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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15544/2026

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ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeMicco Padula con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4372/2019depositata il 01/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026RILEVATO CHE1.

La vicenda trae origine dalla domanda proposta dal Consorzio nazionaleimballaggi - [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società SMP di [OSCURATO:PERSONA] perl'accertamento dell'obbligo di corresponsione del contributo ambientale re-lativo al prodotto immesso sul mercato nel periodo dal 2002 alla data delladomanda, con esclusione del periodo gennaio/ottobre 2006, e la condannadella convenuta al pagamento del relativo importo.2.

Il Tribunale di Roma respingeva le domande, compensando le spese dilite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.4.

Nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello di Roma, all'esito delladisposta ctu e dell'acquisizione documentale delle fatture emesse da SMPnel periodo dal 2002 al 2010 (e parzialmente adempiuto per il periodo dal2002 al 2006), riteneva provata la produzione di imballaggi da parte dellasocietà convenuta, sulla scorta della sentenza n. 3980 del 2005, emessadal Tribunale di Milano fra le parti e passata in giudicato, e quantificavanella misura di euro 50.043,01 la somma dovuta a titolo di contributo am-bientale.5.

La Corte d'appello quindi accoglieva parzialmente le conclusioni del CO-NAI, dando altresì atto che la ricostruzione dell'importo dovuto era avve-nuta in via indiretta per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre2005, e che in mancanza di idonea documentazione l'entità del contributoambientale dovuto era stata determinata facendo riferimento a valori sta-tistici predisposti dal ctu in base al settore di riferimento.6.

Con ricorso notificato il 7/8/2019 la società SMP ha chiesto la cassazio-ne della sentenza, pubblicata il 1/7/2019, sulla base di 5 motivi cui resistecon controricorso il Consorzio [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHENumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/20267.

Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, 4e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ.per difetto di specificità dei motivi d'appello, anche con riferimento alleistanze istruttorie (istanza di esibizione e ctu) disattese in primo grado,con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, nonché omes-sa, insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giu-dizio.

Assume la società ricorrente che avrebbe errato la Corte territorialea respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rilevando che l'ap-pellante si era limitato a ribadire le ragioni di fatto e di diritto, senza con-frontarsi con le ragioni del rigetto della domanda.

Allo stesso modo sulleistanze istruttorie l'appellante non aveva indicato specificamente gliestremi della documentazione richiesta né l'impossibilità di procurarla di-versamente.7.1.

La censura è inammissibile.7.2.

Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 27199/2017, hannochiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.l.n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpre-tati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibili-tà, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando allaparte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da con-trapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.7.3.

In tale contesto, la Corte d'appello, con apprezzamento non sindaca-bile, ha seppur sinteticamente ritenuto che l'appellante avesse espresso leragioni del dissenso in modo da far comprendere le modifiche richieste conil gravame, e tale conclusione di merito non appare efficacemente contra-Numero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026stata con l'integrale trascrizione dell'atto di impugnazione, per consentirealla Corte di verificare la non correttezza della conclusione.8.

Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del proce-dimento per omesso esame della comparsa conclusionale allegata allaistanza della società SMP del 21/12/2018, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.8.1.

La censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendonemmeno sinteticamente esposto il contenuto della comparsa conclusio-nale, che risulta comunque depositata fuori dalla scansione temporale as-segnata all'udienza di precisazione delle conclusioni, rifissata per il 29gennaio 2019.9.

Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, 4e 5 cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e degli artt. 115, 116 e 112 cod. proc. civ con riferimento all'an de-beatur ed al quantum debeatur, per avere la Corte d'appello erroneamen-te ritenuto provato che i beni prodotti dall'appellante siano riconducibili adimballaggi e siano pertanto soggetti al contributo ambientale [OSCURATO:PERSONA], invirtù del giudicato costituito dalla sentenza n. 3980/2005, resa tra le partidal Tribunale di Milano e passata in giudicato, per essere ciò dimostratodall'elenco dei clienti e delle fatture emesse dalla società SMP per la ven-dita dei propri beni e per non essere la circostanza stata contestata speci-ficamente dalla convenuta.9.1.

La censura ha carattere meritale ed è pertanto inammissibile il sinda-cato della Corte rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza che con-tiene il descritto giudicato.10.

Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionesu un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'appello posto erro-neamente a carico dell'appellata le spese e i compensi di entrambi i gradiNumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026di lite, nonostante la domanda attorea fosse stata rigettata in primo gradoe accolta in secondo grado soltanto parzialmente.10.1.

La censura è inammissibile.10.2.

Costituisce principio costante che, in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltantola parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacatodella Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata viola-zione di detto principio, esulandone sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soc-combenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi)sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi,ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannag-gio del potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 18129/2020;id.14023/2002; Cass. 9860/2025; id. 19613/2017).10.3.

Ciò posto, la censura contesta inammissibilmente la mancata com-pensazione delle spese di lite, la cui contestazione esula dal sindacato sul-la violazione del principio della soccombenza, nella specie effettivamenteesistente, seppure parziale, di parte ricorrente.11.

Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell'art. 1227 cod.civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere laCorte d'appello valutato che nel caso di specie era documentalmente pro-vato che [OSCURATO:PERSONA], quale creditore del contributo ambientale, era rimastoinerte per oltre due anni, pur avendo appreso dalla società SMP che nelcorso di un'ispezione eseguita nel 2002 funzionari del consorzio PolieCoavevano intimato l'integrale versamento in favore del Consorzio stesso delcontributo ambientale, sull'assunto che i beni prodotti dalla SMP per la lo-ro natura e condizioni di impiego non potevano essere annoverati tra gliimballaggi primari, secondari o terziari tipizzati dalle norme comunitarieNumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026dal d. lgs. 22 del 1997, e che gli stessi in quanto realizzati in polietileneerano in ogni caso assoggettati solo al regime di cui all'art. 48 del citatodecreto.11.1.

La censura è inammissibile per difetto di specificità.

Il richiamoall'art. 1227 cod. civ. risulta esser stato effettuato per la prima volta inappello e la Corte territoriale non sembra averlo considerato nella senten-za impugnata.

Il motivo di ricorso non chiarisce il presupposto di ammissi-bilità della questione e cioè dove la stessa sia stata tempestivamente pro-posta per la prima volta.12.

Pertanto il ricorso è inammissibile.13.

In applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente è con-dannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.14.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimbor-so spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteNumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026Guido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappre-sentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeMicco Padula con domicilio [OSCURATO:EMAIL];-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4372/2019depositata il 01/07/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2026 dallaconsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026RILEVATO CHE1. La vicenda trae origine dalla domanda proposta dal Consorzio nazionaleimballaggi - [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della società SMP di [OSCURATO:PERSONA] perl'accertamento dell'obbligo di corresponsione del contributo ambientale re-lativo al prodotto immesso sul mercato nel periodo dal 2002 alla data delladomanda, con esclusione del periodo gennaio/ottobre 2006, e la condannadella convenuta al pagamento del relativo importo.2. Il Tribunale di Roma respingeva le domande, compensando le spese dilite.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello.4. Nel contraddittorio delle parti, la Corte d'appello di Roma, all'esito delladisposta ctu e dell'acquisizione documentale delle fatture emesse da SMPnel periodo dal 2002 al 2010 (e parzialmente adempiuto per il periodo dal2002 al 2006), riteneva provata la produzione di imballaggi da parte dellasocietà convenuta, sulla scorta della sentenza n. 3980 del 2005, emessadal Tribunale di Milano fra le parti e passata in giudicato, e quantificavanella misura di euro 50.043,01 la somma dovuta a titolo di contributo am-bientale.5. La Corte d'appello quindi accoglieva parzialmente le conclusioni del CO-NAI, dando altresì atto che la ricostruzione dell'importo dovuto era avve-nuta in via indiretta per il periodo dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre2005, e che in mancanza di idonea documentazione l'entità del contributoambientale dovuto era stata determinata facendo riferimento a valori sta-tistici predisposti dal ctu in base al settore di riferimento.6. Con ricorso notificato il 7/8/2019 la società SMP ha chiesto la cassazio-ne della sentenza, pubblicata il 1/7/2019, sulla base di 5 motivi cui resistecon controricorso il Consorzio [OSCURATO:PERSONA].CONSIDERATO CHENumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/20267. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3, 4e 5 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 342 e 348 bis cod. proc. civ.per difetto di specificità dei motivi d'appello, anche con riferimento alleistanze istruttorie (istanza di esibizione e ctu) disattese in primo grado,con conseguente nullità del procedimento e della sentenza, nonché omes-sa, insufficiente contraddittoria motivazione su un fatto decisivo per il giu-dizio. Assume la società ricorrente che avrebbe errato la Corte territorialea respingere l'eccezione di inammissibilità dell'appello, rilevando che l'ap-pellante si era limitato a ribadire le ragioni di fatto e di diritto, senza con-frontarsi con le ragioni del rigetto della domanda. Allo stesso modo sulleistanze istruttorie l'appellante non aveva indicato specificamente gliestremi della documentazione richiesta né l'impossibilità di procurarla di-versamente.7.1. La censura è inammissibile.7.2. Le Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 27199/2017, hannochiarito che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo riformulato dal d.l.n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpre-tati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibili-tà, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati dellasentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando allaparte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioniaddotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari formesacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da con-trapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente naturadi revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la suadiversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.7.3. In tale contesto, la Corte d'appello, con apprezzamento non sindaca-bile, ha seppur sinteticamente ritenuto che l'appellante avesse espresso leragioni del dissenso in modo da far comprendere le modifiche richieste conil gravame, e tale conclusione di merito non appare efficacemente contra-Numero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026stata con l'integrale trascrizione dell'atto di impugnazione, per consentirealla Corte di verificare la non correttezza della conclusione.8. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza e del proce-dimento per omesso esame della comparsa conclusionale allegata allaistanza della società SMP del 21/12/2018, in relazione all'art. 360, comma1, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ.8.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità, non essendonemmeno sinteticamente esposto il contenuto della comparsa conclusio-nale, che risulta comunque depositata fuori dalla scansione temporale as-segnata all'udienza di precisazione delle conclusioni, rifissata per il 29gennaio 2019.9. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, 4e 5 cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione dell'art. 2697 cod.civ. e degli artt. 115, 116 e 112 cod. proc. civ con riferimento all'an de-beatur ed al quantum debeatur, per avere la Corte d'appello erroneamen-te ritenuto provato che i beni prodotti dall'appellante siano riconducibili adimballaggi e siano pertanto soggetti al contributo ambientale [OSCURATO:PERSONA], invirtù del giudicato costituito dalla sentenza n. 3980/2005, resa tra le partidal Tribunale di Milano e passata in giudicato, per essere ciò dimostratodall'elenco dei clienti e delle fatture emesse dalla società SMP per la ven-dita dei propri beni e per non essere la circostanza stata contestata speci-ficamente dalla convenuta.9.1. La censura ha carattere meritale ed è pertanto inammissibile il sinda-cato della Corte rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza che con-tiene il descritto giudicato.10. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e92 cod. proc. civ. per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazionesu un fatto decisivo per il giudizio, per avere la Corte d'appello posto erro-neamente a carico dell'appellata le spese e i compensi di entrambi i gradiNumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026di lite, nonostante la domanda attorea fosse stata rigettata in primo gradoe accolta in secondo grado soltanto parzialmente.10.1. La censura è inammissibile.10.2. Costituisce principio costante che, in tema di condanna alle speseprocessuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltantola parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno inminima parte - al pagamento delle stesse; ne consegue che il sindacatodella Corte di cassazione è limitato all'accertamento della mancata viola-zione di detto principio, esulandone sia la valutazione dell'opportunità dicompensare in tutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soc-combenza reciproca, quanto in quella di concorso con altri giusti motivi)sia la relativa quantificazione, ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi,ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannag-gio del potere discrezionale del giudice di merito (cfr. Cass. 18129/2020;id.14023/2002; Cass. 9860/2025; id. 19613/2017).10.3. Ciò posto, la censura contesta inammissibilmente la mancata com-pensazione delle spese di lite, la cui contestazione esula dal sindacato sul-la violazione del principio della soccombenza, nella specie effettivamenteesistente, seppure parziale, di parte ricorrente.11. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, 4 e 5 cod. proc. civ., la violazione falsa applicazione dell'art. 1227 cod.civ. per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per non avere laCorte d'appello valutato che nel caso di specie era documentalmente pro-vato che [OSCURATO:PERSONA], quale creditore del contributo ambientale, era rimastoinerte per oltre due anni, pur avendo appreso dalla società SMP che nelcorso di un'ispezione eseguita nel 2002 funzionari del consorzio PolieCoavevano intimato l'integrale versamento in favore del Consorzio stesso delcontributo ambientale, sull'assunto che i beni prodotti dalla SMP per la lo-ro natura e condizioni di impiego non potevano essere annoverati tra gliimballaggi primari, secondari o terziari tipizzati dalle norme comunitarieNumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026dal d. lgs. 22 del 1997, e che gli stessi in quanto realizzati in polietileneerano in ogni caso assoggettati solo al regime di cui all'art. 48 del citatodecreto.11.1. La censura è inammissibile per difetto di specificità. Il richiamoall'art. 1227 cod. civ. risulta esser stato effettuato per la prima volta inappello e la Corte territoriale non sembra averlo considerato nella senten-za impugnata. Il motivo di ricorso non chiarisce il presupposto di ammissi-bilità della questione e cioè dove la stessa sia stata tempestivamente pro-posta per la prima volta.12. Pertanto il ricorso è inammissibile.13. In applicazione del principio di soccombenza, parte ricorrente è con-dannata alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente,nella misura liquidata in dispositivo.14.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da par-te del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente allarifusione delle spese di lite a favore del controricorrente, liquidate in Euro4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimbor-so spese generali ed oltre accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/01/2026.Il PresidenteNumero registro generale 25296/2019Numero sezionale 445/2026Numero di raccolta generale 15544/2026Data pubblicazione 21/05/2026Guido Mercolino