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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 20 marzo 2025

Cassazione n. 21491/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

) il 18/04/1986avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, limitatamente allaquantificazione della pena; per l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nel restononché per l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA].

Ha chiesto, altresì, di dichiararel'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ilquale, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito nell'accoglimento delricorso, con annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 novembre 2025, in riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessail 20 marzo 2025, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato DelianCanaj e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha riconosciuto a entrambi gli imputatile circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, rideterminando lapena a carico di ciascuno in anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 26.667,00 dimulta.In fatto, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, gli imputatierano sorpresi dalla Guardia di Finanza di Foggia all’interno di un casolare, dovevenivano rinvenuti: una busta contenente 10 panetti di sostanza stupefacente, deltipo eroina, per un peso lordo di 5,2 kg; una teglia, ancora in forno, contenentesostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 3,3 kg; una bacinellacontenente sostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 5,8 kg; unsacco di iuta contenente sostanza in polvere, verosimilmente da taglio, per unpeso lordo di 1,5 kg; diversi strumenti ed elettrodomestici adibiti alla produzionee al confezionamento della sostanza e quattro telefoni cellulari.

Nell’immediatezza,il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava agli operanti di avere la disponibilità di un box, al cui internoveniva rinvenuta e sequestrata la somma di euro 89.820,00 in contanti.

Le analisi,successivamente eseguite sulla sostanza rinvenuta, accertavano trattarsi di com-posti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1041,9380 g di princi-pio attivo di eroina, da cui erano ricavabili 41.677 dosi, e 412,418 g di principio2.

Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso percassazione entrambi gli imputati.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con cui deduce, ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309del 1990.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistentel’aggravante in oggetto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto supe-riore al valore soglia, trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arrestigiurisprudenziali in materia, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente,la capacità drogante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qua-lità, evincibile dalla relazione tecnica relativa al reperto A1.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati confor-memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi-stenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990.Si lamenta, in particolare, con argomentazioni analoghe a quelle spese peril coimputato, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’aggravante in og-getto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto superiore al valore soglia,trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arresti giurisprudenziali inmateria, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente, la capacità dro-gante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qualità, evincibiledalla relazione tecnica relativa al reperto A1.4.2.

Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordineal trattamento sanzionatorio.Si osserva che la Corte territoriale ha ingiustificatamente equiparato il trat-tamento sanzionatorio dei due coimputati, nonostante il [OSCURATO:PERSONA], a differenza delDhijari, incensurato, fosse gravato da recidiva specifica.5.

Entrambi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della sentenza impu-gnata.6.

Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadei ricorrenti, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non superanoil vaglio di ammissibilità.2.

L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],riguardanti la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309del 1990, scrutinabili congiuntamente in quanto basati sulle identiche doglianze,sono aspecifici, presentando anche profili di manifesta infondatezza.2.1.

Va preliminarmente ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione, secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione dellasoglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantitàdi cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, continuano a esserevalidi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, icriteri, basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabel-larmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 mag-gio 2012, Biondi (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01).Resta, altresì, fermo il principio espresso dalla richiamata sentenza n. 36258del 24/05/2012, secondo cui la determinazione quantitativa così operata non è ilfrutto di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su datiprocessuali che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devonoessere assunti.

Ne consegue che la soglia così stabilita definisce solo tendenzial-mente il limite quantitativo minimo nel senso che se, al di sotto di essa, la ingentequantità non potrà di regola essere ritenuta, al di sopra spetterà al giudice operarein concreto la valutazione dei dati disponibili.Al riguardo si è ritenuto – e va qui ribadito - che tra le circostanze del casoconcreto può essere preso in considerazione anche il dato relativo al numero didosi estraibili dalla sostanza, numero che quando, come nel caso di specie, è og-gettivamente rilevante (nel caso di specie si tratta di ben 58.173 dosi) esime ilgiudice dal dimostrare ulteriormente l'estrema offensività della condotta.

In ultimaanalisi, l'onere motivazionale è inversamente proporzionale alla quantità di dosiestraibili dalla sostanza: più il numero di dosi supera il limite minimo al di sottodel quale la quantità non può mai essere ritenuta ingente, meno stringente è l'o-nere motivazionale sul punto (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv.286378 – 02).2.2.

La motivazione della Corte di merito, in applicazione dei principi sopraindicati, ha esaurientemente evidenziato che la sostanza rinvenuta era costituitada composti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1.041,9380 diprincipio attivo puro di eroina dai quali erano ricavabili 41.677 dosi e 412,418 gr.di principio attivo puro di 6-MAM dai quali erano ricavabili 16.496 dosi.

Si trattavadi quantitativi di gran lunga superiori a quello minimo rilevante al fine di poterconfigurare la circostanza aggravante de qua (soglia minima superata di poco piùdel doppio).La Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell'istruttoria e ne hatratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non puòessere censurato in questa sede.

A fronte di dati oggettivi così eclatanti (principiodei ricorrenti allegare elementi specifici in grado di dimostrare che la concretaqualità della sostanza non avesse la valenza che le era stata attribuita.

Di controi ricorrenti si sono limitati a dedurre che la bassa percentuale di principio attivorispetto al peso complessivo della droga n sequestro fosse indice di una scarsacapacità drogante, senza spiegare in che modo ciò potesse refluire sulla quantifi-cazione del principio attivo e sul numero di dosi da esso ricavabili, inficiando, così,il dato di fatto risultante dalla sentenza.Di qui la genericità dei ricorsi sul punto.3.

Il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al tratta-mento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti.3.1.

Può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principiosecondo il quale solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edit-tale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dicui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rie-ducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019,Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356– 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno allamisura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione,è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anchesolo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n.2412 del 16/01/2026, Buhne, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, DelPapa, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 –01).3.2.

Costituisce altresì principio pacifico che le statuizioni relative al giudiziodi comparazione tra opposte circostanze, al pari del trattamento sanzionatorio,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quellache per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moc-cia, Rv. 284545, in motivazione § 5.1; Sez. 2, n. 31543 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli,Rv. 270450 - 01).Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, per-tanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, in-sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anchesolo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorraun’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che detto giudiziosia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto inmodo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n.17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02).Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato,quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod.pen., scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle atte-nuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogatain concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, omissis, Rv. 270481-01).Questa Corte ha ripetutamente affermato – con ermeneusi costante cui que-sto Collegio intende dare continuità – che, in tema di bilanciamento di circostanzeeterogenee non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel for-mulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto adisamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri datisignificativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, Iovine, non mass.; Sez. 1, n. 17494del 18/12/2019, cit.; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01).3.3.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito congrua e esaustivaspiegazione del trattamento sanzionatorio inflitto, ancorando la individuazionedella comune pena base (otto anni), − che si collocava al di sotto del medio edit-tale − a parametri oggettivi riguardanti entrambi i ricorrenti, afferenti alla realegravità del reato, ravvisabile nell’acclarata disponibilità in capo agli imputati diun’apposita sede destinata all’occultamento delle sostanze, ritenuta espressionedella loro stabile e perdurante dedizione all’accertata attività criminosa, e nelladetenzione di un ingente quantitativo di droga, significativo dell’inserimento in unampio circuito dedito all’esercizio del narcotraffico.Congrua e non manifestamente illogica risulta, altresì, la giustificazione for-nita dalla Corte in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stimato intermini di equivalenza per entrambi gli imputati, tradottosi nella elisione per ilDhijari della sola circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 eper il [OSCURATO:PERSONA] anche della recidiva, in ragione dell’elevata incidenza concretamentespiegata (in termini di dosi) dal dato ponderale della sostanza rinvenuta.Le doglianze del ricorrente, con cui si lamenta l’eguale trattamento sanziona-torio riservato al coimputato, nonostante la recidiva contestata a quest’ultimo,risultano, quindi, inammissibili poiché versate in fatto e finalizzate a investire laCorte di legittimità di una valutazione di merito, in ordine alla individuazione dellapena base e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già motivatamentecompiuta dal giudice d'appello, il quale ha fatto riferimento ai parametri legali e aspecifici elementi di fatto che non sono suscettibili di censura in questa sede.4.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-nata secondo equità nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
) il 18/04/1986avverso la sentenza del 27/11/2025 della Corte di appello di BariVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’annullamento della sentenza impugnata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con rinvio adaltra Sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, limitatamente allaquantificazione della pena; per l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] nel restononché per l’inammissibilità del ricorso del [OSCURATO:PERSONA]. Ha chiesto, altresì, di dichiararel'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità penale nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen.;udito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bari, in difesa del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ilquale, dopo aver illustrato i motivi di doglianza, ha insistito nell'accoglimento delricorso, con annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 27 novembre 2025, in riformadella sentenza del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, emessail 20 marzo 2025, a seguito di giudizio abbreviato, che aveva condannato DelianCanaj e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 e 80,comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha riconosciuto a entrambi gli imputatile circostanze attenuanti generiche, con giudizio di equivalenza, rideterminando lapena a carico di ciascuno in anni 5, mesi 4 di reclusione ed euro 26.667,00 dimulta.In fatto, secondo la conforme ricostruzione dei giudici di merito, gli imputatierano sorpresi dalla Guardia di Finanza di Foggia all’interno di un casolare, dovevenivano rinvenuti: una busta contenente 10 panetti di sostanza stupefacente, deltipo eroina, per un peso lordo di 5,2 kg; una teglia, ancora in forno, contenentesostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 3,3 kg; una bacinellacontenente sostanza stupefacente, del tipo eroina, del peso lordo di 5,8 kg; unsacco di iuta contenente sostanza in polvere, verosimilmente da taglio, per unpeso lordo di 1,5 kg; diversi strumenti ed elettrodomestici adibiti alla produzionee al confezionamento della sostanza e quattro telefoni cellulari. Nell’immediatezza,il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava agli operanti di avere la disponibilità di un box, al cui internoveniva rinvenuta e sequestrata la somma di euro 89.820,00 in contanti. Le analisi,successivamente eseguite sulla sostanza rinvenuta, accertavano trattarsi di com-posti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1041,9380 g di princi-pio attivo di eroina, da cui erano ricavabili 41.677 dosi, e 412,418 g di principio2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso percassazione entrambi gli imputati.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato un unico motivo con cui deduce, ex art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla ritenutasussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309del 1990.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistentel’aggravante in oggetto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto supe-riore al valore soglia, trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arrestigiurisprudenziali in materia, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente,la capacità drogante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qua-lità, evincibile dalla relazione tecnica relativa al reperto A1.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha articolato due motivi, di seguito sintetizzati confor-memente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussi-stenza della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del1990.Si lamenta, in particolare, con argomentazioni analoghe a quelle spese peril coimputato, che la Corte territoriale, nel ritenere sussistente l’aggravante in og-getto, abbia valorizzato solo il dato ponderale, in quanto superiore al valore soglia,trascurando, secondo le indicazioni fornite dagli ultimi arresti giurisprudenziali inmateria, la concreta offensività della vicenda e, segnatamente, la capacità dro-gante della sostanza in sequestro, in ragione della sua scarsa qualità, evincibiledalla relazione tecnica relativa al reperto A1.4.2. Con il secondo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e vizio di motivazione in ordineal trattamento sanzionatorio.Si osserva che la Corte territoriale ha ingiustificatamente equiparato il trat-tamento sanzionatorio dei due coimputati, nonostante il [OSCURATO:PERSONA], a differenza delDhijari, incensurato, fosse gravato da recidiva specifica.5. Entrambi i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della sentenza impu-gnata.6. Alla pubblica udienza, svolta con trattazione orale, su richiesta della difesadei ricorrenti, le parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non superanoil vaglio di ammissibilità.2. L’unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA],riguardanti la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309del 1990, scrutinabili congiuntamente in quanto basati sulle identiche doglianze,sono aspecifici, presentando anche profili di manifesta infondatezza.2.1. Va preliminarmente ricordato l’insegnamento delle Sezioni Unite dellaCorte di cassazione, secondo cui, in tema di stupefacenti, per l'individuazione dellasoglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantitàdi cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, continuano a esserevalidi, anche successivamente alla riforma operata dal decreto legge 20 marzo2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, icriteri, basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabel-larmente detenibile, fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 mag-gio 2012, Biondi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 – 01).Resta, altresì, fermo il principio espresso dalla richiamata sentenza n. 36258del 24/05/2012, secondo cui la determinazione quantitativa così operata non è ilfrutto di una rigorosa valutazione statistica, ma di una valutazione operata su datiprocessuali che, pur con inevitabili margini di approssimazione, possono e devonoessere assunti. Ne consegue che la soglia così stabilita definisce solo tendenzial-mente il limite quantitativo minimo nel senso che se, al di sotto di essa, la ingentequantità non potrà di regola essere ritenuta, al di sopra spetterà al giudice operarein concreto la valutazione dei dati disponibili.Al riguardo si è ritenuto – e va qui ribadito - che tra le circostanze del casoconcreto può essere preso in considerazione anche il dato relativo al numero didosi estraibili dalla sostanza, numero che quando, come nel caso di specie, è og-gettivamente rilevante (nel caso di specie si tratta di ben 58.173 dosi) esime ilgiudice dal dimostrare ulteriormente l'estrema offensività della condotta. In ultimaanalisi, l'onere motivazionale è inversamente proporzionale alla quantità di dosiestraibili dalla sostanza: più il numero di dosi supera il limite minimo al di sottodel quale la quantità non può mai essere ritenuta ingente, meno stringente è l'o-nere motivazionale sul punto (Sez. 3, n. 20017 del 20/03/2024, Chindamo, Rv.286378 – 02).2.2. La motivazione della Corte di merito, in applicazione dei principi sopraindicati, ha esaurientemente evidenziato che la sostanza rinvenuta era costituitada composti, addizionati con caffeina e acetaminofene, contenenti 1.041,9380 diprincipio attivo puro di eroina dai quali erano ricavabili 41.677 dosi e 412,418 gr.di principio attivo puro di 6-MAM dai quali erano ricavabili 16.496 dosi. Si trattavadi quantitativi di gran lunga superiori a quello minimo rilevante al fine di poterconfigurare la circostanza aggravante de qua (soglia minima superata di poco piùdel doppio).La Corte ha analizzato i precisi dati emersi nel corso dell'istruttoria e ne hatratto un giudizio inferenziale che, in quanto non illogico e contraddittorio, non puòessere censurato in questa sede. A fronte di dati oggettivi così eclatanti (principiodei ricorrenti allegare elementi specifici in grado di dimostrare che la concretaqualità della sostanza non avesse la valenza che le era stata attribuita. Di controi ricorrenti si sono limitati a dedurre che la bassa percentuale di principio attivorispetto al peso complessivo della droga n sequestro fosse indice di una scarsacapacità drogante, senza spiegare in che modo ciò potesse refluire sulla quantifi-cazione del principio attivo e sul numero di dosi da esso ricavabili, inficiando, così,il dato di fatto risultante dalla sentenza.Di qui la genericità dei ricorsi sul punto.3. Il secondo motivo di ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al tratta-mento sanzionatorio, risulta proposto al di fuori dei casi consentiti.3.1. Può dirsi ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principiosecondo il quale solo l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edit-tale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi dicui all’art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rie-ducativa, retributiva e preventiva della pena (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019,Torre, Rv. 276932 – 01; Sez. 4, n. 27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv. 258356– 01), per cui, qualora il giudice di merito si attesti al di sotto ovvero intorno allamisura media della pena edittale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione,è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., anchesolo con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 4, n.2412 del 16/01/2026, Buhne, non mass.; Sez. 3, n. 29968 del 22/10/2022, DelPapa, Rv. 276288 – 01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243 –01).3.2. Costituisce altresì principio pacifico che le statuizioni relative al giudiziodi comparazione tra opposte circostanze, al pari del trattamento sanzionatorio,implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono alsindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamentoillogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quellache per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la piùidonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931 01; Sez. 1, n. 16054 del 10/03/2023, Moc-cia, Rv. 284545, in motivazione § 5.1; Sez. 2, n. 31543 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennelli,Rv. 270450 - 01).Il giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti ed attenuanti, per-tanto, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito, in-sindacabile in sede di legittimità ove congruamente motivato alla stregua anchesolo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorraun’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), essendo rilevante che detto giudiziosia condotto mediante apprezzamento degli elementi così individuati, condotto inmodo logico e coerente rispetto a quelli concorrenti di segno opposto (Sez. 1, n.17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02).Il giudizio di comparazione, peraltro, risulta sufficientemente motivato,quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod.pen., scelga la soluzione dell’equivalenza, anziché della prevalenza delle atte-nuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogatain concreto (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, omissis, Rv. 270481-01).Questa Corte ha ripetutamente affermato – con ermeneusi costante cui que-sto Collegio intende dare continuità – che, in tema di bilanciamento di circostanzeeterogenee non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel for-mulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto adisamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri datisignificativi (Sez. 2, n. 25353 del 27/5/2025, Iovine, non mass.; Sez. 1, n. 17494del 18/12/2019, cit.; Sez. 2, n. 3610, del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415 - 01).3.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha fornito congrua e esaustivaspiegazione del trattamento sanzionatorio inflitto, ancorando la individuazionedella comune pena base (otto anni), − che si collocava al di sotto del medio edit-tale − a parametri oggettivi riguardanti entrambi i ricorrenti, afferenti alla realegravità del reato, ravvisabile nell’acclarata disponibilità in capo agli imputati diun’apposita sede destinata all’occultamento delle sostanze, ritenuta espressionedella loro stabile e perdurante dedizione all’accertata attività criminosa, e nelladetenzione di un ingente quantitativo di droga, significativo dell’inserimento in unampio circuito dedito all’esercizio del narcotraffico.Congrua e non manifestamente illogica risulta, altresì, la giustificazione for-nita dalla Corte in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze, stimato intermini di equivalenza per entrambi gli imputati, tradottosi nella elisione per ilDhijari della sola circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990 eper il [OSCURATO:PERSONA] anche della recidiva, in ragione dell’elevata incidenza concretamentespiegata (in termini di dosi) dal dato ponderale della sostanza rinvenuta.Le doglianze del ricorrente, con cui si lamenta l’eguale trattamento sanziona-torio riservato al coimputato, nonostante la recidiva contestata a quest’ultimo,risultano, quindi, inammissibili poiché versate in fatto e finalizzate a investire laCorte di legittimità di una valutazione di merito, in ordine alla individuazione dellapena base e al giudizio di bilanciamento tra le circostanze, già motivatamentecompiuta dal giudice d'appello, il quale ha fatto riferimento ai parametri legali e aspecifici elementi di fatto che non sono suscettibili di censura in questa sede.4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-nata secondo equità nella misura indicata in dispositivo, in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 2 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21491/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris