CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 09707/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23217/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG . LAZIO n. 1318/2016 depositata il 15/03/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/04/2025 dal Co:[OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO Che nelle more del giudizio la parte contribuente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per intervenuta definizione agevolata (c.d. rottamazione cartelle), pur in assenza di potere di rinuncia conferito al difensore nel mandato alle liti in atti, donde per cui si concreta ipotesi di inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse. P.Q.M La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Le spese restano a carico di chi le ha antici