CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11806/2014 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.) –intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, n. 122/05/13 depositata in data 2 dicembre 2013 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 17 maggio 2022. Oggetto: tributi [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di trasporto merci su strada, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2004, redatto con modalità sintetica a termini dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con il quale si accertava un maggior reddito imponibile rispetto a quanto dichiarato, sulla base della disponibilità di elementi indicativi di capacità contributiva cui venivano applicati i coefficienti presuntivi redditometrici, stante lo scostamento di oltre ¼ tra reddito dichiarato e reddito accertato. 2. La CTP di Treviso ha accolto il ricorso, ritenendo insussistenti presunzioni dotate di pregnanza indiziaria a termini dell’art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973. 3. L’Ufficio ha interposto appello avverso la sentenza di primo grado, deducendo – tra le altre cose – che il giudice avrebbe modificato i presupposti in base al quale era stato redatto l’atto impositivo. La CTR del Veneto, con sentenza in data 2 dicembre 2013, ha rigettato l’appello, ritenendo che l’Ufficio non avrebbe addotto elementi dotati di pregnanza indiziaria. Il giudice di appello ha, inoltre, ritenuto che l’Ufficio non avrebbe, in ogni caso, provato lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito accertato per il successivo periodo di imposta 2005, non avendo, così dato contezza dello scostamento normativamente rilevante dei redditi dichiarati rispetto agli elementi indicativi di capacità per almeno due periodi di imposta. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; il contribuente intimato non si è costituito in giudizio. Con ordinanza interlocutoria in data 26 gennaio 2021 è stata disposta la rinnovazione della notificazione all’intimato presso il domicilio eletto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto non provato lo scostamento tra reddito accertato e quello dichiarato per almeno il 25% per due anni, costituito dall’effettivo scostamento reddituale anche per il periodo di imposta 2005. Osserva, inoltre, come i beni indice per entrambi i periodi di imposta sarebbero gli stessi; trascrive, a questo proposito, l’atto impositivo e le deduzioni del contribuente. 2. Il ricorso è inammissibile sotto un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, il ricorrente non ha indicato specificamente il fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso, limitandosi a trascrivere l’atto impositivo e le osservazioni del contribuente, né tanto meno ha formulato il giudizio di decisività del suddetto fatto storico il cui esame sarebbe stato omesso dal giudice. 3. Sotto un secondo profilo, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha ritenuto che l’accertamento in oggetto sarebbe stato redatto nelle forme dell’art. 38, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973 (ossia con presunzioni semplici) e non nelle forme dell’accertamento sintetico (con redditometro e beni indice) e che l’avviso sarebbe carente dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Risulta, difatti, riportata la motivazione della sentenza di primo grado («[…] ha accolto il ricorso con la motivazione che, nel caso di specie viene a mancare quanto previsto dall’art. 38 […] comma 3 »), sentenza che è stata confermata dal giudice di appello («la conclusione della commissione provinciale è dovuta al convincimento maturato sull’inesistenza della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici […] la sentenza è stata quindi legittimamente emessa ed appare pienamente e sufficientemente motivata»). Tale ratio decidendi deve ritenersi del tutto autonoma da quella impugnata (incentrata sulla insussistenza dei requisiti di legittimità dell’accertamento redatto nelle forme dell’art. 38, quarto e quinto comma, d.P.R. n. 600 cit.). L’omessa impugnazione di tale iter argomentativo , idoneo a sorreggere la decisione impugnata, priva di interesse il ricorrente a che venga esaminato il proprio ricorso, in quanto detto esame non risulterebbe idoneo a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione non oggetto di censura (Cass., Sez. III, 13 giugno 2018, n. 15399; Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9752). 4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione della parte intimata.