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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2026

Cassazione n. 15974/2026

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irtù di procuraspeciale allegata in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, alla via CarloPoma, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; gli avvocati hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroDE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via G. Nicotera, n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Astone che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] laNumero registro generale 2175/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 15974/2026Data pubblicazione 24/05/2026rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alcontroricorso; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2055 dei 18.6/6.8.2020 della Corte d’Appello di Milano,udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],preso atto che la “A.L.S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c., quale mandatariacapogruppo del [OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituito con la“ITES” s.r.l., ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.12.2025al ricorso iscritto al n. 2175 – 2021 R.G.;preso atto che la controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha in pari dataritualmente aderito ed accettato la dichiarazione di rinuncia;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità (art. 391, 4° co., cod. proc. civ.);dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto dalla “A.L.S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c.,quale mandataria capogruppo del [OSCURATO:PERSONA] d’Impresecostituito con la “ITES” s.r.l., ed iscritto al n. 2175 - 2021 R.G.Numero registro generale 2175/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 15974/2026Data pubblicazione 24/05/2026Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irtù di procuraspeciale allegata in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, alla via CarloPoma, n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; gli avvocati hannoindicato i rispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroDE [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] / [OSCURATO:PARTITA_IVA]- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain Roma, alla via G. Nicotera, n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Astone che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] laNumero registro generale 2175/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 15974/2026Data pubblicazione 24/05/2026rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato alcontroricorso; gli avvocati hanno indicato i rispettivi indirizzi p.e.c.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 2055 dei 18.6/6.8.2020 della Corte d’Appello di Milano,udita la relazione nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],preso atto che la “A.L.S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c., quale mandatariacapogruppo del [OSCURATO:PERSONA] d’Imprese costituito con la“ITES” s.r.l., ha allegato rinuncia ex art. 390 cod. proc. civ. datata 17.12.2025al ricorso iscritto al n. 2175 – 2021 R.G.;preso atto che la controricorrente “[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. ha in pari dataritualmente aderito ed accettato la dichiarazione di rinuncia;ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione;ritenuto che nessuna statuizione è da assumere in ordine alle spese del presentegiudizio di legittimità (art. 391, 4° co., cod. proc. civ.);dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente sia tenuta a versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessaimpugnazione a norma del comma 1 bis dell’art. 13 del medesimo d.P.R.;visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.; P.Q.Mla Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimitàintrodotto con il ricorso proposto dalla “A.L.S.E.A. di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c.,quale mandataria capogruppo del [OSCURATO:PERSONA] d’Impresecostituito con la “ITES” s.r.l., ed iscritto al n. 2175 - 2021 R.G.Numero registro generale 2175/2021Numero sezionale 465/2026Numero di raccolta generale 15974/2026Data pubblicazione 24/05/2026Così deciso in Roma il 29 gennaio 2026Il presidenteGuido Mercolino
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