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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01374/2023

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (madre e figlio) responsabili dei seguenti reati, commessi quali amministratori succedutisi nella carica nell'ambito della società "La sirmionese s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 5 dicembre 2017.

La sola Pini 1) bancarotta fraudolenta documentale cd. generale 2) bancarotta semplice da aggravamento del dissesto; 3) bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla distrazione di 70000 euro.

Il solo [OSCURATO:PERSONA] 5) bancarotta fraudolenta distrattiva quanto alla somma di euro 14.300 elargita alla società Diamond immobiliare s.r.l." 6) bancarotta fraudolenta preferenziale quanto a molteplici rimborsi per finanziamento soci.

2. Contro la sentenza predetta, gli imputati hanno proposto un ricorso unico a firma del comune difensore di fiducia, che ha distinto, tuttavia, le censure in ragione dell'imputato cui esse si riferiscono.

2.1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce alla sola Pini — lamenta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. quanto alla conferma della penale responsabilità in ordine ai fatti di cui ai capi 1) e 2).

La doglianza si risolve in una riflessione teorica sul concetto dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2.2. Il secondo motivo di ricorso — sempre concernente la Pini — lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della condanna in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2).

La Corte di appello avrebbe trascurato quanto si era sostenuto nell'atto di appello, secondo il quale la documentazione di cui si lamenta la mancata fornitura non era a tenuta obbligatoria, mancavano due soli libri (il libro inventari 2016 e 2017 e i libri dei beni ammortizzabili successivi al 2009) e tale carenza non poteva dare luogo all'impossibilità ricostruttiva di cui alla norma incriminatrice, Il curatore — si legge nel ricorso — avrebbe potuto procedere ad una ricostruzione per confronto, perché era presente gran parte delle scritture contabili obbligatorie.

2.3. Il terzo motivo di ricorso — riguardante la posizione di entrambi gli imputati — lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio.

Dopo ampia argomentazione sul dovere motivazionale del Giudice di merito sulla commisurazione della pena, il ricorso sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe valutato il risarcimento del danno a favore della parte civile e l'incensuratezza della Pini o almeno avrebbe omesso di citare i parametri di commisurazione utilizzati.

2.4. Il quarto motivo di ricorso — presentato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] — denunzia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen.

Il ricorso lamenta che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sia stata fondata su mere presunzioni e ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono entrambi inammissibili.

1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce alla sola Pini — è generico in quanto, come anticipato nel "considerato in diritto", si risolve in una mera riflessione teorica sul concetto dell'oltre ogni ragionevole dubbio.

2. Il secondo motivo di ricorso — sempre concernente la Pini — lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della condanna in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2), salvo poi concentrarsi solo sul primo degli addebiti.

Tale motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.

2.1. In primo luogo, esso soffre di una cattiva impostazione giacché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione.

2.2. In secondo luogo, il ricorso — a dispetto della laconicità della risposta della Corte territoriale — è inammissibile perché segue ad un motivo di appello a sua volta inammissibile per aspecificità.

La sentenza di primo grado aveva svolto un accurato esame circa l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale.

In primo luogo aveva scremato quelle indicate nel capo di imputazione, specificando che alcune di esse — i bilanci, gli estratti conto e il libro soci, nonché le scritture anteriori al 2007, dato l'obbligo di conservazione decennale — non rientravano nel fuoco della disposizione incriminatrice.

Ciò posto, il Tribunale (pag. 8 e segg.) aveva invece ritenuto penalmente rilevante il mancato ritrovamento, da parte del curatore, del libro inventari 2016-2017 e del registro dei beni ammortizzabili relativo agli esercizi successivi al 2009 (la cui tenuta era richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa), mancanze che avevano impedito una puntuale ricostruzione del patrimonio aziendale, rappresentato essenzialmente dai macchinari che risultano poi essere stati ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse stato possibile, proprio a cagione delle carenze suddette, valutare l'esperimento di azioni a tutela dei creditori e di comprendere la sorte di altri beni per 100.000 euro esclusi dall'operazione.

Il Tribunale aveva altresì precisato come, secondo il curatore, la ricostruzione delle operazioni non era possibile grazie ai registri I.V.A., perché essi erano incompleti e mancavano molteplici fatture, e come fosse irrilevante l'esito positivo del controllo dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre la sentenza di primo grado aveva affermato la tenuta approssimativa e lacunosa della contabilità, non solo quella relativa agli anni 2016 e 2017, ma anche quella concernente le annualità precedenti.

L'appellante non si era confrontato con queste argomentazioni, insistendo sulla ricostruzione a mezzo dei registri I.V.A. e rivelando, così, un approccio aspecifico in spregio agli insegnamenti di Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823.

Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912).

A ciò si aggiunga che l'appello indulgeva su una tesi priva di rilievo scagionante e, anzi, erronea in diritto, secondo cui, poiché, a detta dell'appellante, la mancanza della documentazione comportava solo una difficoltà di accertamento e non l'impossibilità di ricostruire le vicende societarie, non poteva dirsi sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale.

Tale affermazione contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia nel caso in cui l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari dovuta alla tenuta delle scritture sia assoluta, sia quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212).Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157).

Quanto, infine, alla tesi difensiva secondo la quale non vi sarebbe bancarotta fraudolenta documentale perché le scritture ritenute mancanti non erano scritture obbligatorie, il ricorso è manifestamente infondato perché, come già chiarito dal Collegio di prime cure e non smentito nell'appello, la tenuta del libro dei beni ammortizzabili era necessaria in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa.

A questo riguardo va ricordato che l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508), sempre che sussista altresì il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867).

3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda entrambi gli imputati e che attiene al trattamento sanzionatorio — è inammissibile.

Quanto alla Pini, la censura è inedita, in quanto non vi era motivo di appello sulla quantificazione della pena, ma solo sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, motivo peraltro aspecifico, in quanto il beneficio era stato già accordato dal Giudice di prime cure.

A ciò si aggiunga che la pena, una volta considerata l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, era attestata in prossimità al minimo edittale.

In ordine all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è manifestamente infondato in quanto non se ne comprende la direzione, considerato che gli è stata inflitta la pena di due anni di reclusione, considerate le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, sicché egli non potrebbe aspirare ad una pena inferiore.4.

Il quarto motivo di ricorso — che attiene al solo [OSCURATO:PERSONA] — è completamente generico, senza alcun affiato critico rispetto alla decisione avversata.

5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 16 novembre 2021 dalla Corte di appello di Brescia, che ha confermato la decisione del Tribunale della stessa città che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (madre e figlio) responsabili dei seguenti reati, commessi quali amministratori succedutisi nella carica nell'ambito della società "La sirmionese s.r.l.", dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia il 5 dicembre 2017. La sola Pini 1) bancarotta fraudolenta documentale cd. generale 2) bancarotta semplice da aggravamento del dissesto; 3) bancarotta fraudolenta distrattiva in relazione alla distrazione di 70000 euro. Il solo [OSCURATO:PERSONA] 5) bancarotta fraudolenta distrattiva quanto alla somma di euro 14.300 elargita alla società Diamond immobiliare s.r.l." 6) bancarotta fraudolenta preferenziale quanto a molteplici rimborsi per finanziamento soci. 2. Contro la sentenza predetta, gli imputati hanno proposto un ricorso unico a firma del comune difensore di fiducia, che ha distinto, tuttavia, le censure in ragione dell'imputato cui esse si riferiscono. 2.1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce alla sola Pini — lamenta violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. quanto alla conferma della penale responsabilità in ordine ai fatti di cui ai capi 1) e 2). La doglianza si risolve in una riflessione teorica sul concetto dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2.2. Il secondo motivo di ricorso — sempre concernente la Pini — lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della condanna in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2). La Corte di appello avrebbe trascurato quanto si era sostenuto nell'atto di appello, secondo il quale la documentazione di cui si lamenta la mancata fornitura non era a tenuta obbligatoria, mancavano due soli libri (il libro inventari 2016 e 2017 e i libri dei beni ammortizzabili successivi al 2009) e tale carenza non poteva dare luogo all'impossibilità ricostruttiva di cui alla norma incriminatrice, Il curatore — si legge nel ricorso — avrebbe potuto procedere ad una ricostruzione per confronto, perché era presente gran parte delle scritture contabili obbligatorie. 2.3. Il terzo motivo di ricorso — riguardante la posizione di entrambi gli imputati — lamenta violazione di legge e mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Dopo ampia argomentazione sul dovere motivazionale del Giudice di merito sulla commisurazione della pena, il ricorso sostiene che la Corte distrettuale non avrebbe valutato il risarcimento del danno a favore della parte civile e l'incensuratezza della Pini o almeno avrebbe omesso di citare i parametri di commisurazione utilizzati. 2.4. Il quarto motivo di ricorso — presentato nell'interesse del solo [OSCURATO:PERSONA] — denunzia violazione dell'art. 533 cod. proc. pen. Il ricorso lamenta che la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] sia stata fondata su mere presunzioni e ipotesi. [OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono entrambi inammissibili. 1. Il primo motivo di ricorso — che si riferisce alla sola Pini — è generico in quanto, come anticipato nel "considerato in diritto", si risolve in una mera riflessione teorica sul concetto dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 2. Il secondo motivo di ricorso — sempre concernente la Pini — lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione quanto alla conferma della condanna in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 2), salvo poi concentrarsi solo sul primo degli addebiti. Tale motivo di ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2.1. In primo luogo, esso soffre di una cattiva impostazione giacché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2.2. In secondo luogo, il ricorso — a dispetto della laconicità della risposta della Corte territoriale — è inammissibile perché segue ad un motivo di appello a sua volta inammissibile per aspecificità. La sentenza di primo grado aveva svolto un accurato esame circa l'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale. In primo luogo aveva scremato quelle indicate nel capo di imputazione, specificando che alcune di esse — i bilanci, gli estratti conto e il libro soci, nonché le scritture anteriori al 2007, dato l'obbligo di conservazione decennale — non rientravano nel fuoco della disposizione incriminatrice. Ciò posto, il Tribunale (pag. 8 e segg.) aveva invece ritenuto penalmente rilevante il mancato ritrovamento, da parte del curatore, del libro inventari 2016-2017 e del registro dei beni ammortizzabili relativo agli esercizi successivi al 2009 (la cui tenuta era richiesta dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa), mancanze che avevano impedito una puntuale ricostruzione del patrimonio aziendale, rappresentato essenzialmente dai macchinari che risultano poi essere stati ceduti alla [OSCURATO:PERSONA], senza che fosse stato possibile, proprio a cagione delle carenze suddette, valutare l'esperimento di azioni a tutela dei creditori e di comprendere la sorte di altri beni per 100.000 euro esclusi dall'operazione. Il Tribunale aveva altresì precisato come, secondo il curatore, la ricostruzione delle operazioni non era possibile grazie ai registri I.V.A., perché essi erano incompleti e mancavano molteplici fatture, e come fosse irrilevante l'esito positivo del controllo dell'Agenzia delle entrate. Inoltre la sentenza di primo grado aveva affermato la tenuta approssimativa e lacunosa della contabilità, non solo quella relativa agli anni 2016 e 2017, ma anche quella concernente le annualità precedenti. L'appellante non si era confrontato con queste argomentazioni, insistendo sulla ricostruzione a mezzo dei registri I.V.A. e rivelando, così, un approccio aspecifico in spregio agli insegnamenti di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823. Tale anomalia va rilevata ora per allora perchè l'inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (Sezioni Unite Galtelli, in motivazione; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399 del 03/10/1990, Pacetti, Rv. 185996; Sez. 1, n. 3462 del 24/09/1987, Mozzillo, Rv. 176912). A ciò si aggiunga che l'appello indulgeva su una tesi priva di rilievo scagionante e, anzi, erronea in diritto, secondo cui, poiché, a detta dell'appellante, la mancanza della documentazione comportava solo una difficoltà di accertamento e non l'impossibilità di ricostruire le vicende societarie, non poteva dirsi sussistente il reato di bancarotta fraudolenta documentale. Tale affermazione contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale sia nel caso in cui l'impossibilità di ricostruire il patrimonio ed il volume d'affari dovuta alla tenuta delle scritture sia assoluta, sia quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455; Sez. 5, n. 45174 del 22/05/2015, Faragona e altro, Rv. 265682; Sez. 5, n. 21588 del 19/04/2010, Suardi, Rv. 247965; Sez. 5, n. 24333 del 18/05/2005, Mattia, Rv. 232212).Deve pertanto ritenersi che la mancanza di una risposta ineccepibile della Corte di merito non conduca all'annullamento della sentenza, trattandosi di motivo di appello manifestamente infondato, rispetto al quale il ricorrente è privo di interesse a dolersi di una lacuna motivazionale che, in caso di annullamento, non sortirebbe alcun esito positivo nel giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Liberti, Rv. 276745; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone e altri, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157). Quanto, infine, alla tesi difensiva secondo la quale non vi sarebbe bancarotta fraudolenta documentale perché le scritture ritenute mancanti non erano scritture obbligatorie, il ricorso è manifestamente infondato perché, come già chiarito dal Collegio di prime cure e non smentito nell'appello, la tenuta del libro dei beni ammortizzabili era necessaria in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa. A questo riguardo va ricordato che l'oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere rappresentato da qualsiasi documento contabile relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione, diversamente da quanto previsto per l'ipotesi di bancarotta semplice documentale, in relazione alla quale l'oggetto del reato è individuato nelle sole scritture obbligatorie (Sez. 5, n. 37459 del 22/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281875; Sez. 5, n. 44886 del 23/09/2015, Rossi, Rv. 265508), sempre che sussista altresì il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito (Sez. 5, n. 55065 del 14/11/2016, Incalza, Rv. 268867). 3. Il terzo motivo di ricorso — che riguarda entrambi gli imputati e che attiene al trattamento sanzionatorio — è inammissibile. Quanto alla Pini, la censura è inedita, in quanto non vi era motivo di appello sulla quantificazione della pena, ma solo sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche, motivo peraltro aspecifico, in quanto il beneficio era stato già accordato dal Giudice di prime cure. A ciò si aggiunga che la pena, una volta considerata l'equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti, era attestata in prossimità al minimo edittale. In ordine all'imputato [OSCURATO:PERSONA], il ricorso è manifestamente infondato in quanto non se ne comprende la direzione, considerato che gli è stata inflitta la pena di due anni di reclusione, considerate le circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti, sicché egli non potrebbe aspirare ad una pena inferiore.4. Il quarto motivo di ricorso — che attiene al solo [OSCURATO:PERSONA] — è completamente generico, senza alcun affiato critico rispetto alla decisione avversata. 5. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascuna parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e con
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