Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 luglio 1971

Cassazione n. 29532/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/07/1971, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia emessa il 3 marzo 2020 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione ai reati, loro in concorso ascritti, di rapina impropria aggravata di merce sottratta dagli scaffali di un supermercato, furto aggravato di orologi e bigiotteria sottratti ad un esercizio commerciale e ricettazione di merce di provenienza furtiva in danno di un centro commerciale.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A come rapina impropria.

Secondo la ricorrente, la colluttazione con il soggetto addetto alla vigilanza non sarebbe avvenuta immediatamente dopo la sottrazione della merce ed al fine di assicurarsene il possesso o l'impunità, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto aggravato e violenza privata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo C, avendo la Corte errato nel sottolineare che l'imputata non avesse ammesso il reato di furto presupposto.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata notifica alla ricorrente del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La notificazione dell'atto era stata effettuata a mezzo posta al domicilio eletto ma non era andata a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario, sicché si era proceduto alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non con i mezzi ordinari di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina impropria, posto che i fatti dimostravano come gli imputati non avessero voluto darsi alla fuga, tanto è vero che avevano seguito l'addetto alla sicurezza dentro una stanza del supermercato.

Si aggiunge che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni del vigilantes, che aveva iniziato la colluttazione sua sponte con le donne e non aveva notato l'intenzione degli imputati di darsi alla fuga; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A come rapina impropria.

Motivo sovrapponibile al primo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata, non avendo gli imputati acquisito il possesso autonomo dei beni in nessun momento, essendo stati sempre monitorati dall'addetto alla sicurezza; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo C, avendo la Corte errato nel sottolineare che l'imputata non avesse ammesso il reato di furto presupposto.

3.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce:.1) violazione di legge e nullità della sentenza_impugnata per la manata notifica alla ricorrente del decreto di citazione per il giudizio di appello.

La notificazione dell'atto era stata effettuata a mezzo posta al domicilio eletto ma non era andata a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario sicché si era proceduto alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non con i mezzi ordinari di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.; Motivo sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina impropria, posto che i fatti dimostravano come gli imputati non avessero voluto darsi alla fuga seguendo l'addetto alla sicurezza dentro una stanza del supermercato.

Motivo sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A come rapina impropria.

Motivo sovrapponibile a quelli proposti nell'interesse delle due precedenti ricorrenti; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata non avendo gli imputati acquisito il possesso autonomo dei beni in nessun momento essendo stati sempre monitorati dall'addetto alla sicurezza.

Motivo sovrapponibile a quello proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 5) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B e C. Non sarebbe significativa la circostanza valorizzata dalla Corte del ritrovamento del libretto di risparmio del ricorrente all'interno dell'autovettura e l'assunto di una sua partecipazione ai fatti sarebbe stato negato dalle imputate con dichiarazioni che la Corte non avrebbe considerato.

Vi sarebbe stato un travisamento della prova in ordine al fatto che le imputate non avevano ammesso il furto della merce; 6) violazione di legge quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen., non avendo la Corte tenuto conto degli effetti dannosi di speciale tenuità sulla vittima. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati.

1. [OSCURATO:PERSONA].1.1.

In ordine al primo motivo, la diversa qualificazione giuridica ciel reato di rapina impropria cui al capo A in quelli di furto e violenza privata, poggia su una inammissibile rivisitazione di merito dei fatti, posto che le due conformi sentenze di condanna, il cui contenuto si fonde stante la loro omologia, hanno precisato che gli imputati avevano manifestato intenzione di darsi alla fuga, tanto è vero che una delle due imputate aveva tentato di allontanarsi ed era stata imbastita una messinscena per alleviare i controlli e provare a conseguire l'impunità, anche attraverso una aggressione all'addetto alla sicurezza, secondo il resoconto di quest'ultimo ritenuto attendibile dalla Corte territoriale anche in quanto riscontrato da certificazione medica.

La consequenzialità dell'aggressione nello stesso contesto di luogo della rapina e l'intenzione dei ricorrenti, come ricostruita dai giudici di merito senza incorrere in vizi logico-giuridici, rende ragione della corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria consumata.

1.2. In ordine al secondo motivo, già il Tribunale aveva precisato che le imputate ricorrenti avevano ammesso il furto di cui al capo B ma non la provenienza illecita da altri esercizi commerciali della merce ritrovata all'interno dell'automobile in loro possesso (fg. 6 della sentenza di primo grado, richiamata e confermata da quella di appello).

Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica in termini di ricettazione dei fatti di cui al capo C, mancando ogni prova che la ricorrente avesse commesso il furto della merce, provato al processo.

2. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. In ordine al primo motivo, la ricorrente si rifà ad un orientamento giurisprudenziale superato.

Il principio cui il Collegio intende dare continuità è quello autorevolmente sostenuto secondo cui, la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D.).

Nel caso in esame l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato è stata attestata dall'addetto al servizio postale.

Ed inoltre, è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avyiso di deposito fuori . termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto) (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419).

2.2. Quanto al secondo motivo, basterà richiamare ciò che si è precisato a proposito del primo motivo di ricorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ricostruzione degli eventi del reato di rapina, alla consequenzialità tra aggressione all'addetto alla sicurezza ed intenzione degli imputati di darsi alla fuga in ragione di quanto detto.

2.3. Il terzo motivo, sempre in ordine alla sussistenza e qualificazione giuridica del reato di rapina, è assorbito dalle precedenti valutazioni effettuate con riferimento alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA].

2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato.

Gli imputati avevano sottratto la merce dagli scaffali del supermercato ed avevano superato le casse senza pagarne il corrispettivo, venendo bloccati dall'addetto alla sicurezza che si era accorto delle loro movenze sospette e che aveva subito anche la loro aggressione.

Correttamente la Corte ha ritenuto che il reato fosse stato portato a consumazione, avendo gli imputati conseguito, sia pure per breve tempo dopo aver varcato le casse, il possesso dei beni.

Infatti, in punto di diritto, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed fr il possesso dei trapani) (Sez. 2,.n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281,117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858).

2.5. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo sovrapponibile al secondo motivo proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al cui esame si rinvia.

3. [OSCURATO:PERSONA].

3.1. I primi quattro motivi di ricorsi, sovrapponibili a quelli proposti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati per le medesime ragioni espresse a proposito della posizione processuale di costei, alla quale si rinvia.

3.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato e generico. 3.2.1.

Il ricorrente, nel censurare la sua responsabilità per il reato di furto di cui al capo B, non tiene conto di quanto affermato già dal Tribunale a fg. 8 della sentenza di primo grado, a proposito del fatto che l'addetta al negozio ove si era verificato il furto aveva riconosciuto le tre persone, due uomini ed una donna, che si erano introdotte presso l'esercizio commerciale e poi avevano effettuato la rapina per cui è processo.

L'affermazione della Corte secondo la quale il ricorrente aveva mostrato di condividere le azioni illecite delle due coimputate - ree confesse del furto sub B - poggia, dunque, su solide basi oggettive che il ricorso trascura.

3.2.2. Quanto al reato di ricettazione di cui al capo C, la ricostruzione della Corte, forte anche delle evidenze appena rappresentate, è priva di vizi logico-giuridici allorquando ha valorizzato il dato oggettivo che all'interno dell'auto vi fosse un documento sicuramente riferibile al ricorrente, a dimostrazione della sua permanenza, negata dall'interessato, all'interno del mezzo ove era stata ritrovata la merce di illecita provenienza.

La diversa ricostruzione difensiva attiene al merito del giudizio.

3.3. In ordine all'ultimo motivo, deve ricordarsi che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).frvi Nel caso in esame, la Corte non ha ritenuto di speciale tenuità il danno subito dall'addetto alla vigilanza, tenuto conto anche la sussistenza di postumi fisici, documentati da certificazione medica, rivenienti dalla violenta aggressione subita.

La motivazione è priva di vizi logico-giuridici e non è censurabile in questa sede.

Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'08/07/1971, 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte di appello di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza del Tribunale di Perugia emessa il 3 marzo 2020 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione ai reati, loro in concorso ascritti, di rapina impropria aggravata di merce sottratta dagli scaffali di un supermercato, furto aggravato di orologi e bigiotteria sottratti ad un esercizio commerciale e ricettazione di merce di provenienza furtiva in danno di un centro commerciale. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, con distinti atti. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A come rapina impropria. Secondo la ricorrente, la colluttazione con il soggetto addetto alla vigilanza non sarebbe avvenuta immediatamente dopo la sottrazione della merce ed al fine di assicurarsene il possesso o l'impunità, sicché il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come furto aggravato e violenza privata; 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo C, avendo la Corte errato nel sottolineare che l'imputata non avesse ammesso il reato di furto presupposto. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce: 1) violazione di legge e nullità della sentenza impugnata per la mancata notifica alla ricorrente del decreto di citazione per il giudizio di appello. La notificazione dell'atto era stata effettuata a mezzo posta al domicilio eletto ma non era andata a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario, sicché si era proceduto alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non con i mezzi ordinari di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina impropria, posto che i fatti dimostravano come gli imputati non avessero voluto darsi alla fuga, tanto è vero che avevano seguito l'addetto alla sicurezza dentro una stanza del supermercato. Si aggiunge che la Corte avrebbe travisato le dichiarazioni del vigilantes, che aveva iniziato la colluttazione sua sponte con le donne e non aveva notato l'intenzione degli imputati di darsi alla fuga; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A come rapina impropria. Motivo sovrapponibile al primo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata, non avendo gli imputati acquisito il possesso autonomo dei beni in nessun momento, essendo stati sempre monitorati dall'addetto alla sicurezza; 5) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità per il reato di ricettazione di cui al capo C, avendo la Corte errato nel sottolineare che l'imputata non avesse ammesso il reato di furto presupposto. 3.3. [OSCURATO:PERSONA] deduce:.1) violazione di legge e nullità della sentenza_impugnata per la manata notifica alla ricorrente del decreto di citazione per il giudizio di appello. La notificazione dell'atto era stata effettuata a mezzo posta al domicilio eletto ma non era andata a buon fine per temporanea irreperibilità del destinatario sicché si era proceduto alla notifica al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e non con i mezzi ordinari di cui all'art. 170, comma 3, cod. proc. pen.; Motivo sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 2) violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di rapina impropria, posto che i fatti dimostravano come gli imputati non avessero voluto darsi alla fuga seguendo l'addetto alla sicurezza dentro una stanza del supermercato. Motivo sovrapponibile a quello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo A come rapina impropria. Motivo sovrapponibile a quelli proposti nell'interesse delle due precedenti ricorrenti; 4) violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria consumata anziché tentata non avendo gli imputati acquisito il possesso autonomo dei beni in nessun momento essendo stati sempre monitorati dall'addetto alla sicurezza. Motivo sovrapponibile a quello proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; 5) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati di cui ai capi B e C. Non sarebbe significativa la circostanza valorizzata dalla Corte del ritrovamento del libretto di risparmio del ricorrente all'interno dell'autovettura e l'assunto di una sua partecipazione ai fatti sarebbe stato negato dalle imputate con dichiarazioni che la Corte non avrebbe considerato. Vi sarebbe stato un travisamento della prova in ordine al fatto che le imputate non avevano ammesso il furto della merce; 6) violazione di legge quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod.pen., non avendo la Corte tenuto conto degli effetti dannosi di speciale tenuità sulla vittima. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono manifestamente infondati. 1. [OSCURATO:PERSONA].1.1. In ordine al primo motivo, la diversa qualificazione giuridica ciel reato di rapina impropria cui al capo A in quelli di furto e violenza privata, poggia su una inammissibile rivisitazione di merito dei fatti, posto che le due conformi sentenze di condanna, il cui contenuto si fonde stante la loro omologia, hanno precisato che gli imputati avevano manifestato intenzione di darsi alla fuga, tanto è vero che una delle due imputate aveva tentato di allontanarsi ed era stata imbastita una messinscena per alleviare i controlli e provare a conseguire l'impunità, anche attraverso una aggressione all'addetto alla sicurezza, secondo il resoconto di quest'ultimo ritenuto attendibile dalla Corte territoriale anche in quanto riscontrato da certificazione medica. La consequenzialità dell'aggressione nello stesso contesto di luogo della rapina e l'intenzione dei ricorrenti, come ricostruita dai giudici di merito senza incorrere in vizi logico-giuridici, rende ragione della corretta qualificazione giuridica del fatto in termini di rapina impropria consumata. 1.2. In ordine al secondo motivo, già il Tribunale aveva precisato che le imputate ricorrenti avevano ammesso il furto di cui al capo B ma non la provenienza illecita da altri esercizi commerciali della merce ritrovata all'interno dell'automobile in loro possesso (fg. 6 della sentenza di primo grado, richiamata e confermata da quella di appello). Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha mantenuto ferma la qualificazione giuridica in termini di ricettazione dei fatti di cui al capo C, mancando ogni prova che la ricorrente avesse commesso il furto della merce, provato al processo. 2. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. In ordine al primo motivo, la ricorrente si rifà ad un orientamento giurisprudenziale superato. Il principio cui il Collegio intende dare continuità è quello autorevolmente sostenuto secondo cui, la mancata notifica a mezzo posta per irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato, eletto o determinato per legge, attestata dall'addetto al servizio postale, comporta, a norma dell'art. 170 cod. proc. pen., senza necessità di ulteriori adempimenti, la consegna dell'atto al difensore ex art.161, comma 4, cod. proc. pen., salvo che l'imputato, per caso fortuito o forza maggiore, non sia stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato od eletto, dovendosi, in tal caso, applicare le disposizioni degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D.). Nel caso in esame l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato è stata attestata dall'addetto al servizio postale. Ed inoltre, è legittima la notificazione eseguita mediante consegna al difensore, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., nel caso in cui l'addetto al servizio postale incaricato della notificazione (nella specie, dell'avyiso di deposito fuori . termine della sentenza) attesti l'irreperibilità del destinatario nel domicilio dichiarato o eletto, atteso che, ai fini dell'integrazione del presupposto dell'impossibilità della notificazione in tale domicilio, legittimante la notificazione sostitutiva al difensore, sono sufficienti anche solo la temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o la non agevole individuazione dello specifico luogo. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'art. 170, comma 3, cod. proc. pen. - a termini del quale, se l'ufficio postale restituisce il piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario deve procedere alla notificazione nei modi ordinari - trova applicazione unicamente con riguardo alla prima notificazione all'imputato non detenuto) (Sez. 1, n. 23880 del 05/05/2021, Usai, Rv. 281419). 2.2. Quanto al secondo motivo, basterà richiamare ciò che si è precisato a proposito del primo motivo di ricorso della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla ricostruzione degli eventi del reato di rapina, alla consequenzialità tra aggressione all'addetto alla sicurezza ed intenzione degli imputati di darsi alla fuga in ragione di quanto detto. 2.3. Il terzo motivo, sempre in ordine alla sussistenza e qualificazione giuridica del reato di rapina, è assorbito dalle precedenti valutazioni effettuate con riferimento alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Gli imputati avevano sottratto la merce dagli scaffali del supermercato ed avevano superato le casse senza pagarne il corrispettivo, venendo bloccati dall'addetto alla sicurezza che si era accorto delle loro movenze sospette e che aveva subito anche la loro aggressione. Correttamente la Corte ha ritenuto che il reato fosse stato portato a consumazione, avendo gli imputati conseguito, sia pure per breve tempo dopo aver varcato le casse, il possesso dei beni. Infatti, in punto di diritto, ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la condanna per rapina impropria consumata di due soggetti che avevano sottratto altrettanti trapani da un esercizio commerciale, usciti dal quale avevano usato violenza nei confronti degli addetti alla vigilanza, che li avevano tenuti sotto controllo, al fine di assicurarsi la fuga ed fr il possesso dei trapani) (Sez. 2,.n. 15584 del 12/02/2021, Bevilacqua, Rv. 281,117; Sez. 2, n. 11135 del 22/02/2017, Tagaswill, Rv. 269858). 2.5. L'ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo sovrapponibile al secondo motivo proposto dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], al cui esame si rinvia. 3. [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. I primi quattro motivi di ricorsi, sovrapponibili a quelli proposti dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati per le medesime ragioni espresse a proposito della posizione processuale di costei, alla quale si rinvia. 3.2. Il quinto motivo è manifestamente infondato e generico. 3.2.1. Il ricorrente, nel censurare la sua responsabilità per il reato di furto di cui al capo B, non tiene conto di quanto affermato già dal Tribunale a fg. 8 della sentenza di primo grado, a proposito del fatto che l'addetta al negozio ove si era verificato il furto aveva riconosciuto le tre persone, due uomini ed una donna, che si erano introdotte presso l'esercizio commerciale e poi avevano effettuato la rapina per cui è processo. L'affermazione della Corte secondo la quale il ricorrente aveva mostrato di condividere le azioni illecite delle due coimputate - ree confesse del furto sub B - poggia, dunque, su solide basi oggettive che il ricorso trascura. 3.2.2. Quanto al reato di ricettazione di cui al capo C, la ricostruzione della Corte, forte anche delle evidenze appena rappresentate, è priva di vizi logico-giuridici allorquando ha valorizzato il dato oggettivo che all'interno dell'auto vi fosse un documento sicuramente riferibile al ricorrente, a dimostrazione della sua permanenza, negata dall'interessato, all'interno del mezzo ove era stata ritrovata la merce di illecita provenienza. La diversa ricostruzione difensiva attiene al merito del giudizio. 3.3. In ordine all'ultimo motivo, deve ricordarsi che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto de quo, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove tale valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità, può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se immune da vizi logico-giuridici (Sez.2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363).frvi Nel caso in esame, la Corte non ha ritenuto di speciale tenuità il danno subito dall'addetto alla vigilanza, tenuto conto anche la sussistenza di postumi fisici, documentati da certificazione medica, rivenienti dalla violenta aggressione subita. La motivazione è priva di vizi logico-giuridici e non è censurabile in questa sede. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 29532/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris