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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20468/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il secondo motivo di ricorso non è sostenuto dal necessario interesse, in quanto: - il difensore sostiene che non gli è stata comunicata la motivazione della sentenza, deliberata nel rito cartolare con motivazione contestuale; - il medesimo difensore afferma di averne avuto contezza solo con l'accesso fisico in cancelleria; - la doglianza non ha rilievo, poiché le circostanze addette incidono soltanto sul termine di impugnazione quindi sulla sua tempestività, ma il ricorso proposto non viene ritenuto intempestivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, si duole del mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle contestate aggravanti, è manifestamente infondato, poiché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie (cfr. pag. 2), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); Considerato che il secondo motivo di ricorso non è sostenuto dal necessario interesse, in quanto: - il difensore sostiene che non gli è stata comunicata la motivazione della sentenza, deliberata nel rito cartolare con motivazione contestuale; - il medesimo difensore afferma di averne avuto contezza solo con l'accesso fisico in cancelleria; - la doglianza non ha rilievo, poiché le circostanze addette incidono soltanto sul termine di impugnazione quindi sulla sua tempestività, ma il ricorso proposto non viene ritenuto intempestivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato nammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 20468/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris