CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 38033/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
u í ricorso 28291/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] in persona del [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio della seconda in via [OSCURATO:PERSONA] 10 PeC: [OSCURATO:EMAIL] rcsuatriziasantoro©ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e Sala di Cesenatico s.c. in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 Pec: )[OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio del primo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 4 Pec: primo.fonti©ordineavvocatirimini.it [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 1834/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: [OSCURATO:SOCIETA]. (poi [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) convenne in giudizio davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], direttore responsabile della filiale [OSCURATO:PERSONA] di Rimini, per sentirli condannare in solido al pagamento della somma di C 92.960,00 a titolo di risarcimento del danno per lesione del proprio credito vantato nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; a sostegno della domanda l'attrice espose di aver fornito alla società [OSCURATO:SOCIETA]. merce per la complessiva somma di C 257.279,51 da pagarsi in un'unica soluzione o con garanzia assicurativa o bancaria successivamente sostituita dalla fideiussione prestata da [OSCURATO:PERSONA]; fu eseguita una complessa operazione tale per cui un immobile della garante fu venduto e fu pagata ad [OSCURATO:SOCIETA] una somma pari al 75% del credito da quest'ultima vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] mentre l'acquirente dell'immobile [OSCURATO:PERSONA] si procurò la necessaria provvista mediante stipula di un mutuo ipotecario con [OSCURATO:PERSONA]; la garante Stocchi ordinò alla banca il versamento alla [OSCURATO:PERSONA] della somma di C 192.960,00 e la [OSCURATO:PERSONA] ordinò alla banca, a mezzo delega irrevocabile di bonifico, il versamento della stessa somma alla [OSCURATO:SOCIETA]; senonché, nonostante tali mandati irrevocabili, la banca provvide a riversare alla creditrice una somma minore allegando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe disposto, prima del pagamento, una revoca o modifica del proprio precedente ordine irrevocabile; tanto premesso la società creditrice assunse di aver subìto, dal comportamento della banca convenuta e del Direttore della filiale, un danno al proprio diritto di credito e chiese di essere risarcita con il pagamento della somma non versata; si costituirono in giudizio la banca e il direttore della filiale contestando la ricostruzione dei fatti ed allegando di aver assistito esclusivamente alla stipula del mutuo tra la banca e il Gabellini; di non essere stati a conoscenza degli accordi sottostanti all'operazione e di aver ricevuto la revoca del primo ordine di bonifico sul presupposto di inadempienze della [OSCURATO:SOCIETA] al contratto intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; il Tribunale di Rimini ritenne che la banca avesse assunto la veste di parte esclusivamente nel contratto di mutuo intercorso con Gabellini mentre, quanto all'ordine di pagamento ricevuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritenne che la banca non avesse assunto alcuna obbligazione nei confronti del terzo [OSCURATO:SOCIETA] e che la stessa si fosse attenuta alle disposizioni impartite da [OSCURATO:PERSONA], provvedendo al pagamento della somma di C 100.000 rispetto a quella inizialmente determinata in C 192.960; precisò altresì che, anche nell'ipotesi in cui la fattispecie fosse stata qualificata quale mandato irrevocabile, il terzo non avrebbe comunque acquisito un diritto nei confronti del mandatario all'esecuzione del mandato; la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che l'ordine di pagamento originario fosse stato revocato in favore di una disposizione di minore importo e che il rapporto tra banca e cliente, in base all'art.1856 c.c., fosse qualificabile nei termini del mandato, senza che potesse crearsi alcun rapporto tra la banca e il terzo creditore, avendo la banca soddisfatto la funzione solutoria a mezzo di delegatio so/vendi, con estraneità al rapporto del terzo creditore beneficiario del pagamento; avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico articolato motivo; hanno resistito, con distinti controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] e Sala di Cesenatico ed [OSCURATO:PERSONA]. il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni richieste dall'art. 380 bis c.p.c.; la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Considerato che: con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1723, co. 2 c.c. e dell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3 c.p.c. in cui la impugnata sentenza sarebbe incorsa nel neglettere la natura irrevocabile del mandato conferito alla Banca, stipulato anche nell'interesse del mandatario; la corte di merito avrebbe dovuto osservare che l'ordine di bonifico era irrevocabile perché funzionale ad onorare, sia pur parzialmente, le ragioni creditorie di [OSCURATO:SOCIETA]. e che non sussisteva alcuna giusta causa, meramente allegata e non provata, di revoca del primo mandato di pagamento. Non ottemperando a quanto previsto in tema di mandato irrevocabile, la banca, agendo con dolo o con colpa (di cui vi sarebbe prova) avrebbe leso la garanzia del creditore, ponendolo nella impossibilità di soddisfarsi del proprio credito; il Collegio ritiene che non sussistano i presupposti per la definizione della causa in adunanza camerale, data la rilevanza nomofilattica delle questioni dedotte. Dispone, pertanto, il rinvio della causa alla Pubblica Udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa alla Pubblica Udienza. Così deciso in