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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 18759/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 aprile 2021 il Tribunale di Vincenza ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Arzignano il 25 marzo 2019) e lo ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di mesi nove di arresto ed C 3.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali.

All'imputato sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e della confisca del veicolo targato [OSCURATO:TARGA].

2. Contro la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. chiedendone l'annullamento nella parte in cui ha applicato all'imputato la sospensione temporanea della patente di guida in luogo della revoca, imposta, invece, dall'art. 186 comma 2 bis cod. strada.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della patente di guida.

4. Il ricorso è fondato.

5. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 1 lett. c) e comma 2 bis cod. strada.

Dalla lettura della sentenza emerge che il tasso alcolemico, accertato con esami del sangue e delle urine, era di 4,05 g/I e che Kumar perse il controllo del veicolo andando a collidere con due auto in sosta sul lato destro della carreggiata.

L'art. 186 comma 2 bis cod. strada prevede che la patente di guida sia «sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI» qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I.

Nel caso di specie, dunque, la patente di guida rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere revocata e non sospesa per la durata di anni due come è stato disposto nella sentenza impugnata.

6. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 20 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I) cod. proc. pen. disponendo - in luogo della sospensione della patente di guida per la durata di anni due - la revoca della patente di guida.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida che elimina; applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Così deciso il 4 maggio 2022 _ [OSCURATO:PERSONA] ,Il Presidente L Vìgnalle ì,/n..atel / ' '--' K DEPOSITATO U'1 CANC

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI VENEZIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di VICENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della patente di guida [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 aprile 2021 il Tribunale di Vincenza ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 2 lett. c) e comma 2 bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (commesso in Arzignano il 25 marzo 2019) e lo ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante, alla pena di mesi nove di arresto ed C 3.000,00 di ammenda oltre al pagamento delle spese processuali. All'imputato sono state applicate le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida per la durata di anni due e della confisca del veicolo targato [OSCURATO:TARGA]. 2. Contro la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. chiedendone l'annullamento nella parte in cui ha applicato all'imputato la sospensione temporanea della patente di guida in luogo della revoca, imposta, invece, dall'art. 186 comma 2 bis cod. strada. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la revoca della patente di guida. 4. Il ricorso è fondato. 5. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 186 comma 1 lett. c) e comma 2 bis cod. strada. Dalla lettura della sentenza emerge che il tasso alcolemico, accertato con esami del sangue e delle urine, era di 4,05 g/I e che Kumar perse il controllo del veicolo andando a collidere con due auto in sosta sul lato destro della carreggiata. L'art. 186 comma 2 bis cod. strada prevede che la patente di guida sia «sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI» qualora, per il conducente che provochi un incidente stradale, sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/I. Nel caso di specie, dunque, la patente di guida rilasciata a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere revocata e non sospesa per la durata di anni due come è stato disposto nella sentenza impugnata. 6. La sentenza pronunciata dal Tribunale di Vicenza il 20 aprile 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I) cod. proc. pen. disponendo - in luogo della sospensione della patente di guida per la durata di anni due - la revoca della patente di guida. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'applicazione della sospensione della patente di guida che elimina; applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Così deciso il 4 maggio 2022 _ [OSCURATO:PERSONA] ,Il Presidente L Vìgnalle ì,/n..atel / ' '--' K DEPOSITATO U'1 CANC
Sentenza Cassazione n. 18759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris