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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2023

Cassazione n. 44320/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i giudici di merito, con motivazione immune da censure in questa sede, hanno concordemente escluso la sussistenza dei presupposti per la derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che è del tutto infondata la doglianza sollevata dalla difesa e volta a sottolineare la scarsa qualità dello stupefacente e i modesti quantitativi ceduti, posto che la valutazione deve essere complessiva e ben possono valorizzarsi elementi ulteriori quali, nel caso di specie, il fatto che le cessioni avvenivano all'interno di un istituto carcerario, circostanza ritenuta di per sé dimostrativa di una apprezzabile offensività e capacità criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna deN ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; ritenuto che i giudici di merito, con motivazione immune da censure in questa sede, hanno concordemente escluso la sussistenza dei presupposti per la derubricazione del reato nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che è del tutto infondata la doglianza sollevata dalla difesa e volta a sottolineare la scarsa qualità dello stupefacente e i modesti quantitativi ceduti, posto che la valutazione deve essere complessiva e ben possono valorizzarsi elementi ulteriori quali, nel caso di specie, il fatto che le cessioni avvenivano all'interno di un istituto carcerario, circostanza ritenuta di per sé dimostrativa di una apprezzabile offensività e capacità criminale; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna deN ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 44320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris