CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 18269/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 24984/20proposto da: -) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (quale erede di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](gli ultimi tre Oggetto:formazione del giudicato interno quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliat i ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza della Corte d’appello diRoma 28 luglio 2020 n. 3795 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 aprile 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2005 un gruppo di quarantanove medici, tra cui tutti gli odierni controricorrenti, convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia, esponendo che: -) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad una scuola di specializzazione; -) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcuna remunerazione o compenso da parte della scuola stessa; -) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così come modificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri di prevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrisposta una adeguata retribuzione; -) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solo con la legge 8.8.1991 n. 257. Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazione delle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma (sentenza 5.2.2008 n. 2649) rigettò la domanda per prescrizione del diritto. La Corte d’appello di Roma (sentenza 18.1.2012 n. 233) rigettò il gravame dei soccombenti, ma con una diversa motivazione: per non avere essi fornito prova di avere effettivamente frequentato la scuola di specializzazione. 3. La sentenza d’appello fu impugnata per cassazione con due separati ricorsi: -) uno proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], cui fu assegnato il numero di ruolo 16484/12; -) l’altro proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], cui fu assegnatoil numero di ruolo 27467/12. 4. I due ricorsi non vennero riuniti, ma decisi (ed accolti) con due separati provvedimenti: -) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri (r.g. 16484/152) fu accolto con ordinanza 11.9.2013 n. 20870; -) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed altri (r.g. 27467/12) fu accolto con ordinanza 11.7.2014 n. 15891. Non rileva, naturalmente,in questa sede interrogarsi sulle ragioni per le quali i due ricorsi non furono riuniti e decisi contestualmente. 5. Riassunta la causa, la Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio , con sentenza 28.7.2020 n. 3795 accolse in varia misura tutti gli appelli ad eccezione di quelloproposto da [OSCURATO:PERSONA].6. La sentenza di rinvio è stata impugnata per cassazione dalla Presidenza del Consiglio, con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con tre separati controricorsi: -) [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], gli ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]; -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la Presidenza del Consiglio prospetta due censure. 1.1. Con una prima censura deduce che la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione, per avere provveduto sulla domanda proposta da parti che non avevano impugnato per cassazione la prima sentenza d’appello, e cioè: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Palombo CarmeloGeremia, [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. Con una seconda censura la Presidenza del Consiglio denuncia la violazione del giudicato interno.Deduce che la Corte d’appello ha accolto la domanda proposta da tre appellanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) nonostante identica domanda fosse stata da costoro già proposta e decisa dal Tribunale di Roma con sentenza passata in giudicato. Espone, in particolare, la Presidenza del Consiglioche: -) la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] era stata già accolta dal Tribunale di Roma con sentenza 4977/14, passata in giudicato ed eseguita; -) la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] era stata già rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza 14056/17, passata in giudicato; -) la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] era stata già rigettata dal Tribunale di Roma con sentenza 23865/19, passata in giudicato. 1.3. La prima delle suesposte censure è fondata. La prima sentenza d’appello pronunciata nel presente giudizio fu impugnata per cassazione con due separati ricorsi: l’uno proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l’altro da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] MicheleFrancesco [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Marco LanzaniAlessandro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],n.q. di erede di [OSCURATO:PERSONA] MondiniTrissino da [OSCURATO:PERSONA] RobertaElisabetta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. I due ricorsi ( che per ragioni non note ma comunque , come detto, non rilevanti in questa sede, non furono riuniti ex art. 335 c.p.c.) furono accolti dalle ordinanze di questa Corte n. 20870/13 e n. 15891/14. Dalle epigrafi delle suddette ordinanze risulta che l’impugnazione fu proposta solo dai soggetti appena indicati. Ovviamente, trattandosi di cause scindibili, la cassazione con rinvio produsse effetti sui capi di sentenza concernenti i soli ricorrenti. 1.4. Tuttavia la Corte d’appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, ha accolto la domanda risarcitoria nei confronti di soggetti diversi ed ulteriori rispetto a quelli indicati al § che precede. In particolare la Corte d’appello ha accolto la domanda nei confronti dei seguenti quattordici soggetti: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] StefanoAndrè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Nessuno di costoro però risulta avere impugnato per cassazione la prima sentenza d’appello (App. Roma n. 233 del 2012). 1.5. Reputa opportuno questa Corte rilevare che l’elenco dei soggetti nei cui confronti il giudice di rinvio non avrebbe potuto provvedere per avvenuta formazione del giudicato, contenuto al foglio 5 del ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio (le cui pagine non sono numerate) è impreciso: esso include infatti [OSCURATO:PERSONA], che invece impugnò la prima sentenza d’appello, come risulta dall’ordinanza di questa Corte n. 20870/13. 1.6. Manifestamente infondate sono tutte le eccezioni preliminari sollevate dai controricorrenti. Il ricorso della Presidenza del Consiglio infatti: -è chiaro nella esposizione del fatto, e dunque rispetta l’onere di cui all’art. 366, n. 3, c.p.c.; -non presenta profili di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c.: infatti la discrepanza tra quanti proposero il ricorso per cassazione e quanti riassunsero la causa in sede di rinvio risulta dalla mera collazione del dispositivo della sentenza di rinvio con le epigrafi delle due ordinanze di questa Corte n. 20870/13 e n. 15891/14, ovviamente note a questa Corte senza necessità che il ricorrente le depositi. Questa Corte, infatti, ha già ripetutamenteaffermato che qualora il giudicato si sia formato in seguito ad una sentenza della Corte di cassazione, il rilievo officioso di esso “ deve avvenire anche prescindendo da eventuali allegazioni in tal senso delle parti, facendo ricorso, se necessario, agli strumenti informatici ed alle banche dati elettroniche interne all'ufficio” (Sez. 5, Sentenza n. 14014 del 15/06/2007, Rv. 600871 -01; Sez. 3, Sentenza n. 20802 del 07/10/2010 , Rv. 614482 - 01; Sez. 2 -, Sentenza n. 29923 del 30/12/2020, Rv. 660119 - 01 ) . - non viene in rilievo, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, la pretesa “acquiescenza” eccepita dai controricorrenti , dal momento che il giudicato interno è rilevabile d’ufficio, (a meno che il giudice che avrebbe dovuto rilevarlo l’abbia escluso,e non vi sia stata impugnazione sul punto). 1.7. La sentenza impugnata va dunque cassata senza rinvio nella parte in cui ha accolto le domande di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] StefanoAndrè [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dal momento che rispetto a quelle domande il giudizio non poteva essere proseguito. 2. La seconda delle censure proposte dalla Amministrazione ricorrente resta assorbita. 3. Le spese del presente giudizio sono regolate come appresso indicato.3.1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei controricorrenti con capofila [OSCURATO:PERSONA] non è luogo a provvedere: l’impugnazione infatti non era rivolta contro di essi -con l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA], di cui si dirà. Da un lato,dunque, non vi è soccombenza in senso tecnico della Presidenza del Consiglio, e dall’altro i suddetti controricorrenti non avevano necessità di difendersi in questa sede. Analoga decisione va adottata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la cui domanda non risulta accolta nel giudizio di rinvio, e nei confronti dei quali non è stato invocato il giudicato interno. 3.2. Fa eccezione la posizione di [OSCURATO:PERSONA], come s’è detto erroneamente incluso dalla Presidenza del Consiglio (ff. 5 del ricorso per cassazione) tra quanti, pur non avendo impugnato la prima sentenza d’appello, avevano riassunto il giudizio e chiesto la condanna dell’Amministrazione. Tuttavia, reputa la Corte che nei confronti di questi le spese vadano compensate. L’erronea inclusione di [OSCURATO:PERSONA] tra coloro nei cui confronti si era formato il giudicato è infatti frutto di un evidente lapsus calami, come risulta dal contesto generale del ricorso per cassazione. Decisive, poi, appaiono le circostanze che: -[OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso unitamente a tutti gli altri soggetti nonattinti dal ricorso, e non unitamente a coloro nei cui confronti fu invocato il giudicato interno; - nel controricorso [OSCURATO:PERSONA] nulla ha osservato in merito alla propria inclusione tra i soggetti attinti dal giudicato interno, così mostrando per facta concludentiadi avere bene inteso che quella inclusione fu un mero errore materiale. 3.3. Nei confronti dei restanti controricorrenti le spese seguono la soccombenza. La cassazione senza rinvio impone poi di provvedere sia sulle spese del presente giudizio di legittimità, sia sulle spese del giudizio di rinvio. Tutte le spese andranno determinate previo aumento nella misura stabilita dall’art. 4, comma 2, ultimo periodo, d.m. 55/14.3.4. Quanto alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, esse vanno liquidate come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 5.200 e 26.001 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 2.295 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22): -) tenendo conto che non vi è stato deposito di memoria da parte della Presidenza del Consiglio; -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo, e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 14° (e quindi complessivamente del 300%). Il totale ascende dunque ad euro 8.204. 3.5. Quanto alla liquidazione delle spese del giudizio di rinvio concluso dalla sentenza qui impugnata, esse vanno liquidate come segue: -) assumendo a base di calcolo lo scaglione di valore compreso tra 5.200 e 26.001 euro; -) individuando quale parametro il valore minimo di euro 3.118 (applicabile ratione temporis, e cioè prima delle modifiche di cui al d.m. 147/22): -) aumentando il suddetto valore del 30% per ciascuno dei soccombenti successivo al primo fino al decimo, e del 10% per ciascuno dei soccombenti dall’11° al 14° (e quindi complessivamente del 300%). Il totale ascende dunque ad euro 12.472. P.q.m. (-) accoglie il ricorsoe cassa senza rinvio la sentenza impugnata; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 8.204, oltre spese prenotate a debito; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese del giudiziodi rinvio, che si liquidano nella somma di euro 12.472, oltre spese prenotate