CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 ottobre 2024
Cassazione n. 29033/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26359/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di liquidatore - legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 96, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AGENZIA DELL'ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, ex lege domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. del LAZIO/ LATINA n.2063/2016 depositata i l 12/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/10/2024dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Sull’anno di imposta 2006 veniva contestata la indeducibilità di costi, esposti dalla società in accomandita semplice “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].”, ritenuti riferibili ad operazioni oggettivamente inesistenti. La ripresa a tassazione colpiva la società ed i soci, in misura della loro partecipazione al capitale sociale. Nel rispetto del litisconsorzio fra società di persone e soci, venivano proposti ricorsi individuali, riuniti in primo grado dove non trovavano apprezzamento, salvo che per l'esclusione sulla maggiorazione delle sanzioni. Diverso esito aveva l'appello, dove le ragioni di parte contribuente erano integralmente respinte. I contribuenti propongono unitario ricorso per Cassazione affidandosi a quattro strumenti cui risponde tempestivamente il patrono erariale spiegando contro ricorso. In prossimità dell’adunanza, il patrono di parte contribuente ha depositato memoria, con atti allegati, rappresentando di aver definito la controversia, beneficiando delle agevolazioni di legge, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.E’ stato, altresì, depositato atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto con spese a carico di chi le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio ai sensi dell’art. 6 e ss d.l. n. 193/2016, con spese a carico di c