CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2023
Cassazione n. 46002/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2023 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6), cod. pen., è indeducibile perché è fondato su censure che non si confrontano compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata - la quale ha argomentato l'esclusione della richiesta circostanza attenuante con plurimi corretti argomenti giuridici (si veda la prima pagina della stessa motivazione) - dovendosi, perciò, le medesime censure considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 ottobre 2023.