Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 maggio 2022

Cassazione n. 25493/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1512/2014 R.G. proposto da D'AMICO Giuseppe, n. a [OSCURATO:PERSONA] (IS) i [OSCURATO:DATA_NASCITA], r. a Colleferro, [OSCURATO:PERSONA] della Rosa, s.n.c., C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO & C. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]), nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società, già con sede a Colleferro, Via degli atleti s.n.c., C.F. 7153080580, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 75 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata, costituita ai fini della partecipazione all'udienza - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 c/d - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 400/04/2012, depositata il 29.11.2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza n. 400/04/2012 del 25 ottobre 2012, depositata il 29 novembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 882020100012/2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, in ragione dell'emersione, relativamente all'anno 2004, di accertati maggiori imponibili per la somma di euro 50.000,00 sul presupposto che sul conto corrente sociale erano stati versati assegni per detto importo non documentati né giustificati, con conseguenti determinazione di maggiori imposte (Irap per euro 1.423,00 ed Iva per euro 10.000,00) e sanzioni (p. 2 del ricorso).

Rilevava in particolare la CTR che il ricorso introduttivo del giudizio era "stato sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione", ma che, dalla visura camerale storica della società emergeva che, a decorrere dal 21 settembre 2005„ "socio accomandatario e liquidatore nominato era il sig.

D'[OSCURATO:PERSONA]", ragion per cui, non avendo PIACENTINI Vincenzo "titolo per impugnare l'avviso di accertamento", il ricorso doveva d'ufficio essere dichiarato inammissibile.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione D'AMICO Giuseppe, "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione)", "nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice", articolando quattro motivi.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2312 e 2324 cod. civ., dell'art. 24 Cost., degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 21-septies della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 156, 157 e 160 cod. proc. civ., con riferimento alla rilevabilità "ex officio" dell'inesistenza e/o nullità dell'atto impositivo notificato a società cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso decisivo, con riferimento alla qualifica ed al ruolo del soggetto ricorrente, rappresentante della società in accomandita semplice e conferente la procura alle liti in primo grado.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2257, 2293, 2315 e 2320 cod. civ., con riferimento all'idoneità del conferimento del mandato alle liti da parte del socio accomandante, ratificato dal socio accomandatario in sede di appello.

Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., "error in procedendo" e violazione e falsa applicazione dell'art. 157 cod. proc. civ., con riferimento alla non rilevabilità d'ufficio dell'eventuale difetto di potere di rappresentanza in capo al soggetto conferente la procura alle liti.

Il ricorso è inammissibile.

Esso è proposto dal D'Amico "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione) [...], nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice".

Dal ricorso emerge che, come peraltro già fatto constare alla CTR in una memoria "ad hoc", il 20 settembre 2006, la società era stata cancellata dal registro delle imprese (pp. 10 e 13).

In relazione agli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese, viene in linea di conto il duplice insegnamento di Sez.

U, n. 4060 del 22/02/2010, la quale, da un lato, ha stabilito che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Rv. 612083-01), e, dall'altro lato, ha soggiunto che una lettura costituziona mente orientata del predetto art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, ovvero con decorrenza dal 1c> gennaio 2004, nell'ipotesi in cui essa abbia avuto luogo in data anteriore (Rv. 612084-01).

Costituisce inoltre "diritto vivente" l'insegnamento a termini del quale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridic:o facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa" (Sez.

U, nn. 6070 e 6072 del 12/03/2013).

In applicazione dei superiori principi, ed in conformità alle indicazioni rivenienti da Sez. 5, n. 15637 del 221'01/2019, deve rilevarsi, alla stregua di valutazioni che, attenendo alle condizioni dell'azione, sono suscettibili di essere svolte d'ufficio, come il ricorso per cassazione che ne occupa sia inammissibile.

In particolare: - lo è in quanto dal D'Amico presentato "in proprio quale già socio" della società, giacché egli, da un lato, non allega e non prova (né riferisce di averlo fatto in precedenza) la sua qualità di "già socio" [Sez. 3, n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853-01)], e, dall'altro, in ogni caso, non consta aver partecipato "in proprio" né al primo né al secondo grado di giudizio.

Invero, dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione emerge che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale, socio ed autore delle violazioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [& C.] in liquidazione" e l'appello avverso la sentenza di rigetto emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto dalla "società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, poi modificata in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, nella persona di D'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex socio accomandatario" (secondo quanto riferito a p. 7 del ricorso per cassazione); - lo è pure in quanto dal medesimo cumulativamente presentato "quale legale rappresentante e liquidatore" della società, giacché egli (allo stesso modo, come tosto si andrà a precisare, del Piacentini) spende la rappresentanza di un ente non più esistente, in forza della quale, tra l'altro, ha conferito un'inesistente procura speciale al difensore per proporre l'impugnazione [cfr., in termini, Sez. 5, n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475-01)].

Quanto appena osservato offre l'abbrivio per rilevare, in relazione all'impugnazione originariamente proposta avverso l'avviso di accertamento, come parimenti inammissibili fossero sia il ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente alla società, sia, "a fortiori", l'appello della medesima.

Più precisamente: - il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale" della società, prima ancora che per il difetto di poteri di rappresentanza in capo al medesimo, per non essere più liquidatore sin dal 21 settembre 2005 (alla stregua di quanto rilevato dalla CTR nella sentenza impugnata), lo era per l'inesistenza in sé della società;- per lo stesso motivo era inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto solo dalla società, costituitasi, come visto, in persona del D'Amico.

Per mera completezza, pare opportuno rilevare che ammissibile, invece, era il ricorso introduttivo proposto dal Piacentini "nella qualità di [...] socio ed autore delle violazioni"; oltretutto, sul rapporto processuale introdotto da tale ricorso, in cui egli spendeva qualità personali, sia come (ex) socio sia come autore delle violazioni, si è consolidato il giudicato, atteso che il medesimo, nelle ridette qualità, non consta aver proposto appello.

Nulla devesi statuire sulle spese, non avendo l'Agenzia delle entrate assunto difese.

Nondimeno, in ragione dell'esito del giudizio, deve dichiararsi il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di D'AMICO Giuseppe quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, e, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l'impugnazione originariamente proposta da detta società avverso l'avviso di accertamento oggetto di giudizio.

Pr(IQ csu rft [OSCURATO:PERSONA] e -Mit: • pagamento del doppio contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1512/2014 R.G. proposto da D'AMICO Giuseppe, n. a [OSCURATO:PERSONA] (IS) i [OSCURATO:DATA_NASCITA], r. a Colleferro, [OSCURATO:PERSONA] della Rosa, s.n.c., C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] D'AMICO & C. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & C. [OSCURATO:PERSONA]), nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società, già con sede a Colleferro, Via degli atleti s.n.c., C.F. 7153080580, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 75 - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata a Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 - intimata, costituita ai fini della partecipazione all'udienza - e contro Agenzia delle entrate-[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante "pro tempore", con sede a Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 c/d - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 400/04/2012, depositata il 29.11.2012; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'impugnata sentenza n. 400/04/2012 del 25 ottobre 2012, depositata il 29 novembre 2012, la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio-Roma dichiarava l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, avente ad oggetto l'impugnazione dell'avviso di accertamento n. 882020100012/2008, emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, in ragione dell'emersione, relativamente all'anno 2004, di accertati maggiori imponibili per la somma di euro 50.000,00 sul presupposto che sul conto corrente sociale erano stati versati assegni per detto importo non documentati né giustificati, con conseguenti determinazione di maggiori imposte (Irap per euro 1.423,00 ed Iva per euro 10.000,00) e sanzioni (p. 2 del ricorso). Rilevava in particolare la CTR che il ricorso introduttivo del giudizio era "stato sottoscritto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di rappresentante legale della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione", ma che, dalla visura camerale storica della società emergeva che, a decorrere dal 21 settembre 2005„ "socio accomandatario e liquidatore nominato era il sig. D'[OSCURATO:PERSONA]", ragion per cui, non avendo PIACENTINI Vincenzo "titolo per impugnare l'avviso di accertamento", il ricorso doveva d'ufficio essere dichiarato inammissibile. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione D'AMICO Giuseppe, "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione)", "nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice", articolando quattro motivi. Si costituisce l'Agenzia delle entrate ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2495, secondo comma, 2312 e 2324 cod. civ., dell'art. 24 Cost., degli artt. 42, primo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e 21-septies della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 156, 157 e 160 cod. proc. civ., con riferimento alla rilevabilità "ex officio" dell'inesistenza e/o nullità dell'atto impositivo notificato a società cancellata dal registro delle imprese e conseguentemente estinta. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso decisivo, con riferimento alla qualifica ed al ruolo del soggetto ricorrente, rappresentante della società in accomandita semplice e conferente la procura alle liti in primo grado. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2257, 2293, 2315 e 2320 cod. civ., con riferimento all'idoneità del conferimento del mandato alle liti da parte del socio accomandante, ratificato dal socio accomandatario in sede di appello. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., "error in procedendo" e violazione e falsa applicazione dell'art. 157 cod. proc. civ., con riferimento alla non rilevabilità d'ufficio dell'eventuale difetto di potere di rappresentanza in capo al soggetto conferente la procura alle liti. Il ricorso è inammissibile. Esso è proposto dal D'Amico "in proprio quale già socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione) [...], nonché quale legale rappresentante e liquidatore della medesima società in accomandita semplice". Dal ricorso emerge che, come peraltro già fatto constare alla CTR in una memoria "ad hoc", il 20 settembre 2006, la società era stata cancellata dal registro delle imprese (pp. 10 e 13). In relazione agli effetti della cancellazione di una società dal registro delle imprese, viene in linea di conto il duplice insegnamento di Sez. U, n. 4060 del 22/02/2010, la quale, da un lato, ha stabilito che la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (Rv. 612083-01), e, dall'altro lato, ha soggiunto che una lettura costituziona mente orientata del predetto art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l'estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità, nell'ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, ovvero con decorrenza dal 1c> gennaio 2004, nell'ipotesi in cui essa abbia avuto luogo in data anteriore (Rv. 612084-01). Costituisce inoltre "diritto vivente" l'insegnamento a termini del quale, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridic:o facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, perché ciò sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, e i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa" (Sez. U, nn. 6070 e 6072 del 12/03/2013). In applicazione dei superiori principi, ed in conformità alle indicazioni rivenienti da Sez. 5, n. 15637 del 221'01/2019, deve rilevarsi, alla stregua di valutazioni che, attenendo alle condizioni dell'azione, sono suscettibili di essere svolte d'ufficio, come il ricorso per cassazione che ne occupa sia inammissibile. In particolare: - lo è in quanto dal D'Amico presentato "in proprio quale già socio" della società, giacché egli, da un lato, non allega e non prova (né riferisce di averlo fatto in precedenza) la sua qualità di "già socio" [Sez. 3, n. 25869 del 16/11/2020 (Rv. 659853-01)], e, dall'altro, in ogni caso, non consta aver partecipato "in proprio" né al primo né al secondo grado di giudizio. Invero, dalla sentenza impugnata e dal ricorso per cassazione emerge che il ricorso introduttivo del giudizio è stato proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale, socio ed autore delle violazioni della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] [& C.] in liquidazione" e l'appello avverso la sentenza di rigetto emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto dalla "società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, poi modificata in [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, nella persona di D'[OSCURATO:PERSONA] in qualità di ex socio accomandatario" (secondo quanto riferito a p. 7 del ricorso per cassazione); - lo è pure in quanto dal medesimo cumulativamente presentato "quale legale rappresentante e liquidatore" della società, giacché egli (allo stesso modo, come tosto si andrà a precisare, del Piacentini) spende la rappresentanza di un ente non più esistente, in forza della quale, tra l'altro, ha conferito un'inesistente procura speciale al difensore per proporre l'impugnazione [cfr., in termini, Sez. 5, n. 17360 del 17/06/2021 (Rv. 661475-01)]. Quanto appena osservato offre l'abbrivio per rilevare, in relazione all'impugnazione originariamente proposta avverso l'avviso di accertamento, come parimenti inammissibili fossero sia il ricorso introduttivo del giudizio, limitatamente alla società, sia, "a fortiori", l'appello della medesima. Più precisamente: - il ricorso introduttivo del giudizio, proposto dal Piacentini "nella qualità di rappresentante legale" della società, prima ancora che per il difetto di poteri di rappresentanza in capo al medesimo, per non essere più liquidatore sin dal 21 settembre 2005 (alla stregua di quanto rilevato dalla CTR nella sentenza impugnata), lo era per l'inesistenza in sé della società;- per lo stesso motivo era inammissibile l'appello avverso la sentenza di primo grado proposto solo dalla società, costituitasi, come visto, in persona del D'Amico. Per mera completezza, pare opportuno rilevare che ammissibile, invece, era il ricorso introduttivo proposto dal Piacentini "nella qualità di [...] socio ed autore delle violazioni"; oltretutto, sul rapporto processuale introdotto da tale ricorso, in cui egli spendeva qualità personali, sia come (ex) socio sia come autore delle violazioni, si è consolidato il giudicato, atteso che il medesimo, nelle ridette qualità, non consta aver proposto appello. Nulla devesi statuire sulle spese, non avendo l'Agenzia delle entrate assunto difese. Nondimeno, in ragione dell'esito del giudizio, deve dichiararsi il ricorrente tenuto al pagamento del doppio contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di D'AMICO Giuseppe quale ex socio della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di D'[OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, e, decidendo sul ricorso, dichiara inammissibile l'impugnazione originariamente proposta da detta società avverso l'avviso di accertamento oggetto di giudizio. Pr(IQ csu rft [OSCURATO:PERSONA] e -Mit: • pagamento del doppio contrib
Sentenza Cassazione n. 25493/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris