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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20988/2026

Testo disponibile della fonte

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alce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,entrambe domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 24 - n. 2548/2019, depositata il 13giugno 2019;Numero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. notificava, in data18 febbraio 2017, a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamenton. 117-2016-9006188784-000, relativa al credito portato dallapregressa cartella di pagamento n. 117-2013-0007401687-000, per il pagamento di somme dovute a titolo di impostasostitutiva per rideterminazione dei valori di acquisto dellepartecipazioni non negoziate ex art. 6-bis d.l. 24 dicembre2003, n. 355, conv. dalla l. 27 febbraio 2004, n. 47, con correlatiinteressi e sanzioni pecuniarie, per l’ammontare complessivo di€ 26.170,40.2.

Avverso tale intimazione di pagamento il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Varese la quale, con sentenza n. 569/2017,depositata l’11 dicembre 2017, rigettava il ricorso,condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3.

Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 24, con sentenzan. 2548/2019, pronunciata il 30 aprile 2019, e depositata insegreteria il 13 giugno 2019, dichiarava inammissibile l’appelloper mancata costituzione dell’appellante nei termini e pertardività, condannando altresì lo stesso appellante alla rifusionedelle spese di giudizio.4.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGadda Alfredo, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 28ottobre 2019).Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA].R.G.

N. 34100/2019 2Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/20265.

Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1.

Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 51 e 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R.aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività, inquanto la sentenza di primo grado, pur depositata in segreterial’11 dicembre 2017, era stata altresì depositata nel portale c.d.S.I.G.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria) in data14 dicembre 2017, di talché la notifica dell’appello, avvenuta il14 giugno 2018, era da considerare tempestiva.Rileva, ancora, il ricorrente che la disciplina sulla tardività dellacostituzione in giudizio dell’appellante era in contrasto con gliartt. 3, 24, 97 e 111 Cost.1.2.

Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che il concessionario per la riscossione nonaveva fornito adeguata prova del perfezionamento delprocedimento notificatorio, con riferimento alla cartella dipagamento presupposta.1.3.

Con il terzo motivo viene denunciata, infine, violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G.

N. 34100/2019 3Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/2026Deduce il ricorrente che egli aveva tempestivamentedisconosciuto la conformità all’originale della copia fotostaticadell’avviso di ricevimento relativamente alla notificazione dellacartella di pagamento, di talché non poteva ritenersiperfezionata la prova di detta notificazione.2.

Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1.

Il primo motivo è infondato.La sentenza di primo grado è stata depositata in segreteria l’11dicembre 2017, e quindi il termine lungo scadeva l’11 giugno2018 (lunedì).

L’appello è stato notificato il 14 giugno 2018,quindi è tardivo.A nulla rileva la data di caricamento della sentenza sul portaledella giustizia tributaria, trattandosi di adempimento che ha finiesclusivamente comunicativi, ma non incide certo sul dies a quodel termine lungo per appellare, che decorre dalla data deldeposito della sentenza, indipendentemente da adempimentisuccessivi della segreteria, e salva, naturalmente, lanotificazione della sentenza a cura della parte interessata.Con riferimento, poi, all’altra questione dell’inammissibilitàdell’appello per tardività del deposito in segreteria del ricorso,la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 d.lgs. n.546/1992 deve ritenersi manifestamente infondata, in quantotale inammissibilità si collega ad esigenze di ragionevole duratadel processo e di celerità nella trattazione del ricorso.2.2.

Stante il rigetto del primo motivo, e quindi la confermadell’inammissibilità dell’appello, il secondo ed il terzo, in quantoritenere inammissibili.3.

Il ricorso deve quindi essere rigettato.R.G.

N. 34100/2019 4Cons. est.

Valentino LenociNumero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrentetenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], dellespese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G.

N. 34100/2019 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alce al ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore;AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona dellegale rappresentante pro-tempore,entrambe domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale sonorappresentate e difese ex lege,- controricorrenti -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] – sez. n. 24 - n. 2548/2019, depositata il 13giugno 2019;Numero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/2026udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del20 maggio 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. notificava, in data18 febbraio 2017, a [OSCURATO:PERSONA] l’intimazione di pagamenton. 117-2016-9006188784-000, relativa al credito portato dallapregressa cartella di pagamento n. 117-2013-0007401687-000, per il pagamento di somme dovute a titolo di impostasostitutiva per rideterminazione dei valori di acquisto dellepartecipazioni non negoziate ex art. 6-bis d.l. 24 dicembre2003, n. 355, conv. dalla l. 27 febbraio 2004, n. 47, con correlatiinteressi e sanzioni pecuniarie, per l’ammontare complessivo di€ 26.170,40.2. Avverso tale intimazione di pagamento il contribuenteproponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Varese la quale, con sentenza n. 569/2017,depositata l’11 dicembre 2017, rigettava il ricorso,condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dal contribuente, la CommissioneTributaria Regionale della Lombardia – sez. n. 24, con sentenzan. 2548/2019, pronunciata il 30 aprile 2019, e depositata insegreteria il 13 giugno 2019, dichiarava inammissibile l’appelloper mancata costituzione dell’appellante nei termini e pertardività, condannando altresì lo stesso appellante alla rifusionedelle spese di giudizio.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazioneGadda Alfredo, sulla base di tre motivi (ricorso notificato il 28ottobre 2019).Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenziadelle Entrate - [OSCURATO:SOCIETA].R.G. N. 34100/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/20265. Con decreto presidenziale del 17 febbraio 2026 è statafissata per la discussione del ricorso l’adunanza in camera diconsiglio del 20 maggio 2026, ai sensi degli artt. 375, comma2, e 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.1.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 51 e 38 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R.aveva dichiarato l’inammissibilità dell’appello per tardività, inquanto la sentenza di primo grado, pur depositata in segreterial’11 dicembre 2017, era stata altresì depositata nel portale c.d.S.I.G.T. (Sistema informativo della giustizia tributaria) in data14 dicembre 2017, di talché la notifica dell’appello, avvenuta il14 giugno 2018, era da considerare tempestiva.Rileva, ancora, il ricorrente che la disciplina sulla tardività dellacostituzione in giudizio dell’appellante era in contrasto con gliartt. 3, 24, 97 e 111 Cost.1.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione dell’art. 25 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva il ricorrente che il concessionario per la riscossione nonaveva fornito adeguata prova del perfezionamento delprocedimento notificatorio, con riferimento alla cartella dipagamento presupposta.1.3. Con il terzo motivo viene denunciata, infine, violazione efalsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. N. 34100/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/2026Deduce il ricorrente che egli aveva tempestivamentedisconosciuto la conformità all’originale della copia fotostaticadell’avviso di ricevimento relativamente alla notificazione dellacartella di pagamento, di talché non poteva ritenersiperfezionata la prova di detta notificazione.2. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.2.1. Il primo motivo è infondato.La sentenza di primo grado è stata depositata in segreteria l’11dicembre 2017, e quindi il termine lungo scadeva l’11 giugno2018 (lunedì). L’appello è stato notificato il 14 giugno 2018,quindi è tardivo.A nulla rileva la data di caricamento della sentenza sul portaledella giustizia tributaria, trattandosi di adempimento che ha finiesclusivamente comunicativi, ma non incide certo sul dies a quodel termine lungo per appellare, che decorre dalla data deldeposito della sentenza, indipendentemente da adempimentisuccessivi della segreteria, e salva, naturalmente, lanotificazione della sentenza a cura della parte interessata.Con riferimento, poi, all’altra questione dell’inammissibilitàdell’appello per tardività del deposito in segreteria del ricorso,la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 d.lgs. n.546/1992 deve ritenersi manifestamente infondata, in quantotale inammissibilità si collega ad esigenze di ragionevole duratadel processo e di celerità nella trattazione del ricorso.2.2. Stante il rigetto del primo motivo, e quindi la confermadell’inammissibilità dell’appello, il secondo ed il terzo, in quantoritenere inammissibili.3. Il ricorso deve quindi essere rigettato.R.G. N. 34100/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 34100/2019Numero sezionale 4299/2026Numero di raccolta generale 20988/2026Data pubblicazione 20/06/2026Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente,secondo la liquidazione di cui al dispositivo.Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrentetenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributounificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n.115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenziadelle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:SOCIETA], dellespese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 percompensi, oltre spese prenotate a debito.[OSCURATO:PERSONA] tenuto al pagamento di una somma diimporto pari al contributo unificato previsto per la presenteimpugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.Così deciso in Roma, 20 maggio 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 34100/2019 5Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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