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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08391/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale per il reato di cui all'art .. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione.

La Corte territoriale ha confermato una pena che corrisponde al medio edittale, pur reputando il fatto «oggettivamente gravissimo», in ragione del rilevantissimo dato ponderale (pari ad oltre 100.000 dosi medie singole, con percentuale di principio attivo altrettanto elevata), tale da denotare un inserimento ad alto livello rispetto ai canali di approvvigionamento della droga; a conferma della gravità della condotta, ha poi evidenziato che la detenzione illecita si è certamente protratta per lungo tempo, atteso che lo stesso imputato aveva ammesso di aver lodato appositamente il garage, dove deteneva lo stupefacente, da almeno due anni (pp. 2 e 3).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.112.

M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia di condanna resa in esito a giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale per il reato di cui all'art .. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen.) non è consentito in sede di legittimità, perché afferente al trattamento punitivo, il quale risulta sorretto da idonea e non illogica motivazione. La Corte territoriale ha confermato una pena che corrisponde al medio edittale, pur reputando il fatto «oggettivamente gravissimo», in ragione del rilevantissimo dato ponderale (pari ad oltre 100.000 dosi medie singole, con percentuale di principio attivo altrettanto elevata), tale da denotare un inserimento ad alto livello rispetto ai canali di approvvigionamento della droga; a conferma della gravità della condotta, ha poi evidenziato che la detenzione illecita si è certamente protratta per lungo tempo, atteso che lo stesso imputato aveva ammesso di aver lodato appositamente il garage, dove deteneva lo stupefacente, da almeno due anni (pp. 2 e 3). L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.112. M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 08391/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris