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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1982

Cassazione n. 22075/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/09/1982 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 10/11/2022, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto (capo a) e ricettazione (capo b) contestati.

2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, la condotta di cui al capo b) doveva essere qualificata come incauto acquisto ex art. 712 c.p.

3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3.1.

Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 1 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501).

Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).

Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l'imputato doveva rispondere del reato di ricettazione in quanto il ricorrente era stato trovato in possesso due paia di occhiali Ray-ban muniti ancora di cartellino del prezzo senza fornire alcuna spiegazione in ordine all' acquisto Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quale ipotesi di ricettazione, previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di rapina da parte dell' imputata, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendone che l' inammissibilità ben può essere dichiarata con procedura de plano.

4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/09/1982 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIP del TRIBUNALE di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Perugia, con sentenza del 10/11/2022, applicava all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di furto (capo a) e ricettazione (capo b) contestati. 2. Contro detta sentenza propone ricorso per Cassazione il difensore del ricorrente il quale lamenta violazione di legge assumendo che, nella specie, la condotta di cui al capo b) doveva essere qualificata come incauto acquisto ex art. 712 c.p. 3. Il ricorso deve essere trattato secondo il procedimento «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione proposta contro una sentenza di applicazione della pena pronunciata su accordo intervenuto dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. 3.1. Va premesso ai sensi del nuovo art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen., "il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza (ex art. 444 1 cod. proc. pen.) solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza". Occorre, quindi, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è stata sempre concorde nel ritenere che in tema di patteggiamento la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste l'eventualità che l'accordo sulla pena si trasformi in un accordo sui reati, mentre deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità; inoltre, anche in questo caso, la verifica sull'osservanza della previsione contenuta nell'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen. deve essere compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso. (Fattispecie in cui la Corte, in applicazione del principio, ha escluso sia la rilevanza di decisioni che, in sede cautelare, avevano ritenuto l'insussistenza dei reati contestati sia l'ammissibilità di motivi la cui valutazione implicava la necessità di una verifica dibattimentale). (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012 - dep. 02/04/2013, Bisignani, Rv. 25486501). Tale orientamento è stato ribadito, anche a seguito delle successive novità normative, precisandosi come in tema di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ritenuto in sentenza può costituire motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, solo quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione o sia frutto di un errore manifesto Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026). Osserva, quindi, la Corte che nel provvedimento impugnato il giudice ha chiarito che l'imputato doveva rispondere del reato di ricettazione in quanto il ricorrente era stato trovato in possesso due paia di occhiali Ray-ban muniti ancora di cartellino del prezzo senza fornire alcuna spiegazione in ordine all' acquisto Orbene a fronte di una congrua e dettagliata ricostruzione operata dal giudice del merito in ordine alla qualificazione del reato contestato quale ipotesi di ricettazione, previa specifica valutazione delle modalità dei complessivi accadimenti, parte ricorrente, pur prospettando problematiche inerenti l' erronea qualificazione del fatto, in realtà muove delle contestazioni totalmente generiche ed aspecifiche non chiarendo, in alcun modo, sotto quale profilo il giudice di merito sarebbe incorso in un errore censurabile in sede di legittimità e per quale ragione emergerebbe, con indiscussa immediatezza, a fronte di una adeguata ricostruzione circa la consumazione del reato di rapina da parte dell' imputata, una qualificazione "palesemente eccentrica" rispetto al contenuto del capo di imputazione, da ciò conseguendone che l' inammissibilità ben può essere dichiarata con procedura de plano. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 17 marzo 202
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