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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26430/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta in primo grado all'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i difensori, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale sul punto concernente la revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen.

Osserva il ricorrente: - che il Tribunale aveva ritenuto di poter concedere la sospensione condizionale della pena, in quanto tutte le precedenti condanne, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, concernevano i reati di omissione contributiva puniti dall'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 da ritenersi depenalizzati a seguito dell'art. 3 d.

Igs. n. 8 del 2016, in quanto "sotto soglia"; - che la Corte di appello, recependo il contrario assunto del Pubblico ministero, aveva invece osservato che nel casellario giudiziale era riportata una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. di applicazione di pena detentiva e pecuniaria (condizionalmente sospesa) in relazione ad una omissione contributiva dell'importo complessivo di euro 17.000,000, superiore alla soglia massima di 10mila euro annui, interessata dalla citata depenalizzazione; tale pregressa condanna doveva considerarsi ostativa alla nuova concessione, per la pena di due anni di reclusione, che, cumulata alla precedente, avrebbe comportato il superamento del limite previsti dall'art. 164 cod. pen.; - che tale decisione era erronea, poiché la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. riguardava varie annualità (2010, 2011, 2012) tutte sotto soglia (come risulta dal capo di imputazione allegato al ricorso), le quali, sommate tra loro, raggiungevano l'importo di 17mila euro; - che invece, ai fini della depenalizzazione, occorreva considerare le singole annualità, giusta il disposto normativo e l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10424 del 2018.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. L'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha sancito la depenalizzazione del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali quando non sia superata la soglia dei 10.000 euro annui.

Con la disposizione citata il legislatore è intervenuto sul comma 1-bis dell'articolo 2 del citato dl. n. 463 del 1983, sì da mutare la struttura del reato ora condizionandone la sussistenza al ricorrere di due fattori: l'omissione del versamento dovuto nel termine previsto e il superamento nella annualità della soglia di punibilità di 10.000 euro.

In merito alla individuazione del parametro temporale cui fare riferimento, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell'anno successivo, hanno stabilito che: «l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso» (Sez.

U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163).

3. Nella specie il Tribunale ha riconosciuto l'intervenuta depenalizzazione di tutti i reati oggetto delle condanne indicate nel casellario giudiziale e sulla scorta di tale presupposto ha concesse all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Di contro la Corte di appello ha considerato ostativo il reato che ha formato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di Lecco il 23 settembre 2015 concernente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da novembre 2010 a marzo 2011, da gennaio 2012 a maggio 2012, da luglio 2012 ad agosto 2012 per un importo complessivo pari ad euro 17.274,00.

Tuttavia l'importo di euro 17.274,00 - che ha indotto la Corte di appello ad escludere l'intervenuta depenalizzazione - riguarda l'ammontare complessivo di omessi versamenti per annualità diverse e non tiene conto del principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite.

5. Consegue che la sentenza impugnata deve esser annullata con rinvio sull'unico punto oggetto di impugnazione.

Il giudice di rinvio, applicando la regola dettata dalle [OSCURATO:PERSONA], dovrà verificare, anzitutto, con un accertamento in fatto non esperibile in sede di legittimità, se la precedente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 settembre 2015 riguardi fatti depenalizzati in tutto o solo in parte, per poi assumere le conseguenti determinazioni sul punto della concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni dei difensori, avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano, per quanto qui interessa, in accoglimento del gravame proposto dal Pubblico ministero, ha revocato la sospensione condizionale della pena riconosciuta in primo grado all'imputato [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni due di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite i difensori, proponendo un unico motivo, con il quale denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale sul punto concernente la revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. Osserva il ricorrente: - che il Tribunale aveva ritenuto di poter concedere la sospensione condizionale della pena, in quanto tutte le precedenti condanne, risultanti dal certificato del casellario giudiziale, concernevano i reati di omissione contributiva puniti dall'art. 2 d.l. n. 463 del 1983 da ritenersi depenalizzati a seguito dell'art. 3 d. Igs. n. 8 del 2016, in quanto "sotto soglia"; - che la Corte di appello, recependo il contrario assunto del Pubblico ministero, aveva invece osservato che nel casellario giudiziale era riportata una sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. di applicazione di pena detentiva e pecuniaria (condizionalmente sospesa) in relazione ad una omissione contributiva dell'importo complessivo di euro 17.000,000, superiore alla soglia massima di 10mila euro annui, interessata dalla citata depenalizzazione; tale pregressa condanna doveva considerarsi ostativa alla nuova concessione, per la pena di due anni di reclusione, che, cumulata alla precedente, avrebbe comportato il superamento del limite previsti dall'art. 164 cod. pen.; - che tale decisione era erronea, poiché la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. riguardava varie annualità (2010, 2011, 2012) tutte sotto soglia (come risulta dal capo di imputazione allegato al ricorso), le quali, sommate tra loro, raggiungevano l'importo di 17mila euro; - che invece, ai fini della depenalizzazione, occorreva considerare le singole annualità, giusta il disposto normativo e l'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10424 del 2018. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. L'art. 3, comma 6, d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 ha sancito la depenalizzazione del reato di omesso versamento dei contributi previdenziali quando non sia superata la soglia dei 10.000 euro annui. Con la disposizione citata il legislatore è intervenuto sul comma 1-bis dell'articolo 2 del citato dl. n. 463 del 1983, sì da mutare la struttura del reato ora condizionandone la sussistenza al ricorrere di due fattori: l'omissione del versamento dovuto nel termine previsto e il superamento nella annualità della soglia di punibilità di 10.000 euro. In merito alla individuazione del parametro temporale cui fare riferimento, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione, le quali, in considerazione del fatto che i versamenti contributivi del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell'anno successivo, hanno stabilito che: «l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso» (Sez. U, n. 10424 del 18/01/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272163). 3. Nella specie il Tribunale ha riconosciuto l'intervenuta depenalizzazione di tutti i reati oggetto delle condanne indicate nel casellario giudiziale e sulla scorta di tale presupposto ha concesse all'imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena. Di contro la Corte di appello ha considerato ostativo il reato che ha formato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., pronunciata dal Tribunale di Lecco il 23 settembre 2015 concernente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative ai mesi da novembre 2010 a marzo 2011, da gennaio 2012 a maggio 2012, da luglio 2012 ad agosto 2012 per un importo complessivo pari ad euro 17.274,00. Tuttavia l'importo di euro 17.274,00 - che ha indotto la Corte di appello ad escludere l'intervenuta depenalizzazione - riguarda l'ammontare complessivo di omessi versamenti per annualità diverse e non tiene conto del principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite. 5. Consegue che la sentenza impugnata deve esser annullata con rinvio sull'unico punto oggetto di impugnazione. Il giudice di rinvio, applicando la regola dettata dalle [OSCURATO:PERSONA], dovrà verificare, anzitutto, con un accertamento in fatto non esperibile in sede di legittimità, se la precedente sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 23 settembre 2015 riguardi fatti depenalizzati in tutto o solo in parte, per poi assumere le conseguenti determinazioni sul punto della concedibilità o meno della sospensione condizionale della pena. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente alla revoca della sospensione condizionale con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra
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