CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17856/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 19 gennaio 2023, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione (art. 385 cod. pen.) alla pena di anni uno di reclusione. All'imputato era stato contestato di essersi allontanato arbitrariamente il giorno 29 giugno 2012 dall'abitazione dove era ristretto agli arresti domiciliari, con l'aggravante della recidiva reiterata ed infraquinquiennale. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. La difesa aveva chiesto alla Corte di appello di dichiarare la prescrizione del reato, essendosi maturato in tale grado il termine massimo, considerate la recidiva qualificata e le due sospensioni. Nella specie la prescrizione era compiuta alla data del 4 luglio 2018. Vi è omessa motivazione sul punto eicomunque I prescrizione doveva essere a rilevata d'ufficio. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto in quanto fondato per le ragioni che seguono. 2. Va rammentato, in tema di prescrizione e con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, che l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, primo comma, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16581 del 28/03/2019, Rv. 275724). Pertanto, l'aumento per la prescrizione va calcolato sulla pena massima edittale (anni tre di reclusione) e non sul termine minimo di prescrizione (anni sei di reclusione). Il che porta a ritenere maturato il termine massimo (con l'aumento ex art. 161 cod. pen.) il 29 giugno 2022. )7_7 Le sospensioni ae a -o e- sion portano la prescrizione in ogni caso alla data del 10 febbraio 2024, precedente alla sentenza impugnata. 3. Consegue quindi la declaratoria d'improcedibilità per estinzione del reato per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione