CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 maggio 2025
Cassazione n. 41148/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di Bari udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione in camera di consiglio, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Bari che, in sede di riesame, ha confermato il decreto in data 29/11/2024 del G.i.p. del Tribunale di Bari, che aveva disposto il sequestro preventivo per equivalente di una [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di riciclaggio per il quale risulta indagato [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente, cui è stata ricondotta l’effettiva disponibilità dell’autovettura. Deduce: 1.1. “Violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per vizio di motivazione in relazione alla prova della proprietà e disponibilità dell’autovettura in capo al [OSCURATO:PERSONA]”. Il ricorrente sostiene che il tribunale ha ritenuto che il bene fosse nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] senza esporre una puntuale motivazione. Si denuncia la mancata considerazione della produzione documentale, idonea a dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva la disponibilità economica richiesta per acquistare l’autovettura [OSCURATO:PERSONA] in sequestro. Aggiunge che manca la prova della disponibilità del bene in capo all’indagato. 1.2. “Violazione dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per vizio di motivazione in ordine alla disponibilità del bene da parte dell’indagato [OSCURATO:PERSONA]”. A tale proposito si sostiene che non è stato dimostrato che l’indagato avesse un potere di fatto sull’autovettura, corrispondente al diritto di proprietà, non essendo a tal fine sufficiente rilevare che il terzo non ha le risorse finanziarie richieste per il suo acquisto e mantenimento. Secondo il ricorrente «non è in alcun modo possibile ritenere che, solo cinque circostanze -rilevate, peraltro, in un lasso di tempo assai breve l’una dall’altra- in cui [OSCURATO:PERSONA] veniva fotografato a bordo della citata autovettura, possano costituire la prova di una disponibilità concreta nel senso richiesto ai fini del sequestro, da parte dell’indagato», tanto più in ragione del rapporto famigliare intercorrete tra indagato e terzo. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Entrambi i motivi d’impugnazione sono intitolati al vizio di motivazione, là dove avverso un provvedimento in materia cautelare reale è possibile dedurre in cassazione solo il vizio di violazione di legge. Va rammentato, infatti, che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Fattispecie relativa a sequestro preventivo, in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso che, a fronte di un'approfondita valutazione del Tribunale del riesame degli elementi reddituali del ricorrente, aveva riproposto, sotto il profilo dell'omessa o carente motivazione, questioni riguardanti l'epoca di realizzazione del bene e l'accertamento della sproporzione)» (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01). Tali radicali vizi della motivazione non si rinvengono nel caso in esame, visto che il tribunale ha ritenuto di ricondurre la disponibilità dell’autovettura all’indagato sulla base delle annotazioni di servizio redatte dalla Guardia di Finanza che, in più occasioni, osservavano e fotografavano [OSCURATO:PERSONA] nel mentre utilizzava la [OSCURATO:PERSONA] per i suoi spostamenti. I giudici hanno altresì escluso che il bene potesse essere nella effettiva titolarità dell’odierno ricorrente. In tal senso hanno valorizzato la mancata dimostrazione di una capacità reddituale di [OSCURATO:PERSONA] tale da consentirgli l’acquisto di un’autovettura di lusso, non essendo a tal fine sufficiente neanche la somma da lui ricevuta da una compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento di un furto subito. Il ricorrente sostiene che tali elementi non sono sufficienti a provare l’effettiva disponibilità dell’autovettura in capo all’indagato, con argomentazioni che, però, sono astrattamente riferibili al vizio di motivazione, ma non secondo i connotati necessari per assurgere al vizio di violazione di legge, come sopra enunciati. Da qui l’inammissibilità del ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua