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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 08891/2026

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-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore;- intimata -avverso la sentenza n. 4045/03/2021 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata il 14/09/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1.

In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R.n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’annod’imposta 2013 nei confronti della Associazione culturale Comedy C., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) del Lazio respingeva l’appello di GabrielePignotta, presidente dell’associazione fino allo scioglimento di questa,avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendolo nonmeritevole di accoglimento «avendo la CTP valutato in modo correttoe condivisibile gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia» eaggiungendo che il ricorso originario del contribuente era anchetardivo e, come tale, inammissibile in quanto depositato in data 5marzo 2019 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previstodall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.2.

Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a cinque motivi, cui replica con controricorsol’Agenzia delle entrate, mentre resta intimata l’Agenzia delle entrate- Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992.Sostiene che, «Senza essere stata sollecitata da alcuno -e perciòpronunciandosi “sua sponte”, in carenza di qualsiasi obiezione oNumero registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026rilievo di parte- l’adita Commissione di appello si è spinta aproclamare l’inammissibilità del ricorso in appello [rectius: originario](non senza averne prima argomentato l’infondatezza), anche se poi -contraddittoriamente- nel dispositivo della sentenza ne ha decretatola reiezione», senza considerare che, ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs.n. 546 del 1992, il ricorrente, dopo aver effettuato, in data29/11/2018, la notifica del ricorso, doveva attendere il decorso dinovanta giorni da tale data per consentire la conclusione dellaprocedura di mediazione -nella specie obbligatoria in ragione delvalore della causa, non superiore a cinquantamila euro-, prima diprovvedere alla costituzione in giudizio, di fatto effettuata in data 5marzo 2019.2.

Il motivo che, diversamente da quanto obiettato incontroricorso, è ammissibile, posto che la configurazione formaledella rubrica del motivo di ricorso non ha contenuto vincolante per laqualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delleragioni di diritto della impugnazione a qualificare, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (da ultimo, Cass. n. 31980 del2025), nel caso in esame adeguatamente indicato e illustrato, èaltresì fondato e va accolto.L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazionevigente ratione temporis, ovvero in quella introdotta dal d.lgs. n. 156del 2015, con effetto dal 1° gennaio 2016, prevedeva, nelle parti quidi interesse:- al comma 1, prima parte, che «Per le controversie di valore nonsuperiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti diun reclamo e può contenere una proposta di mediazione conrideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Il valore di cui alperiodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cuiall'articolo 12, comma 2».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026- al comma 2, che «Il ricorso non è procedibile fino alla scadenzadel termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deveessere conclusa la procedura di cui al presente articolo.

Si applica lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale»;- al comma 3, che «Il termine per la costituzione in giudizio delricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2».È evidente, quindi, l’errore in cui è incorsa la CTR che ha ritenutotardivo l’originario ricorso del contribuente che, invece, avverso l’attoimpositivo notificato in data 3 ottobre 2018, aveva tempestivamenteintrodotto il giudizio di primo grado notificando il ricorso in data 29novembre 2018, nel termine di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e, poiché lo stesso conteneva una “proposta dimediazione”, provvedendo a costituirsi in giudizio, mediante depositodel ricorso e iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del1992, in data 5 marzo 2019, ovvero nel rispetto del termine di cui alcomma 3 del citato art. 17-bis.3.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento di tutti gli altri dedotti dal ricorrente, ovvero:- del secondo motivo, con cui è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere laCTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui avevaeccepito la nullità della sentenza di primo grado «per aver dichiaratoinammissibile il ricorso per ragioni di merito», per «violazione dellostato di diritto» e per «violazione della C.E.D.U.»; questioni che ilgiudice del rinvio dovrà riesaminare atteso che la sentenza di primogrado, a cui quello di appello ha aderito, si era limitata a rigettarel’originario ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente,quindi senza entrare nel merito delle questioni poste con quel ricorso;- del terzo motivo, con cui il ricorrente prospetta il medesimovizio di cui al secondo motivo ma con riferimento alla censura diNumero registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026violazione del litisconsorzio necessario, che sostiene di aver propostogià con il ricorso introduttivo e riproposto in grado di appello, conspecifico motivo di impugnazione non esaminato dalla CTR;- del quarto motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.145 cod. proc. civ. sostenendo che la sentenza impugnata presentava«un ulteriore margine di ambiguità» con riferimento alla qualifica delricorrente, se destinatario della notifica in quanto legalerappresentante della disciolta associazione oppure responsabilesolidale con l’associazione per avere sottoscritto e presentato ladichiarazione reddituale; questione di merito, questa, che comportaaccertamenti in fatto demandati al giudice del rinvio;- del quinto motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 38 cod. civ., 145 cod. proc. civ. e 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973, sostenendo che la responsabilità solidale e personale delricorrente rispetto all’obbligazione tributaria dell’associazione nonpoteva essere fatta valere attraverso una cartella di pagamentoemessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 manecessitava l’emissione di un avviso di accertamento esplicitamentemotivato sul punto.4.

In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata va cassata con riferimentoal motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio per nuovo esame e per la regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversaNumero registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (pec:[OSCURATO:EMAIL]);- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Presidentepro tempore;- intimata -avverso la sentenza n. 4045/03/2021 della Commissione TributariaRegionale del LAZIO, depositata il 14/09/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata delgiorno 16/12/2025 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA].1. In controversia avente ad oggetto una cartella di pagamentoemessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis del d.P.R.n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’annod’imposta 2013 nei confronti della Associazione culturale Comedy C., con la sentenza in epigrafe indicata la CTR (ora Corte di giustiziatributaria di secondo grado) del Lazio respingeva l’appello di GabrielePignotta, presidente dell’associazione fino allo scioglimento di questa,avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendolo nonmeritevole di accoglimento «avendo la CTP valutato in modo correttoe condivisibile gli aspetti caratterizzanti l’odierna controversia» eaggiungendo che il ricorso originario del contribuente era anchetardivo e, come tale, inammissibile in quanto depositato in data 5marzo 2019 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni previstodall’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992.2. Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso percassazione affidato a cinque motivi, cui replica con controricorsol’Agenzia delle entrate, mentre resta intimata l’Agenzia delle entrate- Riscossione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992.Sostiene che, «Senza essere stata sollecitata da alcuno -e perciòpronunciandosi “sua sponte”, in carenza di qualsiasi obiezione oNumero registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026rilievo di parte- l’adita Commissione di appello si è spinta aproclamare l’inammissibilità del ricorso in appello [rectius: originario](non senza averne prima argomentato l’infondatezza), anche se poi -contraddittoriamente- nel dispositivo della sentenza ne ha decretatola reiezione», senza considerare che, ai sensi dell’art. 17-bis del d.lgs.n. 546 del 1992, il ricorrente, dopo aver effettuato, in data29/11/2018, la notifica del ricorso, doveva attendere il decorso dinovanta giorni da tale data per consentire la conclusione dellaprocedura di mediazione -nella specie obbligatoria in ragione delvalore della causa, non superiore a cinquantamila euro-, prima diprovvedere alla costituzione in giudizio, di fatto effettuata in data 5marzo 2019.2. Il motivo che, diversamente da quanto obiettato incontroricorso, è ammissibile, posto che la configurazione formaledella rubrica del motivo di ricorso non ha contenuto vincolante per laqualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delleragioni di diritto della impugnazione a qualificare, sotto il profilogiuridico, il contenuto della censura (da ultimo, Cass. n. 31980 del2025), nel caso in esame adeguatamente indicato e illustrato, èaltresì fondato e va accolto.L’art. 17-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, nella formulazionevigente ratione temporis, ovvero in quella introdotta dal d.lgs. n. 156del 2015, con effetto dal 1° gennaio 2016, prevedeva, nelle parti quidi interesse:- al comma 1, prima parte, che «Per le controversie di valore nonsuperiore a cinquantamila euro, il ricorso produce anche gli effetti diun reclamo e può contenere una proposta di mediazione conrideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui alperiodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cuiall'articolo 12, comma 2».[OSCURATO:PERSONA] registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026- al comma 2, che «Il ricorso non è procedibile fino alla scadenzadel termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deveessere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica lasospensione dei termini processuali nel periodo feriale»;- al comma 3, che «Il termine per la costituzione in giudizio delricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2».È evidente, quindi, l’errore in cui è incorsa la CTR che ha ritenutotardivo l’originario ricorso del contribuente che, invece, avverso l’attoimpositivo notificato in data 3 ottobre 2018, aveva tempestivamenteintrodotto il giudizio di primo grado notificando il ricorso in data 29novembre 2018, nel termine di cui all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e, poiché lo stesso conteneva una “proposta dimediazione”, provvedendo a costituirsi in giudizio, mediante depositodel ricorso e iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 546 del1992, in data 5 marzo 2019, ovvero nel rispetto del termine di cui alcomma 3 del citato art. 17-bis.3. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comportal’assorbimento di tutti gli altri dedotti dal ricorrente, ovvero:- del secondo motivo, con cui è dedotta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la nullità della sentenzaimpugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere laCTR omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui avevaeccepito la nullità della sentenza di primo grado «per aver dichiaratoinammissibile il ricorso per ragioni di merito», per «violazione dellostato di diritto» e per «violazione della C.E.D.U.»; questioni che ilgiudice del rinvio dovrà riesaminare atteso che la sentenza di primogrado, a cui quello di appello ha aderito, si era limitata a rigettarel’originario ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente,quindi senza entrare nel merito delle questioni poste con quel ricorso;- del terzo motivo, con cui il ricorrente prospetta il medesimovizio di cui al secondo motivo ma con riferimento alla censura diNumero registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026violazione del litisconsorzio necessario, che sostiene di aver propostogià con il ricorso introduttivo e riproposto in grado di appello, conspecifico motivo di impugnazione non esaminato dalla CTR;- del quarto motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.145 cod. proc. civ. sostenendo che la sentenza impugnata presentava«un ulteriore margine di ambiguità» con riferimento alla qualifica delricorrente, se destinatario della notifica in quanto legalerappresentante della disciolta associazione oppure responsabilesolidale con l’associazione per avere sottoscritto e presentato ladichiarazione reddituale; questione di merito, questa, che comportaaccertamenti in fatto demandati al giudice del rinvio;- del quinto motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 38 cod. civ., 145 cod. proc. civ. e 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973, sostenendo che la responsabilità solidale e personale delricorrente rispetto all’obbligazione tributaria dell’associazione nonpoteva essere fatta valere attraverso una cartella di pagamentoemessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 manecessitava l’emissione di un avviso di accertamento esplicitamentemotivato sul punto.4. In estrema sintesi, va accolto il primo motivo di ricorso,assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va cassata con riferimentoal motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado del Lazio per nuovo esame e per la regolamentazione dellespese processuali del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversaNumero registro generale 7493/2022Numero sezionale 8837/2025Numero di raccolta generale 8891/2026Data pubblicazione 09/04/2026composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma in data 16 dicembre 2025.La PresidenteAngelina-Maria PERRINO
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