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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 47823/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli aitt. 477 e 482 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Salvatore avrebbe formato un falso documento sostitutivo della carta di circolazione relativo all'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]" targata [OSCURATO:TARGA], attestante un falso passaggio di proprietà del veicolo in suo favore.

2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia.

2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen.

Rappresenta che: la contestazione è relativa alla falsità materiale; la condotta (come deducibile anche dalle testimonianze) è consistita nella formazione di una fotocopia falsa di un documento non esistente; la formazione di una copia di un atto inesistente non è idonea a integrare il reato di falso materiale.

2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen.

Sostiene che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto la particolare tenuità del fatto, nonostante la sentenza di primo grado avesse applicato le circostanze attenuanti generiche «stante la necessità di adeguare la pena al fatto, seppur in presenza di precedenti penali ...».

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata.

Sono state trasmesse, altresì, le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni.

2. In primo luogo, è stato tardivamente proposto.

La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 11 ottobre 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di quindici giorni, previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 26 ottobre 2021.

Il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, dunque, iniziava a decorrere il 27 ottobre e scadeva il 25 novembre 2021.

Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 26 novembre 2021, risulta, pertanto, tardivamente proposto.3.

Sotto altro profilo, entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili.

3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Va premesso che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez.

U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285).

Tale pronuncia circoscrive l'ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, "valorizzando" il comportamento del soggetto resosi autore dell'attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica.

In tale prospettiva, risulta irrilevante l'esistenza o meno dell'atto originale col quale dovrebbe effettuarsi il raffronto comparativo, atteso che l'intervento falsificatorio assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto, piuttosto, il suo contenuto dichiarativo o di attestazione falsamente °steso.

Nel caso in esame, la falsa fotocopia del documento sostitutivo della carta di circolazione si presentava con caratteristiche tali da sembrare un originale (timbro, firma del titolare dell'agenzia, codice dell'agenzia, indicazione di tutti i dati del veicolo).

Particolarmente significativo era anche il comportamento dell'imputato, che utilizzava concretamente il documento in questione, palesando in tal modo la volontà di attribuire a esso una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica.

3.2. Il secondo motivo è inammissibile.

Esso, invero, si presenta intrinsecamente generico, fondando la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del ratto sulla mera circostanza che la sentenza di primo grado aveva applicato le attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto.

Va evidenziato, peraltro, che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che si tratta di ben diverse valutazioni (cfr. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 100

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'11 ottobre 2021 dalla Corte di appello di Campobasso, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Campobasso che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli aitt. 477 e 482 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, il Salvatore avrebbe formato un falso documento sostitutivo della carta di circolazione relativo all'autovettura "[OSCURATO:PERSONA]" targata [OSCURATO:TARGA], attestante un falso passaggio di proprietà del veicolo in suo favore. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 477 e 482 cod. pen. Rappresenta che: la contestazione è relativa alla falsità materiale; la condotta (come deducibile anche dalle testimonianze) è consistita nella formazione di una fotocopia falsa di un documento non esistente; la formazione di una copia di un atto inesistente non è idonea a integrare il reato di falso materiale. 2.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 131-bis e 133 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe riconosciuto la particolare tenuità del fatto, nonostante la sentenza di primo grado avesse applicato le circostanze attenuanti generiche «stante la necessità di adeguare la pena al fatto, seppur in presenza di precedenti penali ...». 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al secondo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. Sono state trasmesse, altresì, le conclusioni scritte del difensore del ricorrente, il quale ha insistito per raccoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per plurime convergenti ragioni. 2. In primo luogo, è stato tardivamente proposto. La sentenza impugnata è stata pronunciata in data 11 ottobre 2021, con riserva di deposito dei motivi nel termine di quindici giorni, previsto dall'art. 544, comma 2, cod. proc. pen.; il termine è stato rispettato, essendo stata la motivazione depositata il 26 ottobre 2021. Il termine di trenta giorni per impugnare la sentenza, dunque, iniziava a decorrere il 27 ottobre e scadeva il 25 novembre 2021. Il ricorso, essendo stato presentato solo in data 26 novembre 2021, risulta, pertanto, tardivamente proposto.3. Sotto altro profilo, entrambi i motivi di ricorso sono inammissibili. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che «la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l'apparenza di un atto originale» (Sez. U, n. 35814 del 28/03/2019, Marcis, Rv. 276285). Tale pronuncia circoscrive l'ambito di rilevanza penale alla sole ipotesi in cui la copia di un documento si presenti o venga esibita con caratteristiche tali da sembrare un originale o, comunque, risulti idonea a documentare l'esistenza di un originale conforme, "valorizzando" il comportamento del soggetto resosi autore dell'attività di contraffazione del documento prodotto, animato dalla volontà di attribuire a tale documento una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. In tale prospettiva, risulta irrilevante l'esistenza o meno dell'atto originale col quale dovrebbe effettuarsi il raffronto comparativo, atteso che l'intervento falsificatorio assume come riferimento non tanto la copia in sé quanto, piuttosto, il suo contenuto dichiarativo o di attestazione falsamente °steso. Nel caso in esame, la falsa fotocopia del documento sostitutivo della carta di circolazione si presentava con caratteristiche tali da sembrare un originale (timbro, firma del titolare dell'agenzia, codice dell'agenzia, indicazione di tutti i dati del veicolo). Particolarmente significativo era anche il comportamento dell'imputato, che utilizzava concretamente il documento in questione, palesando in tal modo la volontà di attribuire a esso una parvenza di originalità e di sorprendere, quindi, la fede pubblica. 3.2. Il secondo motivo è inammissibile. Esso, invero, si presenta intrinsecamente generico, fondando la richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del ratto sulla mera circostanza che la sentenza di primo grado aveva applicato le attenuanti generiche per adeguare la pena al fatto. Va evidenziato, peraltro, che non vi è contraddizione tra il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che si tratta di ben diverse valutazioni (cfr. Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 100
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