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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 03216/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIASCHE' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha applicato ai predetti, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] e la pena di anni due e mesi due di reclusione agli altri imputati per i delitti di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo, di ricettazione ed altro.

Hanno in tal modo dedotto un vizio di qualificazione relativamente al delitto di ricettazione, dal momento che l'arma da fuoco ritenuta di provenienza delittuosa si trovava nella disponibilità di uno solo degli imputati, non meglio individuato.

Hanno ancora censurato l'assenza di rilievi in ordine alla sussistenza del reato presupposto. •

2. I ricorsi sono inammissibili.

L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -.

Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, i ricorrenti prospettano un vizio di motivazione della sentenza quale conseguenza di incompleta ricostruzione della vicenda.

Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione.

2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p.

I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. 1 IN P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 2021 Il cisilre este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] FIASCHE' FRANCESCO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2021 del GIP TRIBUNALE di SIRACUSAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso contro la sentenza con cui il Tribunale di Siracusa ha applicato ai predetti, su richiesta delle parti, la pena di anni due e mesi otto di reclusione a [OSCURATO:PERSONA] e la pena di anni due e mesi due di reclusione agli altri imputati per i delitti di illegale detenzione e porto di armi comuni da sparo, di ricettazione ed altro. Hanno in tal modo dedotto un vizio di qualificazione relativamente al delitto di ricettazione, dal momento che l'arma da fuoco ritenuta di provenienza delittuosa si trovava nella disponibilità di uno solo degli imputati, non meglio individuato. Hanno ancora censurato l'assenza di rilievi in ordine alla sussistenza del reato presupposto. • 2. I ricorsi sono inammissibili. L'errore di qualificazione è censurabile, nei confronti delle sentenze di patteggiamento, soltanto entro i limiti ristretti indicati dalla giurisprudenza di legittimità, con il più volte ribadito principio secondo cui "in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato" - Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619 -. Nel caso in esame, peraltro, pur con il riferimento al tema della qualificazione, i ricorrenti prospettano un vizio di motivazione della sentenza quale conseguenza di incompleta ricostruzione della vicenda. Il vizio dedotto non rientra nella categoria dell'errore denunciabile con il ricorso per cassazione. 2. La doglianza si sostanzia in un motivo inammissibile, alla luce di quanto statuito dall'articolo 448, comma 2-bis, c.p.p. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. 1 IN P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 2021 Il cisilre este
Sentenza Cassazione n. 03216/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris