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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 aprile 1949

Cassazione n. 00091/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1949 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 22.3.2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed Euro 667,00 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 125 comma 3, cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione consistente nella mancanza, manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e travisamento della prova.

Lamenta in particolare che la Corte d'appello non ha in alcun modo motivato in ordine alla mancanza di prova atta a dimostrare che il Russano fosse nelle circostanze di tempo e di luogo indicate intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

Ed invero con motivazione congrua, pur se sintetica, la Corte territoriale, rispondendo ad un motivo di appello avente analogo tenore, ha ritenuto la responsabilità del Russano in ordine alla contravvenzione a lui contestata sulla base del verbale redatto dai Carabinieri di Napoli, Stazione di Poggioreale da cui si evince che lo stesso a meno di un anno dalla realizzazione della medesima condotta continuava ad esercitare detta attività non ritenendo significativo a fronte della indubbia validità dell'accertamento l'omesso rinvenimento di somme di denaro o l'indicazione del numero delle vetture rilevate al momento del controllo.

Il giudice d'appello, a fronte di tali univoche risultanze, ha altresì sottolineato che l'imputato non ha inteso offrire alcuna ricostruzione alternativa circa la propria presenza nel parcheggio idonea a negare i fatti riportati dalla Polizia giudiziaria nel verbale.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/04/1949 avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 22.3.2022 la Corte d'appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Napoli, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 7 comma 15 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n.285 e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 1000,00 di ammenda, ha rideterminato la pena in mesi due di arresto ed Euro 667,00 di ammenda. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 125 comma 3, cod.proc.pen. ed il vizio di motivazione consistente nella mancanza, manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e travisamento della prova. Lamenta in particolare che la Corte d'appello non ha in alcun modo motivato in ordine alla mancanza di prova atta a dimostrare che il Russano fosse nelle circostanze di tempo e di luogo indicate intento a svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Ed invero con motivazione congrua, pur se sintetica, la Corte territoriale, rispondendo ad un motivo di appello avente analogo tenore, ha ritenuto la responsabilità del Russano in ordine alla contravvenzione a lui contestata sulla base del verbale redatto dai Carabinieri di Napoli, Stazione di Poggioreale da cui si evince che lo stesso a meno di un anno dalla realizzazione della medesima condotta continuava ad esercitare detta attività non ritenendo significativo a fronte della indubbia validità dell'accertamento l'omesso rinvenimento di somme di denaro o l'indicazione del numero delle vetture rilevate al momento del controllo. Il giudice d'appello, a fronte di tali univoche risultanze, ha altresì sottolineato che l'imputato non ha inteso offrire alcuna ricostruzione alternativa circa la propria presenza nel parcheggio idonea a negare i fatti riportati dalla Polizia giudiziaria nel verbale. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Co
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