CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 giugno 2025
Cassazione n. 30429/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 743/2025 [OSCURATO:PERSONA] UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 12874/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2024 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette: - la requisitoria scritta presentata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; - le conclusioni rassegnate dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell’interesse della ricorrente, ha chiesto l’annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 27 novembre 2024 la Corte di appello di Milano, a seguito del gravame interposto dal Pubblico ministero e dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Milano: - ha affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato (artt. 624, 61, comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen.) in danno della stessa [OSCURATO:PERSONA], con le conseguenti statuizioni civili, commesso in esecuzione del medesimo disegno criminoso sotteso al delitto di furto aggravato (artt. 624, 61, comma 1, nn. 5, 7 e 11, cod. pen.) in danno di [OSCURATO:PERSONA], per il quale vi era stata condanna (anche civile) in primo grado (statuizione non oggetto di gravame); [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 30429/2025 Roma, lì, 08/09/2025 In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 e ss.mm. - ha rideterminato la pena inflitta all’imputato e concesso la sospensione condizionale (subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della [OSCURATO:PERSONA]). 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell’imputata ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la prescrizione e formulando quattro motivi di censura nonché presentando motivi nuovi (nei termini di seguito esposti nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. In primo luogo, è stata prospettata l’intervenuta prescrizione – all’atto del ricorso – dei reati ancora sub iudice, contestati come commessi tra il 27 luglio e il 29 settembre 2017, deducendo che il termine di sospensione previsto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 non si applicherebbe a quelli anteriori al 3 agosto 2017 (giorno di entrata in vigore della novella) né a quelli commessi da tale data, in ragione delle sopravvenute modifiche ai sensi della legge 9 gennaio 2019, n. 3, e della legge 27 settembre 2021, n. 134. Dalla prescrizione conseguirebbe la rideterminazione della somma assegnata a titolo di provvisionale alla parte civile [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il primo motivo è stata assunta la violazione degli artt. 333, 336 e 122 cod. proc. pen., adducendo che erroneamente sarebbe stata esclusa l’improcedibilità dell’azione penale dato che la querela e le successive integrazioni sono state presentate da soggetto non legittimato (ossia [OSCURATO:PERSONA], figlio della persona offesa, non munito di procura speciale). In senso contrario: - non rileverebbe che, quando i fatti sono stati commessi, fosse prevista la procedibilità d’ufficio, tenuto conto dell’esclusione (da parte della Corte di appello) dell’aggravante di cui all’art. 61, comma 1, n. 7, cod. pen., del nuovo testo dell’art. 624, comma 3, cod. pen. (come novellato dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) e della corretta qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 626, comma 1, n. 1, cod. pen. (quale furto d’uso); - né potrebbe attribuirsi rilievo alla successiva costituzione di parte civile di [OSCURATO:PERSONA], che sarebbe tardiva al fine della procedibilità. 2.3. Con il secondo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 624 e 626, comma 1, n. 1, cod. pen., nonché degli artt. 521 cod. pen. (recte: cod. proc. pen.), 24, comma 2, 111 Cost., nonché il vizio di motivazione, in quanto: - gli elementi in atti al più consentirebbero di sussumere il fatto (la ripetuta sottrazione della carta bancomat della persona, di volta in volta impiegata – dal fratello dell’imputata – per eseguire indebiti prelevamenti) come più ipotesi di furto unificate per continuazione, commesse al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, immediatamente restituita (come si trarrebbe dalla stessa deposizione del figlio della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA] che aveva «il pieno dominio e disponibilità della carta», affidata anche ad altre badanti della madre per prelievi autorizzati; cfr. deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] nonché verbale di acquisizione della carta); - la Corte di merito avrebbe ritenuto la sussistenza di un’unica condotta di furto, e ciò avrebbe avuto conseguenze deteriori in ordine alla prescrizione, alla procedibilità, alla determinazione della pena e della provvisionale, violando il diritto al contraddittorio e il diritto di difesa; - anche a ritenere che la Corte di appello abbia implicitamente qualificato il fatto ai sensi dell’art. 626 cit., tali violazioni permarrebbero; - comunque, difetterebbero gli elementi costitutivi di entrambe le fattispecie mai esplicitate in imputazione né «nella conseguente formulazione accusatoria», essendosi attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base della sola coincidenza temporale con la sua presenza in casa della persona offesa, i prelievi e le operazioni illecite, così sovrapponendo distinte ed autonome ipotesi di reato, senza invece indicare in cosa sarebbe consistita la sua condotta. 2.4. Con il terzo motivo è stato dedotto il vizio di motivazione e, segnatamente, la mancanza della necessaria motivazione rafforzata a seguito dell’assoluzione dell’imputata da parte del primo Giudice. La Corte territoriale avrebbe fondato la condanna sulla sola presenza dell’imputata presso l’abitazione della persona offesa in coincidenza con gli indebiti prelevamenti eseguiti con la carta bancomat di quest’ultima, così argomentando – in maniera manifestamente illogica e non puntuale – come se l’imputata rispondesse anche dei fatti di cui all’art. 493-ter cod. pen. ascritti solo al fratello [OSCURATO:PERSONA] (rimasto irreperibile, la cui posizione è stata dunque separata), come dimostrato anche dell’importo della provvisionale, senza considerare che al più potrebbero attribuirsi a [OSCURATO:PERSONA] due dei ventidue prelievi (del 29 settembre 2017). Inoltre, rispetto alla motivazione rafforzata, verrebbe in rilevo il diverso tenore della deposizione di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello (rispetto alle dichiarazioni rese in primo grado), il cui narrato sarebbe stato acriticamente recepito pur a fronte delle discrasie relative alle chiavi dell’abitazione dell’offesa e al cambio della serratura. 2.5. Con il quarto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione relativo alla determinazione della provvisionale, richiamando quanto esposto nei precedenti motivi e, in particolare, la confusione tra i presupposti relativi alle diverse ipotesi di reato in pregiudizio della parte civile. 3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa dell’imputata ha presentato motivi nuovi, in particolare ribadendo: - l’eccezione di prescrizione (e soggiungendo che il 18 aprile 2025 è stato notificato all’imputata atto di pignoramento presso terzi ex art. 492-bis cod. proc. civ.); - le censure relative alla determinazione della provvisionale (segnatamente alla luce di quanto già esposto nel secondo motivo di ricorso); - quanto prospettato con il terzo e il quarto motivo di ricorso, deducendo l’insussistenza degli elementi costituitivi dei reati in ragione del compendio istruttorio (richiamando, altresì, le testimonianze di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) al fine di escludere i presupposti della responsabilità civile dell’imputata. 5. Nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] sono state presentate conclusioni e nota spese il 5 giugno 2025, ossia tardivamente rispetto all'udienza del giorno 11 giugno 2025 (art. 611, comma 1, cod. proc. pen); di esse non deve tenersi conto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile poiché manifestamente infondato (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01; cfr. già Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266 – 01, in motivazione), generico e versato in fatto. 1. Deve, anzitutto, aversi riguardo al primo e al secondo motivo di ricorso, volti ad ottenere la declaratoria di improcedibilità del reato per difetto di querela (cfr. Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, Imbimbo, Rv. 262372 – 01: «il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato […] per prescrizione»). 1.1. Il tema della procedibilità può essere esaminato a prescindere dalla perorata qualificazione giuridica del fatto in danno di [OSCURATO:PERSONA] come furto d’uso. Difatti, la Corte di appello ha affermato la responsabilità dell’imputata per furto aggravato perché commesso – dal 27 luglio 2017 al 29 settembre 2017 – profittando delle precarie condizioni personali dell’offesa, tali da ostacolare la privata difesa, e abusando del rapporto di lavoro quale badante (ex artt. 624, 61, comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen.); il Giudice distrettuale ha escluso le circostanze aggravanti di cui all’art. 61, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. pure in contestazione. Il reato, dunque, già all’epoca era procedibile a querela ex art. 624, comma 3, cod. pen., aggiunto dalla legge 25 giugno 1999, n. 205 («Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625» cod. pen.), nel testo anteriore a quello oggi vigente in forza del d. lgs. n. 150 del 2022. Ciò posto, deve osservarsi che: - come chiarito dalle Sezioni Unite, «il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso – inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità – che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela» (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 – 01); - la querela è stata sporta da [OSCURATO:PERSONA], figlio dell’intestataria del bancomat, [OSCURATO:PERSONA] (cfr. verbale di denuncia/querela del 3 ottobre 2017 redatto da personale in servizio presso il Commissariato di [OSCURATO:PERSONA], Milano); lo stesso [OSCURATO:PERSONA], oltre ad essere pienamente edotto del luogo in cui la carta bancomat era custodita nella casa dell’anziana madre, risulta essere colui che ne controllava le movimentazioni del conto corrente su cui venivano addebitate le operazioni compiute con la carta bancaria, tanto da aver avuto contezza (come si trae dalla pronuncia impugnata) di quelle indebite per cui ha sporto querela; e, quel che più rileva, è colui che – poco dopo i fatti – ha in prima persona consegnato alla Polizia di Stato la carta bancomat intestata alla madre (cfr. verbale di acquisizione del 20 ottobre 2017); - deve, dunque, riconoscersi allo [OSCURATO:PERSONA] una relazione di fatto con la res (per vero, evidenziata nello stesso secondo motivo di ricorso, che gli attribuisce «il pieno dominio e disponibilità della carta») che lo legittimava a proporre querela, ragion per cui in parte qua l’impugnazione è manifestamente infondata. 1.2. Parimenti è manifestamente infondata la prospettazione difensiva, secondo cui il fatto della ricorrente dovrebbe qualificarsi come furto d’uso. La Corte di merito ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] l’impossessamento (in più occasioni) della carta bancomat di [OSCURATO:PERSONA] (presso cui ha prestato l’attività di badante), utilizzata per indebiti prelievi, qualificando il fatto come furto aggravato (artt. 624, 61, comma 1, nn. 5 e 11, cod. pen.). Il fatto non può, in effetti, essere qualificato furto d’uso (art. 626, comma 1, n. 1, cod. pen.). L’art. 626 cit. include tra i «furti minori» – come oggi, in conformità all’invalsa designazione di essi in giurisprudenza e dottrina, recita la rubrica modificata dal d. lgs. n. 150 del 2022 – che prima li indicava come «furti punibili a querela dell’offeso» – in ragione della più ampia sfera dei furti procedibili d’ufficio ex art. 624, comma 3, cod. pen., pure modificato dallo stesso decreto (a mente del quale il delitto di furto «è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis»; cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022). Tra tali ipotesi, per l’appunto procedibili a querela già prima della menzionata novella (salve le eccezioni di cui all’art. 626, comma 2, cod. pen.), oltre che puniti con una pena più lieve, rientra quella – richiamata dalla difesa – in cui «il colpevole [abbia] agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, [sia] stata immediatamente restituita» (unitamente al furto «commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno» e al fatto che «consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto»). La ratio di tale più favorevole disciplina – che nell’originaria disciplina del codice penale faceva eccezione alla regola della procedibilità d’ufficio per il furto (come esposto, modificata dapprima dalla legge n. 205 del 1999, n. 205) – è stata correttamente colta nella scarsa rilevanza dei fatti sotto il profilo della minore offensività (cfr. pure Relazione illustrativa, cit. che ribadisce la «minore gravità delle ipotesi contemplate dall’art. 626» cod. pen., che ne costituisce «tratto distintivo» rispetto al furto punito dall’art. 624 cod. pen.), oltre che in relazione alla minore pericolosità sociale del reo. Tanto che essa non opera (e già non operava anche già prima della menzionata novella) se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall’art. 625, comma 1, nn. 2, 3, 4, cod. pen. (così dovendo intendersi il rinvio all’articolo precedente, contenuto nell’art. 626, comma 2, cit. prima dell’inserimento nell’ordito codicistico, ex lege 26 marzo 2001, n. 128, delle circostanze attenuanti di cui all’art. 625-bis cod. pen.) e già dall’art. 625, comma 1., n. 1, cit. (oggi dall’autonoma ipotesi delittuosa di cui all’art. 624-bis, comma 2, cod. pen.: cfr. Sez. 5, n. 8333 del 13/07/2015 – dep. 2016, Pellegrino, Rv. 266144 – 01; Sez. 4, n. 1045 del 15/12/2006 – dep. 2007, Terlimbacco, Rv. 236019 – 01). Proprio in conformità a tale ratio – e fermo restando che «il furto d'uso si distingue rispetto alla fattispecie criminosa del furto comune per i due elementi strutturali dello scopo esclusivo di far uso momentaneo della cosa sottratta e della immediata restituzione della cosa utilizzata» (Sez. 5, n. 42048 del 26/06/2017, Angiolosanto, Rv. 271425 – 01, che richiama Sez. 2, n. 9090 del 07/03/1989, dep. 1990, Nicosia, Rv. 184695: «Per la configurabilità del furto d'uso occorrono due elementi essenziali: il primo caratterizzato dal fine esclusivo di fare uso momentaneo della res sottratta; l'altro ha carattere oggettivo e concerne la restituzione che, dopo l'uso, deve essere effettuata»; cfr. Corte cost. n. 1085 del 1988) – si è già chiarito che «l'uso momentaneo che deve caratterizzare l'ipotesi minore di furto deve essere conforme alla natura o alla destinazione della cosa sottratta» e si è, dunque, escluso che possa sussumersi nell’art. 626, comma 1, n. 1, cit. un uso momentaneo difforme dalla «destinazione giuridica» dell’oggetto materiale del reato (Sez. 5, n. 42048/2017, cit., che ha ritenuto non configurabile il furto d'uso in relazione alla sottrazione di targhe automobilistiche da un’autovettura per il tempo necessario a duplicarle illecitamente, con successiva loro riapposizione sul veicolo). Proprio con riguardo al furto di una carta di credito, utilizzata indebitamente per acquisti e poi riposta nel luogo in cui l’intestatario la custodiva, richiamando il piano esegetico appena esposto e la lettera della legge, si è ribadito che «l'ipotesi del furto d'uso si configura solo quando si faccia un uso ordinario, e del tutto transitorio, del bene sottratto, senza intaccarne il valore, e si provveda poi alla sua spontanea restituzione», puntualizzando che «il furto di un bene per essere considerato un mero furto d' uso non può̀ comportare una diminuzione del valore economico che il bene sottratto esso stesso costituisce o, come per le carte di credito (o le carte di prelievo, i bancomat), rappresenta (per la sua funzione di accesso al credito bancario o finanziario sottostante)» (Sez. 5, n. 4545 del 11/12/2024 – dep. 2025, Crisci, n.m.: «l'utilizzo del bene sottratto, la carta di credito, […] prima della sua restituzione, non consente di concludere che se ne fosse fatto un mero uso, privo di pregiudizi economici per la persona offesa, in ordine, in questo caso, al credito a cui la carta si riferisce, che aveva subito una diminuzione pari alle somme spese»). D’altra parte, l’impossessamento di una carta bancaria, sottraendola a chi la detiene e sia pure poi restituendola, al fine di trarne profitto per sé o per altri e segnatamente di un utilizzo indebito per operazioni bancarie (ovviamente, riservate alla persona in favore del quale è stata emessa) – rende evidente la volontà del soggetto attivo di impossessarsene animo domini, il che è incompatibile con il furto d’uso (cfr. Corte cost. n. 1085 del 1988). 1.3. Infine, la prospettazione difensiva è manifestamente infondata e generica con riguardo ai rimanenti vizi denunciati (in particolare, con il secondo motivo). Fermo restando che il fatto è stato correttamente qualificato, in conformità all’editto accusatorio, il ricorso è del tutto assertivo nella parte in cui nega che l’imputazione avrebbe esplicitato gli elementi costitutivi del delitto: non solo perché in essa vengono indicate le norme di legge violate (ivi comprese quelle che prevedono le circostanze aggravanti) ma anche perché vi si descrive l’agire della [OSCURATO:PERSONA] ossia – per quel che qui rileva – la sottrazione ad [OSCURATO:PERSONA] della carta bancomat (indicandone il numero e il conto corrente bancario su cui gravavano gli addebiti), oltre al dolo specifico, indicando altresì ex professo gli elementi propri delle aggravanti, il luogo e il tempus («in epoca anteriore e prossima al 29 settembre 2017), in conformità alle date (per vero, già esplicitate in querela) dei singoli fatti ritenuti nella sentenza impugnata (cfr. pp. 5 e 6) in concomitanza alla presenza dell’imputata nell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA]. È evidente, allora, che non sussiste alcuna violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, che ricorre «quando nei fatti, rispettivamente descritti e ritenuti, non sia possibile individuare un nucleo comune, con la conseguenza che essi si pongono, tra loro, in rapporto di eterogeneità ed incompatibilità, rendendo impossibile per l'imputato difendersi» (Sez. 3, n. 7146 del 04/02/2021, Ogbeifun, Rv. 281477 - 01; cfr. pure Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015 - dep. 2016, Addio, Rv. 265946 - 01, secondo cui «la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa»; Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012 - dep. 2013, [OSCURATO:PERSONA]. 254888 - 01), non ravvisandosi alcuna «incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa», per vero neppure indicato dalla difesa (cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Milo, Rv. 248051 – 01, che ha pure chiarito che «l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione»). Né potrebbe pervenirsi a una conclusione contraria sol perché la Corte di merito ritenuto la sussistenza di un unico reato di furto, pur attribuendo all’imputata più impossessamenti della carta bancomat: basti osservare che il ricorso ha assunto solo tramite enunciati assertivi che tale statuizione avrebbe inciso sul diritto di difesa, il che non costituisce una rituale censura; e ciò è a dirsi a fortiori per la determinazione della pena, se si considera che è stato disposto un unico contenuto aumento ex art. 81, comma 2, cod. pen. (tre mesi e quindici giorni di reclusione ed euro centocinquanta di multa) di quella inflitta per il furto in danno di [OSCURATO:PERSONA] per cui già il Tribunale aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] (fermo quanto si dirà infra a proposito della prescrizione e della provvisionale). Infine, parimenti assertive le censure relative all’affermazione della responsabilità dell’imputata per l’agire in danno della [OSCURATO:PERSONA] rispetto a una motivazione che – come si esporrà più analiticamente in relazione al terzo motivo – ha indicato gli elementi che ha valorizzato a tal fine. 2. Il terzo motivo è manifestamente infondato, generico e versato in fatto. Premesso che il ricorso non ha articolato censure in ordine alla rinnovazione dell’istruttoria, che – per vero – ha avuto luogo, è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, nel caso di riforma di una decisione assolutoria emessa in primo grado, al giudice di appello sia richiesta una motivazione rafforzata, che consiste «in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale» e «conferi[sca] alla decisione una forza persuasiva superiore» (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056 – 01) tale da far cadere ogni ragionevole dubbio, in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto; e ciò salvo che «il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l’unico realmente argomentato» (Sez .5, n. 12783 del 24/01/2017, Caterino, Rv. 269595 – 01). In altri termini, «il secondo giudice ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati» (Sez. 5, n. 35762 del 05/05/2008, Aleksi, Rv. 241169 - 01). Ebbene, il giudice di primo grado è pervenuto a una pronuncia assolutoria in ragione della poco chiara identificazione del fratello della vittima quale soggetto che ha effettuato i prelevamenti con la carta intestata alla [OSCURATO:PERSONA], nonché della disponibilità delle chiavi dell’abitazione di quest’ultima in capo a più soggetti (tanto che al primo era stato da ultimo contestata la ricettazione della carta bancomat, perché ricevuta da ignoti). La sentenza impugnata ha, invece, fondato l’affermazione di responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che (alla luce di quanto chiarito dal teste [OSCURATO:PERSONA], figlio della [OSCURATO:PERSONA]) la serratura dell’abitazione fosse stata cambiata e tra i pochi soggetti che disponevano delle chiavi vi era l’imputata; nonché sulla concomitanza tra la presenza di quest’ultima in casa dell’anziana e l’utilizzo della sua carta bancaria in assenza, in tali casi, di una seconda badante, chiarendo anche il perché in tali occasioni l’impiego del bancomat (anche ripetuto), pur avvenuto in prossimità dell’abitazione della [OSCURATO:PERSONA] e in un arco di tempo ristretto, non si potesse attribuire a lei. Si tratta di un iter che ha indicato in maniera analitica, oltre che non manifestamente illogica, le ragioni per cui la Corte di appello si è discostata dalla prima decisione: deve, dunque, ravvisarsi la prescritta motivazione rafforzata (pur prescindendo dalle peculiari caratteristiche del giubbotto indossato dal soggetto che ha compiuto i prelevamenti di denaro, la cui disponibilità è stata dunque attribuita al fratello dell’imputato, dato che non ha incidenza decisiva sul detto piano argomentativo). Rispetto alla motivazione espressa dal Giudice di appello il ricorso non muove puntuali censure di legittimità ma si affida a enunciati assertivi e versati in fatto, che a ben vedere prospettano un diverso apprezzamento della prova senza denunciarne il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01). 3. Il quarto motivo è inammissibile poiché «il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 43886 del 26/04/2019, Saracino, Rv. 277711 - 01). 4. I motivi nuovi sono inammissibili in ragione dell'inammissibilità delle censure articolate con il ricorso (cfr. art. 585, comma 4, cod. proc. pen; Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850 - 01; cfr. già Sez. U, n. 4683 del 25/02/1998, Bono, Rv. 210259 – 01). 5. L’inammissibilità dell’impugnazione non consente di rilevare la prescrizione del reato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 6. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.), atteso che l'evidente inammissibilità delle censure dedotte impone di attribuirle profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). 7. Non deve disporsi la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio di legittimità, in ragione della già rilevata tardività delle conclusioni da quest'ultima rassegnate; il che rende superfluo osservare che la difesa della parte civile non ha in alcun modo argomentato sui motivi di impugnazione, essendosi limitata a chiedere la «conferma» della decisione impugnata e la condanna alla rifusione delle spese (cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 - dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione). 8. Ai sensi dell’art. 52, comma 2, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che sia apposta a cura della Cancelleria, sull'originale della sentenza, l'annotazione prevista dall’art. 52, comma 3, cit., volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità ̀e di altri dati identificativi degli interessati. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 11/06/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]