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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 07094/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione al decreto di sequestro probatorio di monili in oro, formulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 2.

Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 II primo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali nella parte in cui il provvedimento impugnato ritiene evidente e probabile la provenienza illecita dei beni in sequestro. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata rinvia a quella del Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è nel suo complesso infondato.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il provvedimento impugnato contiene una motivazione sintetica ma adeguata sulla necessità di mantenere il sequestro a fini di prova, in considerazione della complessità dell'indagine e della assai probabile provenienza delittuosa dei beni, da sottoporre ancora al riconoscimento da parte della persona offesa.

3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Il provvedimento impugnato richiama anche il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, che ha confermato l'ordinanza genetica, affermando che vi è corrispondenza tipologica tra i beni rubati e i preziosi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato.

Tale valutazione, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, non si pone in contrasto con quella contenuta nell'ordinanza emessa 1'11 aprile 2024 dallo stesso Tribunale del riesame, che si fonda su argomentazioni specificamente riferibili al sequestro ex art. 240 bis cod. pen., richiesto dal Pubblico Ministero sui monili non oggetto di riconoscimento.

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione al decreto di sequestro probatorio di monili in oro, formulata ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen. 2. Contro l'ordinanza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso a mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 II primo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali nella parte in cui il provvedimento impugnato ritiene evidente e probabile la provenienza illecita dei beni in sequestro. 2.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta l'omessa motivazione nella parte in cui l'ordinanza impugnata rinvia a quella del Tribunale del riesame. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché il provvedimento impugnato contiene una motivazione sintetica ma adeguata sulla necessità di mantenere il sequestro a fini di prova, in considerazione della complessità dell'indagine e della assai probabile provenienza delittuosa dei beni, da sottoporre ancora al riconoscimento da parte della persona offesa. 3. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Il provvedimento impugnato richiama anche il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, che ha confermato l'ordinanza genetica, affermando che vi è corrispondenza tipologica tra i beni rubati e i preziosi rinvenuti nella disponibilità dell'indagato. Tale valutazione, come correttamente rilevato dal Procuratore Generale, non si pone in contrasto con quella contenuta nell'ordinanza emessa 1'11 aprile 2024 dallo stesso Tribunale del riesame, che si fonda su argomentazioni specificamente riferibili al sequestro ex art. 240 bis cod. pen., richiesto dal Pubblico Ministero sui monili non oggetto di riconoscimento. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Ro
Decreto Cassazione n. 07094/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris