CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 07511/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Como avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. (29- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava la condanna in primo grado di [OSCURATO:PERSONA] ex art. 348 cod. pen., per aver esercitato abusivamente, presso uno studio non dichiarato, la professione di medico dentista, con attività di diagnosi e intervento su diversi pazienti, pur non essendo in possesso dell'abilitazione e della iscrizione all'albo degli odontoiatri. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti tre motivi. 2.1. Errata applicazione dell'art. 348 cod. pen. L'art. 348 cod. pen. configura una "norma penale in bianco" il cui contenuto è integrato dalla normativa euro-unionale e dalla legge nazionale. Quanto alla prima, gli artt. 3, 19, 21 e 34 Direttiva 2005/36/CE hanno delineato un sistema di riconoscimento automatico dei titoli, sulla base di requisiti minimi comuni di formazione e qualificazione nei Paesi UE ed extra UE, ritenendo sufficiente il titolo di formazione rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro e che l'interessato abbia completato un ciclo di studi universitari di almeno cinque anni a tempo pieno, comprendente conoscenze teoriche e pratiche delle discipline che riguardano la struttura, le funzioni e il comportamento del corpo umano, con particolare attenzione al cavo orale e ai suoi rapporti con l'organismo, nonché conoscenze delle discipline cliniche, terapeutiche preventive pertinenti all'odontoiatria. La giurisprudenza sovranazionale ha inoltre chiarito che il titolo di dentista è automatico e incondizionato, nel senso che obbliga gli Stati membri a riconoscere l'equipollenza dei titoli di formazione di cui alla Direttiva 2005/36 senza facoltà di esigere dagli interessati rispetto di condizioni ulteriori (CGUE, sent. 6 dicembre 2018 C- 675/17, [OSCURATO:PERSONA]). Quanto alla disciplina statale, gli artt. 7 e 11-quater della legge 24 luglio 1985, n. 409, rispettivamente: prevedono che ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato b) è riconosciuto il titolo di odontoiatra ed è consentito l'esercizio della relativa attività professionale; equiparano a tale posizione i cittadini di Paesi che non fanno parte dell'Unione europea, qualora i loro titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro. Questo è il caso in esame, i titoli di [OSCURATO:PERSONA] essendo già stati sottoposti a verifiche di conformità secondo i criteri europei di adeguatezza della sua formazione e competenza professionale come medico dentista da parte di Germania e Ungheria.Di conseguenza, la Corte d'appello ha errato là dove ha affermato che le qualifiche ottenute all'estero e adeguatamente riconosciute consentano l'accesso alla professione regolamentata corrispondente purché siano rispettate le condizioni imposte dall'ordinamento italiano e sussistano tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge n. 409 del 1985 cit. (e cioè l'abilitazione e l'iscrizione presso l'albo), non avendo considerato il diritto unionale e la legge nazionale attuativa. 2.2. Vizio di motivazione quanto alla concreta offensività della condotta. Dovendo anche tale reato essere interpretativamente ricostruito in chiave di pericolo, i Giudici di merito avrebbero dovuto considerare che l'imputato ha conseguito una formazione più accurata di quella di odontoiatra. D'altronde, è la stessa Corte d'appello a riconoscere che il percorso formativo e professionale dell'imputato è stato caratterizzato da costanti aggiornamenti anche presso le università italiane. 2.3. Errata applicazione della fattispecie in punto di dolo. L'imputato, per un verso, si è tempestivamente attivato per ottenere il riconoscimento del proprio titolo abilitativo; per altro verso, ha continuato a seguire corsi di aggiornamento professionale. L'affermazione, contenuta in sentenza, per cui il dolo emergerebbe dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] è stato attinto da due precedenti condanne per esercizio abusivo della professione non è condivisibile, avendo egli sempre agito con la ferma convinzione di rispettare il quadro normativo europeo, e quindi confidando nella legittimità della propria azione. D'altronde, sebbene l'art. 5 cod. pen. osti alla possibilità di richiedere nel reo la consapevolezza dell'illiceità del proprio comportamento, a tale regola fanno eccezione le fattispecie che, come nell'art. 348 cod. pen., tale consapevolezza richiedono attraverso l'uso di apposita locuzione. 3. Il presente procedimento è stato trattato in data odierna a seguito di rimessione (con ordinanza. del 24/10/2024) dalla Settima sezione, alla quale era stato originariamente assegnato e davanti alla quale il ricorrente aveva presentato altresì una memoria in cui si ribadivano le deduzioni svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Alle deduzioni del primo motivo la Corte d'appello ha risposto che il richiamo alla normativa europea è inconferente, tale normativa non avendo inciso su quella nazionale in materia di accesso alle professioni. D'altronde, pur mirando a facilitare la fornitura di servizi transfrontalieri e a semplificare le procedure amministrative, il sistema di c.d. "riconoscimento automatico" europeo assume pur sempre che tale "riconoscimento" — ad opera delle competenti autorità nazionali (in Italia, il Ministero della Sanità) — ci sia. Viceversa, nel caso di specie, l'imputato riferisce: di aver conseguito una laurea in "stomatologia" (e non in odontoiatria) in Serbia; che il «titolo professionale di medico dentista» è stato riconosciuto in Germania e poi in Ungheria, ma aggiunge espressamente che esso mai è stato riconosciuto in Italia. Né risulta pertinente il richiamo a CGUE, sez. 3, sentenza 6/12/2018, C- 675/17-[OSCURATO:PERSONA]. Tale sentenza ha affermato l'obbligo per lo Stato membro di riconoscere il titolo rilasciato da altro Stato membro anche in un caso in cui esso non soddisfaceva le condizioni interne (riguardava una specializzazione in odontoiatria, conseguita a seguito di un corso di laurea estero della durata di 15 mesi, di gran lunga inferiore a quella italiana). E, quindi, semmai smentisce la ricostruzione difensiva: non la conforta. Il motivo è, dunque, inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Anche il secondo motivo è inammissibile per la stessa ragione. Il pericolo astratto di cui alla fattispecie in esame non può essere convertito sic et simpliciter, come vorrebbe il ricorrente, in concreto, se non a costo di propiziare l'ingresso di inammissibili valutazioni discrezionali ad opera di un soggetto, il giudice, all'evidenza poco attrezzato a valutare le capacità tecniche del professionista. Con altre parole, il sistema gius-penalistico in tema di esercizio abusivo delle professioni non lascia spazio all'accertamento fattuale evocato dal ricorrente, demandando, piuttosto, al meccanismo di riconoscimento del titolo straniero ad opera degli organi ministeriali. Né, incidentalmente, tale sistema legislativo desta dubbi di legittimità costituzionale sotto il profilo del principio di offensività, non essendosi al cospetto di alcuna presunzione di cui possa essere predicata l'infondatezza, o sotto il profilo della ragionevolezza, apparendo, al contrario, affatto coerente la scelta di demandare al controllo dei preposti organi pubblici la verifica del possesso, da parte dei professionisti, delle necessarie competenze scientifiche, vieppiù ove così delicate, come quelle mediche. 3. Quanto al terzo motivo, ad analoga deduzione in appello, i Giudici di secondo grado hanno congruamente obiettato che il dolo, nell'art. 348 cod. pen., è generico e che, nell'imputato, si desume dai numerosi tentativi compiuti di regolarizzare la sua posizione, oltre che dall'esistenza di due precedenti penali per lo stesso reato (risalenti rispettivamente agli anni 1997 e 2007).A tali precedenti potrebbe invero aggiungersi il richiamo ad una terza condanna, definitiva, del 14/11/2017, riconosciuta in continuazione in primo grado, e in relazione alla quale, peraltro, questa Corte si è già espressa nei medesimi termini della sentenza qui impugnata (Sez. 6, n. 6129 del 13/11/2018, dep. 2019). Sicché non v'è spazio per dubitare del fatto che l'imputato ha pervicacemente insistito nella condotta, pur consapevole della sua illiceità. Né, infine, colgono nel segno le deduzioni svolte dal ricorrente sulla cd. clausola di illiceità speciale (espressa dall'avverbio «abusivamente») presente nel tipo legislativo dell'art. 348 cod. pen. Contrariamente a quanto sembra sostenersi nell'impugnazione, tale clausola opera, infatti, un richiamo non già all'antigiuridicità penale del fatto, bensì all'illiceità dello stesso alla stregua di altre (diverse) branche del diritto. Ciò, sul versante del dolo, implica che l'imputato si debba rappresentare di agire in violazione della disciplina sull'esercizio della professione di odontoiatra: ciò che è senz'altro accaduto nel caso di specie, avendo [OSCURATO:PERSONA] più volte chiesto - e mai ottenuto - il riconoscimento del suo titolo dal Ministero della Salute. 4. Alla luce delle ragioni esposte, il ricorso deve dichiararsi inammissibile. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento delle somme indicate nel dispositivo, ritenute eque, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagament