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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21707/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla detenzione illecita al fine di spaccio di otto dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e alla cessione di due dosi di marijuana, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico.

Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici.

Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen..

La Corte di merito, a fol 4 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dalla stabile e organizzata attività di spaccio rilevata dall'attività di osservazione della P.G..

Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18.05.2022. [OSCURATO:PERSONA] ígliere este ,ore Pres ente onatell ti geni.

Serrao [OSCURATO:PERSONA] j LE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73 comma 5 DPR 309/90 in relazione alla detenzione illecita al fine di spaccio di otto dosi di sostanza stupefacente tipo hashish e alla cessione di due dosi di marijuana, è manifestamente infondato oltre che generico e aspecifico. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed è immune da vizi logico-giuridici. Il ricorso deduce senza alcuna specificazione la mancata pronuncia della sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.proc.pen.. La Corte di merito, a fol 4 della sentenza impugnata, ha adeguatamente motivato ed evidenziato la gravità del compendio probatorio, derivante dal sequestro delle sostanze stupefacenti e dalla stabile e organizzata attività di spaccio rilevata dall'attività di osservazione della P.G.. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18.05.2022. [OSCURATO:PERSONA] ígliere este ,ore Pres ente onatell ti geni. Serrao [OSCURATO:PERSONA] j LE
Sentenza Cassazione n. 21707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris