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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 41608/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 80-19918/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 novembre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 20 febbraio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Luigi, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di truffa, di cui art. 640, cod. pen., loro contestato in concorso.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo cinque vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto in concorso.

Le doglianze difensive reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corretta valutazione delle prove) già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione.

Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710).

In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento.

Peraltro, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede.

La Corte di appello ha, infatti, dato conto, con motivazione che non appare affatto viziata, della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, dando conto delle modalità del fatto, delle condotte tenute ante e post delictum e della entità del danno patrimoniale provocato.

Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno ,....,, in favore della Cassa delle ammende. 80-19918/2024 P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 80-19918/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 13 novembre 2023, ha confermato la decisione del Tribunale di Gela del 20 febbraio 2023, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed il figlio Luigi, che aveva riconosciuto la responsabilità dei ricorrenti per il delitto di truffa, di cui art. 640, cod. pen., loro contestato in concorso. Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati, a ministero dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo cinque vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla conferma della riconosciuta responsabilità per il fatto ascritto in concorso. Le doglianze difensive reiterano rilievi sul merito della responsabilità e sulla corretta valutazione delle prove) già ampiamente scrutinati dalla Corte territoriale e disattesi con il supporto di adeguata motivazione. Questa Corte, infatti, ha pacificamente affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710). In particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. Peraltro, in tema di valutazione della prova, le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituita parte civile, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214). Nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede. La Corte di appello ha, infatti, dato conto, con motivazione che non appare affatto viziata, della verificata consistenza della prova assunta in primo grado, dando conto delle modalità del fatto, delle condotte tenute ante e post delictum e della entità del danno patrimoniale provocato. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento di una somma, che si stima equo determinare in euro tremila ciascuno ,....,, in favore della Cassa delle ammende. 80-19918/2024 P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024.
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