CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22230/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria diinammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 16 giugno 2025 la Corte di appello di Venezia haconfermato la sentenza del Tribunale di Treviso in data 23 aprile 2024 con la qualeCarlo [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione e di 1.600euro di multa in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, deldelitto previsto dagli artt. 216, primo comma, n. 1, 223, primo comma, r.d. n. 267del 1942, perché, in qualità di amministratore, dal 14 giugno 2010 al 16 luglio2012, della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dichiarata fallita con sentenza delTribunale di Treviso in data 19 novembre 2014, distraeva risorse finanziarie dellafallita per complessivi 1.093.866,87 euro, destinando parte delle somme distrattea società nelle quali egli riponeva un interesse diretto e personale.2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predettoprovvedimento per il tramite del difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limitistrettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., lainosservanza o erronea applicazione degli artt. 216, primo comma, n. 1 e 223,primo comma, r.d. n. 267 del 1942, nonché la mancanza, contraddittorietà emanifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del dolo. Neldettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., che la motivazione sia gravemente contraddittoria e che, in ogni caso,compia un travisamento della prova relativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevoledi impoverire il patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e non fosse incorso incondotte soltanto incaute dal punto di vista gestionale. Secondo la difesa non visarebbero dubbi sul fatto che [OSCURATO:PERSONA], con le sue condotte, aveva cagionato unadiminuzione del patrimonio sociale; e, tuttavia, non sarebbe stato dimostrato cheegli avesse voluto tale risultato e che le operazioni in questione non fossero solomanifestamente imprudenti, avendo esse comunque reso creditrice la [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di altre imprese e rispetto ad attività che rientravanopienamente nell’oggetto sociale di una società immobiliare. Invero, i Giudici dimerito non avrebbero compiuto alcuna ricerca dei cd. “indici di fraudolenza” , ossiadegli elementi indicativi della consapevole volontà dell'imputato di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa dalle finalità dell'impresa; né lecondotte di [OSCURATO:PERSONA] avrebbero concretamente messo in pericolo l'integrità delpatrimonio dell'impresa e della garanzia dei creditori, mentre il mancato ingressodei beni nel patrimonio societario non sarebbe dipeso dall'imputato, non piùamministratore dal 16 luglio 2012, laddove lo squilibrio tra attività e passivitàsarebbe stato accertato dal Tribunale fallimentare due anni dopo, il 19 novembre2014 e non al momento delle operazioni medesime, compiute quando la societàera in bonis. E che l'imputato avesse agito senza essere consapevole dellapericolosità delle proprie condotte sarebbe dimostrato dalla corretta tenuta deilibri contabili.3. In data 4 marzo 2026 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta delProcuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.2. Pacifico e non contestato che l’imputato, con le condotte contestategli, abbiaconcorso a diminuire sensibilmente il patrimonio della società, con conseguenteerosione dell’area di garanzia dei creditori, con l’unico motivo il ricorso deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza deldolo, il quale presuppone la volontà di destinare i beni della società a scopi estraneialla stessa e, di conseguenza, la consapevolezza, in capo all’agente, di porreconcretamente in pericolo l'integrità della garanzia dei creditori.Infatti, costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità, lacircostanza che «l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta perdistrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessariala consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recarepregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare alpatrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazionicontratte» (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805 - 01).3. Tanto premesso, osserva il Collegio che la motivazione offerta dalla sentenzaimpugnata ha dato conto, in maniera puntuale, della natura distrattiva delleoperazioni descritte nel capo di imputazione, essendo state spiegate, in manieracongrua e logica, le ragioni per le quali le relative uscite di denaro abbianodepauperato, irrimediabilmente, le risorse della società e il suo patrimonio, congrave pregiudizio per il ceto creditorio; mentre, al contrario, le giustificazioniaddotte, sul punto, dall’imputato nel corso del giudizio, e ribadite con l’odiernoricorso, non riescono a individuare profili di manifesta illogicità del discorsogiustificativo delle due sentenze di condanna, destinato a una reciprocaintegrazione.3.1. La difesa, invero, deduce che [OSCURATO:PERSONA] abbia spiegato adeguatamente, insede di esame dibattimentale, innanzitutto che, quanto all'importo di 178.750,00euro, si trattava di somme corrispostegli mensilmente a titolo di compenso per ilsuo ruolo di amministratore e a titolo di rimborso spese, nonché per effettuarepagamenti e/o spese che, in quel periodo, non sarebbero rientrati nella regolarefatturazione.E, tuttavia, con tali argomentazioni la difesa non si confronta con la circostanzache, come anche indicato nel capo di imputazione, non vi era stata alcuna deliberadell’assemblea dei soci che riguardasse “Acconti compensi amministratori”, nonessendo, ovviamente, sufficiente che i soci fossero a conoscenza della causale delprelievo, come, pure, affermato dall’imputato in sede di esame e ribadito conl’odierna impugnazione.3.2. Quanto al preliminare con la V.ALE., il ricorso ha evidenziato comel’imputato avesse dichiarato che Caprioli gli aveva chiesto di effettuare unpagamento in favore di quella società quale corrispettivo di un bene che sarebbestato venduto in futuro, atteso che, in quel momento, la [OSCURATO:PERSONA] avevanecessità di una certa liquidità, che sarebbe stata da essa recuperata una voltaterminata la costruzione e venduto l'immobile. Mentre in relazione alla somma di66.674,00 euro corrisposta alla [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dichiarato che essariguardava un accordo di associazione in partecipazione e che era stata versataquale acconto per l'acquisto di un terreno, precisando di aver sottoscritto lui stessoi relativi atti, che, tuttavia, non sarebbe più nella sua disponibilità.Tali rilievi, nondimeno, non sono in grado di superare la motivazione delle duesentenze di merito, le quali hanno evidenziato la presenza di palesi anomalie in unpagamento integrale della somma pattuita effettuato addirittura prima dellastipula del preliminare (come nel caso della vendita dell’immobile alla societàV.[OSCURATO:SOCIETA].) o nel versamento di una somma alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di Villorba perl’acquisto di terreni, tenuto conto che, come detto, l’interessato ha affermato dinon avere più a disposizione i relativi atti. E soprattutto che, come osservato giàdal Tribunale di Treviso, [OSCURATO:PERSONA], con tali operazioni, aveva destinato liquidità moltoingenti della società che amministrava a beneficio di altre società nelle quali egliriponeva un interesse diretto e personale. Ciò che la sentenza di primo grado hasottolineato per rafforzare, sul piano logico, la ricostruzione accolta dal Tribunalein ordine alla natura distrattiva dell’operazione, non corrispondente a un realeinteresse economico della società amministrata dall’imputato.3.3. Quanto all'importo di 655.000,00 euro, il ricorso ribadisce che [OSCURATO:PERSONA] abbiariferito di avere deciso, su richiesta della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, di acquistareimmobili “interni” per capitalizzare la [OSCURATO:PERSONA], precisando che, all’uopo,era stato stipulato un preliminare, che gli immobili acquistati dalla [OSCURATO:PERSONA](società di cui era parimenti amministratore) erano in costruzione e che, almomento del realizzo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto acquisire la liquiditàproveniente dalla vendita dell'immobile.In disparte la circostanza che tali argomentazioni non sono state dedotte conl’atto di appello, sicché la sentenza di secondo grado non si è affatto diffusa sulpunto, va osservato che il ricorso non ha osservato alcunché in relazione al fattoche, ancora una volta, l’operazione era avvenuta con il coinvolgimento di unasocietà di cui [OSCURATO:PERSONA] era amministratore, la quale aveva ricevuto delle sommesenza che a tale versamento corrispondesse l’effettivo acquisto della proprietàdell’immobile oggetto del preliminare, a conferma del carattere distrattivo delversamento effettuato.Ne consegue pertanto la complessiva infondatezza delle censure difensive.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato,con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 26/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteCarlo [OSCURATO:PERSONA]