO:PERSONA] nonché la riqualificazione della condotta ai danni dell'[OSCURATO:PERSONA] come delitto di 1 £6tq lesioni personali. Secondo la Corte territoriale, la rinnovazione dell'istruttoria non era necessaria e le considerazioni difensive non risultavano decisive alla luce degli accertamenti tecnici effettuati dalla polizia scientifica, sui quali aveva riferito il sovrintendente Ferrandino. Le tracce di due proiettili sull'autovettura condotta sull'autovettura in uso all'imputato confermavano il racconto dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva riferito che, al momento degli spari, si trovava a terra e dietro l'autovettura che lo aveva appena investito. La Corte confermava la qualificazione della condotta contestata al capo D) come tentato omicidio: [OSCURATO:PERSONA], nel corso della fuga, si era introdotto con la sua autovettura in una traversa senza sfondo; i due poliziotti erano scesi dall'autovettura di servizio e avevano cercato di aprire le portiere del mezzo; l'imputato aveva approfittato di uno slargo per invertire la marcia. A questo punto entrambi gli operanti avevano estratto l'arma, mettendosi di fronte all'autovettura per bloccarla; l'imputato, allora, aveva accelerato, investendo Flagiello, mentre l'altro poliziotto si era salvato dall'investimento facendo un salto. Flagiello, a seguito dell'investimento, aveva fatto una giravolta sopra l'autovettura ed era caduto dietro il veicolo; a quel punto, [OSCURATO:PERSONA] aveva ingranato la retromarcia e, allora, Flagiello, a terra, aveva esploso due colpi con la pistola. Era la prima fase ad essere rilevante per il delitto contestato di tentato omicidio: l'investimento di Flagiello era stato concordemente descritto dai due operanti in udienza e il referto medico rilasciato alla parte civile nonché i danni subiti dall'autovettura di servizio confermavano i loro racconto. L'investimento di Flagiello lo aveva esposto a pericolo di vita; la condotta posta in essere era idonea a determinarne la morte, con un giudizio di prognosi postuma: [OSCURATO:PERSONA], pur avendo i due agenti armati di fronte, invece di fermarsi aveva accelerato la marcia del mezzo per darsi alla fuga; il fatto che il corpo di Flagiello fosse caduto per terra dal lato opposto dell'autovettura che lo aveva investito dimostrava che la stessa procedeva con una accelerazione significativa; doveva quindi dedursi, anche tenendo conto del comportamento precedente tenuto dall'imputato nel corso della fuga, che [OSCURATO:PERSONA], ad ogni costo, e quindi anche accettando di uccidere chi si opponeva alla sua volontà di rimanere impunito, voleva sfuggire i suoi inseguitori; il dolo dell'agente era, quindi, qualificabile come dolo eventuale; né l'esame dell'imputato - che aveva escluso la sua volontà di uccidere - inficiava tale conclusione. Poteva presumersi che l'imputato avesse in mente esclusivamente l'obiettivo di mettersi al sicuro, prefigurandosi l'eventualità di causare lesioni fatali agli agenti e, contestualmente, accettandone il rischio. La Corte territoriale ribadiva l'attendibilità delle dichiarazioni dei due operanti.In definitiva, la Corte riteneva sussistente il tentato omicidio, tenuto conto dell'idoneità degli atti e dell'accertato elemento piscologico del dolo eventuale, quale accettazione del rischio di pregiudicare la vita degli agenti che si opponevano alla fuga. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. Dalla stessa lettura della sentenza si evinceva che la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il delitto di tentato omicidio ai danni dell'Assistente di polizia attribuendo all'imputato il dolo eventuale di omicidio. Il ricorrente richiama l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sulla incompatibilità tra delitto tentato e dolo eventuale. Di conseguenza, la condotta contestata come tentato omicidio avrebbe dovuto essere diversamente qualificata come delitto di lesioni, In un secondo motivo il ricorrente deduce mancanza assoluta di motivazione con riferimento al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen. La difesa aveva avanzato richiesta di applicazione dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina contestata. La persona offesa, in effetti, aveva riferito che la borsa che le era stata strappata di dosso conteneva una decina di euro; inoltre, la persona offesa non aveva subito alcuna lesione. Sussistevano, quindi, i presupposti per la concessione dell'attenuante mentre la sentenza di appello non aveva preso in considerazione il motivo di appello. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione con riferimento al diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nella forma di una perizia balistica, chiesta dall'appellante. In effetti, la perizia era assolutamente necessaria al fine di accertare le effettive traiettorie dei colpi di pistola sparati dall'[OSCURATO:PERSONA] all'indirizzo dell'autovettura condotta dall'imputato. La motivazione con cui la Corte aveva respinto l'istanza di rinnovazione faceva riferimento alla testimonianza resa dall'agente di polizia giudiziaria [OSCURATO:PERSONA] il cui contenuto era stato travisato. Si trattava di motivazione illogica e il diniego della richiesta perizia impediva di accertare con certezza la traiettoria seguita dal colpo di pistola al fine di inquadrare correttamente l'intera vicenda. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte con cui chiede la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso, con conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati e impongono l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 1. Nel trattare i motivi di appello con cui veniva chiesta la riqualificazione giuridica della condotta contestata al capo D come delitto di lesioni personali e non come delitto di tentato omicidio, la sentenza fa riferimento sia all'elemento oggettivo che a quello soggettivo del tentativo, sottolineando l'idoneità della condotta di investimento a determinare la morte dell'[OSCURATO:PERSONA] e la sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorrente nulla osserva quanto all'idoneità degli atti che, del resto, è logicamente motivata dalla sentenza: la velocità dell'autovettura non era moderata e il corpo del soggetto investito aveva fatto una giravolta in aria per poi cadere dalla parte opposta del mezzo, dinamica che fa ben comprendere che l'esito avrebbe potuto essere letale e che solo la reazione dell'[OSCURATO:PERSONA] - che aveva fatto sì che l'investimento non fosse frontale e che l'impatto intervenisse dalla parte anteriore laterale destra del mezzo - aveva impedito lesioni più gravi. Quanto, invece, all'elemento soggettivo, la sentenza impugnata qualifica ripetutamente il dolo dell'imputato come dolo eventuale, affermando che l'unico obiettivo di [OSCURATO:PERSONA] era quello di darsi alla fuga e che lo stesso si era prefigurato l'eventualità di causare lesioni fatali agli agenti e ne aveva accettato il rischio. Come è noto, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente e costantemente affermato che il dolo eventuale non è compatibile con il delitto tentato (Sez. 6, n. 14342 del 20/03/2012, R., Rv. 252565); al contrario, solo il dolo diretto, anche nella forma di dolo alternativo, è compatibile con il tentativo (Sez. 1, n. 43250 del 13/04/2018, Alfieri, Rv. 274402); in definitiva, nel delitto di tentato omicidio, ai fini della sussistenza del reato è sufficiente il dolo diretto, rappresentato dalla cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità in base alle regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige, non occorrendo, invece, la specifica finalità di uccidere, e quindi il dolo intenzionale inteso quale perseguimento dell'evento come scopo finale dell'azione (Sez. 5, n. 23618 del 11/04/2016, Ganapini, Rv. 266915). Si tratta di insegnamento costante - che si basa sul tenore dell'art. 56 cod. pen., che richiede il compimento di "atti diretti in modo non equivoco" - che la Corte territoriale ha palesemente disapplicato. 2. Il motivo di appello concernente il riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità non è stato preso in considerazione: la diversa qualificazione giuridica attribuita alla condotta - da rapina a furto con strappo - non ne aveva cancellato la rilevanza; l'eventuale suo accoglimento avrebbe effetto sulla misura dell'aumento per la continuazione per il reato sub A). 3. Il motivo di ricorso concernente il diniego della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale resta inevitabilmente assorbito. Tuttavia, si deve rilevare la genericità del motivo: secondo il ricorrente, l'espletamento della perizia balistica permetterebbe "di inquadrare correttamente l'intera vicenda", finalità generica, anche tenendo conto che - a quanto risulta dalle sentenze di merito - l'imputato non ha mai fornito una versione dettagliata di quanto avvenuto nel vicolo. Come correttamente rimarca la motivazione della sentenza impugnata, benché l'inseguimento dei due poliziotti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] si fosse prolungato e nel corso dello stesso si fossero verificati diversi episodi, l'imputazione di tentato omicidio di cui al capo D) contesta esclusivamente la condotta di investimento posto in essere in quel vicolo senza sfondo (già il giudice di primo grado aveva escluso, sulla base dei filmati delle telecamere di sorveglianza, la condotta di trascinamento e caduta menzionata in precedenza e che sarebbe avvenuta dopo che [OSCURATO:PERSONA] era riuscito ad uscire dal vicolo senza sfondo). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente al delitto di cui al capo D) e all'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen. invocata in relazione al delitto di cui al capo A) e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad