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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 aprile 1974

Cassazione n. 01653/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1974 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta con provvedimento del 14 gennaio 2021 in relazione alla pena indicata nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di quella città il 15 settembre 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche per carenza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della misura alternativa in carenza delle condizioni di legge e senza considerare la possibilità di disporne la prosecuzione, eventualmente previo adeguamento delle prescrizioni.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto.

2. Preliminarmente, occorre chiarire che la revoca della detenzione domiciliare è stata disposta, nella fattispecie, per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di legge considerate all'atto dell'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione.

Il provvedimento è stato, dunque, adottato ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, e non già del comma precedente, che regola la diversa ipotesi in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura.

3. All'atto dell'ammissione alla detenzione domiciliare, Hoxha, che non dispone di una propria abitazione, è stato collocato presso il centro di accoglienza «[OSCURATO:PERSONA]» di Palermo che, tuttavia, ha più volte comunicato, a far data dal suo ingresso (cfr. le missive indirizzate alle competenti istituzioni nelle date del 16 gennaio 2021 e del 20 gennaio 2021 e quella indirizzata al difensore del condannato il 4 febbraio 2021), di non essere disponibile ad ospitarlo in detenzione domiciliare per carenza di una struttura idonea allo scopo — avuto riguardo anche all'esecuzione di controlli su eventuali allontanamenti non autorizzati — e di potergli, al più, offrire, in via transitoria, un luogo in cui dormire in caso di affidamento in prova ai servizi sociali.

Il responsabile della struttura ha, altresì, precisato di poter garantire al condannato lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di volontariato, ma non anche l'assistenza di un accompagnatore, imposta con l'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare.

4. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell'indisponibilità del centro di accoglienza — frutto, probabilmente, di un originario difetto di comunicazione — e contattato l'UEPE che, il 21 gennaio 2021, ha rappresentato l'impossibilità di reperire altre risorse che supportino l'impianto prescrittivo contenuto nel provvedimento di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, lo ha conclusivamente revocato in ragione dell'insussistenza dei presupposti per svolgere il programma rieducativo ed assicurare il rispetto delle connesse prescrizioni.

5. L'ordinanza impugnata appare coerente con il dettato normativo, priva di tangibili deficit razionali ed aderente alle emergenze istruttorie e resiste, nel suo complesso, alle doglianze avanzate dal ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10288 del 05/11/2019, Micucci, non massimata) ha, invero, statuito che la revoca per la sopravvenuta inidoneità del luogo di detenzione si inquadra nella disciplina di cui all'art. 47-ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, non potendo, peraltro dubitarsi che l'effettiva idoneità del luogo di detenzione extra-murario - sia esso costituito dall'abitazione propria o di congiunti che ne abbiano concesso la disponibilità, da altro luogo di privata dimora ovvero da luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza - integri una condizione obiettiva, da considerarsi propedeutica all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare e tale da dover persistere nel corso dell'esecuzione di essa (condizione parimenti necessaria, sul diverso piano cautelare, per ritenere l'adeguatezza degli arresti domiciliari: Sez 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933).

Ora, il tenore, assolutamente nitido, dei chiarimenti a più riprese forniti dal centro di accoglienza «[OSCURATO:PERSONA]» dimostra, a dispetto di quanto obiettato da Hoxha, che non era possibile collocarlo, stante la contraria ed incoercibile volontà dell'avente diritto, in regime di detenzione domiciliare presso i locali destinati al ricovero momentaneo di persone prive di un tetto sotto cui dormire, ciò che, in sé, preclude ogni possibilità di prosecuzione della misura.In proposito, va ulteriormente rilevato„ non può tenersi conto della nota esibita dal ricorrente, formata il 17 marzo 2021, ovvero in epoca successiva all'adozione del provvedimento impugnato.

Analogamente, l'indisponibilità di un operatore che accompagni il condannato,nell'attività di volontariato osta all'attuazione del programma alla cui esecuzione è stata subordinata l'ammissione alla misura alternativa, tenendo conto anche della necessità di mantenere un controllo sul condannato che, deve logicamente inferirsi, ha indotto il Tribunale di sorveglianza ad escludere, in forza di valutazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che egli possa essere autorizzato a recarsi libero e senza scorta presso i luoghi di svolgimento dell'attività di volontariato.

Sotto questo versante, il ricorso non si emancipa da un approccio improntato alla mera confutazione, specie laddove segnala che Hoxha ha tenuto, in occasione dei permessi-premio e del lavoro all'esterno, un comportamento alieno da trasgressioni e pone l'accento sull'interruzione del percorso di risocializzazione che, pur a lui non imputabile, risente di un fattore esterno che, per forza di cose, ha orientato la decisione del Tribunale di sorveglianza.

Tanto basta ad attestare l'infondatezza dell'impugnazione, a prescindere dai rilievi afferenti all'idoneità dei locali preso cui Hoxha è stato, sino alla contestata revoca, ospitato, che, osserva il ricorrente, avrebbero potuto essere eseguiti, come ordinariamente accade in simili situazioni, dalle forze dell'ordine o disposti dal giudice ai sensi dell'art. 58 -quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354.

6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Hoxha al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 19/04/1974 avverso l'ordinanza del 10/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha revocato l'ammissione di [OSCURATO:PERSONA] alla misura alternativa della detenzione domiciliare, disposta con provvedimento del 14 gennaio 2021 in relazione alla pena indicata nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di quella città il 15 settembre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico, articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge, anche per carenza di motivazione, per avere il Tribunale di sorveglianza disposto la revoca della misura alternativa in carenza delle condizioni di legge e senza considerare la possibilità di disporne la prosecuzione, eventualmente previo adeguamento delle prescrizioni. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Preliminarmente, occorre chiarire che la revoca della detenzione domiciliare è stata disposta, nella fattispecie, per il sopravvenuto venir meno delle condizioni di legge considerate all'atto dell'ammissione del condannato alla misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento è stato, dunque, adottato ai sensi dell'art. 47 -ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, e non già del comma precedente, che regola la diversa ipotesi in cui il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della misura. 3. All'atto dell'ammissione alla detenzione domiciliare, Hoxha, che non dispone di una propria abitazione, è stato collocato presso il centro di accoglienza «[OSCURATO:PERSONA]» di Palermo che, tuttavia, ha più volte comunicato, a far data dal suo ingresso (cfr. le missive indirizzate alle competenti istituzioni nelle date del 16 gennaio 2021 e del 20 gennaio 2021 e quella indirizzata al difensore del condannato il 4 febbraio 2021), di non essere disponibile ad ospitarlo in detenzione domiciliare per carenza di una struttura idonea allo scopo — avuto riguardo anche all'esecuzione di controlli su eventuali allontanamenti non autorizzati — e di potergli, al più, offrire, in via transitoria, un luogo in cui dormire in caso di affidamento in prova ai servizi sociali. Il responsabile della struttura ha, altresì, precisato di poter garantire al condannato lo svolgimento di attività di tirocinio formativo e di volontariato, ma non anche l'assistenza di un accompagnatore, imposta con l'ordinanza di ammissione alla detenzione domiciliare. 4. Il Tribunale di sorveglianza, preso atto dell'indisponibilità del centro di accoglienza — frutto, probabilmente, di un originario difetto di comunicazione — e contattato l'UEPE che, il 21 gennaio 2021, ha rappresentato l'impossibilità di reperire altre risorse che supportino l'impianto prescrittivo contenuto nel provvedimento di ammissione alla misura alternativa alla detenzione, lo ha conclusivamente revocato in ragione dell'insussistenza dei presupposti per svolgere il programma rieducativo ed assicurare il rispetto delle connesse prescrizioni. 5. L'ordinanza impugnata appare coerente con il dettato normativo, priva di tangibili deficit razionali ed aderente alle emergenze istruttorie e resiste, nel suo complesso, alle doglianze avanzate dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 10288 del 05/11/2019, Micucci, non massimata) ha, invero, statuito che la revoca per la sopravvenuta inidoneità del luogo di detenzione si inquadra nella disciplina di cui all'art. 47-ter, comma 7, legge 26 luglio 1975, n. 354, non potendo, peraltro dubitarsi che l'effettiva idoneità del luogo di detenzione extra-murario - sia esso costituito dall'abitazione propria o di congiunti che ne abbiano concesso la disponibilità, da altro luogo di privata dimora ovvero da luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza - integri una condizione obiettiva, da considerarsi propedeutica all'ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare e tale da dover persistere nel corso dell'esecuzione di essa (condizione parimenti necessaria, sul diverso piano cautelare, per ritenere l'adeguatezza degli arresti domiciliari: Sez 3, n. 43728 del 08/09/2016, L., Rv. 267933). Ora, il tenore, assolutamente nitido, dei chiarimenti a più riprese forniti dal centro di accoglienza «[OSCURATO:PERSONA]» dimostra, a dispetto di quanto obiettato da Hoxha, che non era possibile collocarlo, stante la contraria ed incoercibile volontà dell'avente diritto, in regime di detenzione domiciliare presso i locali destinati al ricovero momentaneo di persone prive di un tetto sotto cui dormire, ciò che, in sé, preclude ogni possibilità di prosecuzione della misura.In proposito, va ulteriormente rilevato„ non può tenersi conto della nota esibita dal ricorrente, formata il 17 marzo 2021, ovvero in epoca successiva all'adozione del provvedimento impugnato. Analogamente, l'indisponibilità di un operatore che accompagni il condannato,nell'attività di volontariato osta all'attuazione del programma alla cui esecuzione è stata subordinata l'ammissione alla misura alternativa, tenendo conto anche della necessità di mantenere un controllo sul condannato che, deve logicamente inferirsi, ha indotto il Tribunale di sorveglianza ad escludere, in forza di valutazione non manifestamente illogica né contraddittoria, che egli possa essere autorizzato a recarsi libero e senza scorta presso i luoghi di svolgimento dell'attività di volontariato. Sotto questo versante, il ricorso non si emancipa da un approccio improntato alla mera confutazione, specie laddove segnala che Hoxha ha tenuto, in occasione dei permessi-premio e del lavoro all'esterno, un comportamento alieno da trasgressioni e pone l'accento sull'interruzione del percorso di risocializzazione che, pur a lui non imputabile, risente di un fattore esterno che, per forza di cose, ha orientato la decisione del Tribunale di sorveglianza. Tanto basta ad attestare l'infondatezza dell'impugnazione, a prescindere dai rilievi afferenti all'idoneità dei locali preso cui Hoxha è stato, sino alla contestata revoca, ospitato, che, osserva il ricorrente, avrebbero potuto essere eseguiti, come ordinariamente accade in simili situazioni, dalle forze dell'ordine o disposti dal giudice ai sensi dell'art. 58 -quinquies legge 26 luglio 1975, n. 354. 6. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di Hoxha al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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