CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 40808/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Brancaforte) Rilevato che, a prescindere dalla sopravvenuta rinunzia, l'istanza di rimessione proposta appare palesemente eccentrica rispetto ai presupposti indicati dalla legge anche solo per la sua presa in considerazione (art. 45 e segg. cod. proc. pen.), in quanto basata sull'asserita presenza di condizionamenti di un non meglio precisato 'gruppo di potere' genericamente esercitati su un determinato territorio ma non specificamente su uffici giudiziari. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Angeò qostanzo [OSCURATO:PERSONA]