Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 833/2026
ECLI:EU:C:2026:73
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0619
SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
5 febbraio 2026 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Regolamento (UE) n. 833/2014 – Articolo 3
decies
, paragrafi 1 e 3
bis quinquies
– Allegato XXI – Divieto di importare nell’Unione europea beni che generano introiti significativi per la Federazione russa – Importazione di un veicolo»
Nella causa C‑619/24,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal [OSCURATO:PERSONA] (tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 4 settembre 2024, pervenuta in cancelleria il 23 settembre 2024, nel procedimento
JG
contro
[OSCURATO:PERSONA],
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta da M.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, J. Passer, E. Regan, D. Gratsias (relatore) e B. Smulders, giudici,
avvocato generale: L. Medina
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per JG, da H. Nehm, Rechtsanwalt;
–
per il governo tedesco, da J. Möller e P.E. Wagner, in qualità di agenti;
–
per il governo ceco, da K. Najmanová, M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e M.H.S. Gijzen, in qualità di agenti;
–
per la Commissione europea, da M. Carpus-Carcea e M. Kellerbauer, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocata generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU 2014, L 229, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022 (
GU 2022, L 111, pag. 1
), e dell’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis
quinquies
, del regolamento n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU 2014, L 229, pag. 1
), come modificato dal regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023 (GU L, 2023/2878).
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra JG, cittadino russo residente a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) e l’[OSCURATO:PERSONA] (Ufficio doganale principale di [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: l’«ufficio doganale») in merito al sequestro da parte di quest’ultimo di un autoveicolo usato acquistato in Russia da JG e successivamente introdotto nel territorio tedesco.
Contesto normativo
Decisione 2014/512/PESC
3
L’articolo 4
duodecies
della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU 2014, L 229, pag. 13
), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/578 del Consiglio, dell’8 aprile 2022 (
GU 2022, L 111, pag. 70
) ai paragrafi 1 e 6 dispone quanto segue:
«1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione [europea], direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
(…)
6. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo».
Decisione 2022/578
4
Il considerando 6 della decisione 2022/578 enuncia quanto segue:
«In vista della gravità della situazione e in risposta all’aggressione militare russa nei confronti dell’Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. (…) Si dovrebbe inoltre limitare le esportazioni di carboturbi e altri beni verso la Russia, nonché introdurre ulteriori restrizioni all’importazione di taluni beni esportati o provenienti dalla Russia, compresi il carbone e altri combustibili fossili solidi. (…)».
Regolamento n. 833/2014
5
Ai sensi del considerando 2 del regolamento n. 833/2014:
«Il 22 luglio 2014 il Consiglio [dell’Unione europea] ha concluso che, qualora la Russia non risponda alle richieste formulate nelle conclusioni del Consiglio europeo del 27 giugno 2014 e nelle conclusioni del Consiglio del 22 luglio, si tiene pronto a introdurre senza indugio un pacchetto di ulteriori misure restrittive significative. Si ritiene pertanto opportuno applicare misure restrittive supplementari onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi. Le misure in questione saranno riesaminate periodicamente e potranno essere sospese o revocate, oppure integrate da altre misure restrittive, alla luce degli sviluppi in loco».
6
L’articolo 3
decies
, che è stato inserito in tale regolamento dal regolamento 2022/576, dispone quanto segue:
«1. È vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell’allegato XXI, che generano introiti significativi per la Russia consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina».
7
Il paragrafo 3
bis
, che è stato aggiunto a tale articolo 3
decies
del regolamento n. 833/2014 dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 (
GU 2022, L 259
I, pag. 3) prevede quanto segue:
«Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica agli acquisti in Russia necessari al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o destinati all’uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti».
8
I paragrafi da 3
bis bis
a 3
bis quinquies
, che sono stati inseriti a detto articolo 3
decies
del regolamento n. 833/2014 dal regolamento 2023/2878, enunciano quanto segue:
«3
bis bis
. Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l’importazione di beni destinati all’uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell’Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita.
3
bis ter
. Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’ingresso nell’Unione di un veicolo che rientri nel codice (…) 8703 [della nomenclatura combinata, NC] non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.
3
bis quater
Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all’ingresso nell’Unione di autoveicoli che rientrano nel codice (…) 8703 [della NC], a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l’uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.
3
bis quinquies
. Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato membro.
(…)».
9
L’allegato XXI del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/1904, intitolato «Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3
decies
», conteneva, nella sezione B, sotto al codice 8703 della NC, la descrizione seguente:
«Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di [meno di] 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa (escl. autoveicoli della voce 8702)».
Regolamento 2022/576
10
Il considerando 2 del regolamento 2022/576 enuncia quanto segue:
«Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure di cui alla decisione 2014/512/PESC del Consiglio».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
11
Il 27 gennaio 2023, il ricorrente nel procedimento principale, cittadino russo residente a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), ha acquistato in Russia un autoveicolo usato, che ha fatto immatricolare a suo nome in Russia e con il quale, l’11 maggio 2023, si è recato in Polonia. Dal territorio di detto Stato membro, tale veicolo, privo di targa d’immatricolazione, è stato trasportato su un rimorchio fino a [OSCURATO:PERSONA].
12
Il 28 agosto 2023, il ricorrente nel procedimento principale ha dichiarato il veicolo in questione presso l’ufficio doganale per un valore in dogana di EUR 50390,71, al fine di immetterlo in libera pratica. Con decisione del medesimo giorno, l’ufficio doganale ha sequestrato il veicolo in questione e ha invalidato la dichiarazione in dogana per il motivo che l’importazione di quest’ultimo era vietata dall’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576.
13
Poiché l’ufficio doganale ha respinto il reclamo presentato dal ricorrente nel procedimento principale per il medesimo motivo richiamato al punto precedente, quest’ultimo ha presentato un ricorso vertente sulla decisione di sequestro del veicolo in questione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio. A sostegno di tale ricorso, il ricorrente nel procedimento principale fa valere che il veicolo in questione si trovava nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, cosicché poteva essere immatricolato in uno Stato membro in forza dell’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2023/2878. A suo avviso, tale disposizione non riguarda soltanto i veicoli che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 3
decies
, paragrafi 3
bis ter
e 3
bis quater
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2023/2878. In ogni caso, il ricorrente nel procedimento principale ritiene che l’importazione del veicolo in questione non generi introiti significativi per la Federazione russa, per cui l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, non osterebbe a tale importazione.
14
Secondo il giudice del rinvio, l’esito del ricorso nel procedimento principale dipende, in primo luogo, dalla questione se l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, debba essere interpretato nel senso che il divieto di acquistare, importare o trasferire, nell’Unione, beni elencati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/1904, si applica soltanto qualora sia possibile stabilire che i beni in questione generano introiti significativi per la Federazione russa consentendole in tal modo di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
15
In caso di risposta negativa alla prima questione, secondo il giudice del rinvio, occorrerebbe esaminare, in secondo luogo, se l’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2023/2878, debba essere interpretato nel senso che la possibilità di immatricolare un veicolo presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 sussiste anche per un veicolo che non rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 3
decies
, paragrafi 3
bis ter
o 3
bis quater
, di tale regolamento e la cui importazione o trasferimento nell’Unione siano vietati ai sensi dell’articolo 3
decies
, paragrafo 1, di detto regolamento, come modificato dal regolamento 2022/576, cosicché l’autorità doganale competente dovrebbe revocare il sequestro del veicolo in questione.
16
Alla luce di tali circostanze, il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale tributario di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento [n. 833/2014], come modificato dal [regolamento 2022/576] debba essere interpretato nel senso che il divieto di importazione o di trasferimento dei beni elencati nell’allegato XXI [del regolamento n. 833/2014] si applica solo qualora sia possibile stabilire che il bene in questione genera introiti significativi per la [Federazione russa] consentendole in tal modo di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
2)
In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale, se l’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento [n. 833/2014], come modificato dal regolamento [2023/2878] debba essere interpretato nel senso che l’immatricolazione consentita da tale articolo per un veicolo presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 si applica anche a un veicolo che non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 3
decies
, paragrafi 3
bis ter
o 3
bis quater
del regolamento (UE) n. 833/2014 e la cui importazione o trasferimento nell’Unione sono vietati ai sensi dell’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del medesimo regolamento e che, nonostante tale divieto, l’autorità doganale competente deve revocare il sequestro del veicolo in questione».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
17
Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, debba essere interpretato nel senso che il divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento, nell’Unione, che tale disposizione prevede, si applica a qualsiasi bene rientrante nell’ambito dei codici della NC citati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/1904, senza che sia necessario verificare, per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l’acquisto, l’importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa.
18
Per quanto riguarda la portata dell’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, è necessario ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, occorre, per l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, tener conto non soltanto dei termini della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenze del 17 novembre 1983, Merck,
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
, e del 13 marzo 2025, PKK/Consiglio,
C‑72/23 P
,
EU:C:2025:182
, punto
51
e giurisprudenza citata).
19
Per quanto riguarda i termini di tale disposizione, quest’ultima enuncia che è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni, elencati nell’allegato XXI del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/1904, che generano introiti significativi per la Federazione russa consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina.
20
Orbene, nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio evoca disparità tra le diverse versioni linguistiche di tale disposizione.
21
In particolare, come rileva tale giudice, le versioni in lingua tedesca e neerlandese di detta disposizione possono essere intese nel senso che, per rientrare nell’ambito di applicazione del divieto previsto alla medesima disposizione, un’operazione vertente sui beni elencati nell’allegato XXI del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/1904, deve, in aggiunta, generare concretamente introiti per la Federazione russa. Al contrario, altre versioni linguistiche, quali quelle in lingua spagnola, inglese e francese non possono essere oggetto di una siffatta interpretazione.
22
A tale riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, la formulazione utilizzata in una delle versioni linguistiche di una disposizione del diritto dell’Unione non può essere l’unico elemento a sostegno dell’interpretazione di questa disposizione, né si può attribuire ad essa un carattere prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Le disposizioni del diritto dell’Unione devono infatti essere interpretate e applicate in modo uniforme, alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di divergenza tra le diverse versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (sentenze del 27 ottobre 1977, Bouchereau,
30/77
,
EU:C:1977:172
, punto
14
, e del 27 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA],
C‑567/24
,
EU:C:2025:920
, punto
23
).
23
Pertanto, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, la Corte ha già avuto l’occasione di ricordare che il regolamento n. 833/2014 mira, conformemente all’articolo 215 TFUE, all’adozione delle misure necessarie per conferire efficacia alla decisione 2014/512 (sentenza del 28 marzo 2017, Rosneft,
C‑72/15
,
EU:C:2017:236
, punto
141
), come risulta altresì dal considerando 2 del regolamento 2022/576. A tale titolo, l’articolo 4
duodecies
, paragrafo 1, della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2022/578, dispone che è vietato acquistare, importare o trasferire nell’Unione, direttamente o indirettamente, se sono originari della Russia o sono esportati dalla Russia, i beni che generano introiti significativi per la Federazione russa consentendole di intraprendere azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Peraltro, il paragrafo 6 di tale articolo 4
duodecies
enuncia che «l’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente articolo».
24
Dalle disposizioni di detto articolo 4
duodecies
risulta che, nell’ambito del regime introdotto da tale articolo, l’Unione è competente a determinare i prodotti il cui acquisto, importo o trasferimento devono essere considerati all’origine di introiti significativi per la Federazione russa e, pertanto, rientranti nell’ambito di applicazione del divieto di cui all’articolo 4
duodecies
, paragrafo 1, della decisione 2014/512, come modificata dalla decisione 2022/578, nonché all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576.
25
Di conseguenza, l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, nell’Unione, di un bene soltanto qualora, considerata individualmente, una siffatta operazione generi introiti significativi per la Federazione russa. Tale disposizione vieta l’insieme delle operazioni vertenti su uno dei beni elencati nell’allegato XXI del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/1904.
26
Tale interpretazione è corroborata dalle eccezioni al divieto previsto all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, che risultano dall’inserimento, a tale articolo 3
decies
, di un paragrafo 3
bis
dal regolamento 2022/1904, e dei paragrafi 3
bis bis
e 3
bis ter
dal regolamento 2023/2878. Infatti, ai sensi della prima di tali eccezioni, il divieto previsto all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, non si applica, in particolare, agli acquisti in Russia che sono necessari all’uso personale dei cittadini degli Stati membri e dei loro familiari diretti. Analogamente, le altre eccezioni consentono alle autorità competenti degli Stati membri di consentire, da un lato, l’importazione di beni che sono destinati all’uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell’Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e che sono manifestamente non destinati alla vendita, nonché, dall’altro lato, l’ingresso nell’Unione di un veicolo non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.
27
Orbene, se il divieto stabilito all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/576, si applicava soltanto qualora l’acquisto, l’importazione o il trasferimento in questione, considerati individualmente, fosse tale da generare, viste le sue particolari caratteristiche, introiti significativi per la Federazione russa, non sarebbe necessario prevedere tali eccezioni. Infatti, queste ultime riguardano, da un lato, beni acquistati in Russia che sono necessari all’uso personale delle persone fisiche interessate. Tale esigenza sottolinea che si tratta di beni che sono considerati indispensabili a tal riguardo, escludendo qualsiasi bene di lusso o di valore superiore alla media che possa, per tale motivo, generare siffatti introiti. Dall’altro lato, i beni considerati da dette eccezioni devono appartenere a persone fisiche interessate e l’importazione di questi ultimi si limita ai loro effetti personali e a beni che non sono manifestamente destinati alla vendita. Ne consegue che tali eccezioni vertono su operazioni che, per loro stessa natura, non sono in grado di generare siffatti introiti.
28
Un’interpretazione secondo la quale il divieto previsto all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, si applica a tutti i beni elencati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/1904, senza che sia necessario verificare, per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l’acquisto, l’importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa è inoltre corroborata dalla finalità perseguita dalla normativa in cui tale disposizione si inserisce.
29
Infatti, dal considerando 2 del regolamento n. 833/2014 emerge che tale regolamento ha come scopo di applicare misure restrittive supplementari «onde aumentare i costi delle azioni intraprese dalla Russia per compromettere l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e onde promuovere una soluzione pacifica della crisi».
30
Peraltro, come rammentato al precedente punto 23 della presente sentenza, il regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, mira all’adozione delle misure necessarie per conferire efficacia alla decisione 2014/512. A tal riguardo, occorre osservare che, secondo il considerando 6 della decisione 2022/578, la quale ha modificato tale decisione 2014/512, occorreva, in vista della gravità della situazione e in risposta all’aggressione militare della Federazione russa nei confronti dell’Ucraina, introdurre ulteriori misure restrittive relative, in particolare, all’introduzione di «ulteriori restrizioni all’importazione di taluni beni esportati o provenienti dalla Russia».
31
Orbene, l’applicazione del divieto previsto all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/576, a qualsiasi bene rientrante nei codici della NC citati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/1904, è atto a perseguire, in modo efficace, siffatti obiettivi, mentre la realizzazione di questi ultimi sarebbe, al contrario, compromessa se tale applicazione fosse subordinata alla constatazione che il prodotto in questione, considerato individualmente, genera introiti significativi per la Federazione russa.
32
Sulla base delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576, deve essere interpretato nel senso che il divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento, nell’Unione, che tale disposizione prevede, si applica a qualsiasi bene rientrante nell’ambito dei codici della NC citati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento 2022/1904, senza che sia necessario verificare, per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l’acquisto, l’importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa.
Sulla seconda questione
33
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2023/2878, debba essere interpretato nel senso che la facoltà di immatricolare, in uno Stato membro, un veicolo già presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, prevista da tale disposizione, si applichi anche ai veicoli che, alla medesima data, si trovano in tale territorio in violazione del divieto di cui all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576.
34
Occorre rilevare, a tal riguardo, che l’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2023/2878, non mira a introdurre un’eccezione al divieto previsto a tale articolo 3
decies
, paragrafo 1. Infatti, dalla medesima formulazione di tale paragrafo 3
bis quinquies
emerge che quest’ultimo riguarda unicamente l’immatricolazione di un veicolo e non l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di quest’ultimo nell’Unione.
35
Ne risulta che la facoltà riconosciuta da tale articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, per quanto riguarda l’immatricolazione dei veicoli già presenti nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, può, in ogni caso, applicarsi soltanto nei confronti dei veicoli la cui presenza in tale territorio non risulta da una violazione del divieto di cui all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576.
36
Sulla base di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2023/2878, deve essere interpretato nel senso che la facoltà di immatricolare, in uno Stato membro, un veicolo già presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, prevista da detta disposizione, non si applica ai veicoli che, a tale medesima data, si trovavano in tale territorio in violazione del divieto di cui all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576.
Sulle spese
37
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1)
L’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/576 del Consiglio, dell’8 aprile 2022,
deve essere interpretato nel senso che:
il divieto di acquisto, di importazione o di trasferimento, nell’Unione europea, che tale disposizione prevede, si applica a qualsiasi bene rientrante nell’ambito dei codici della nomenclatura combinata citati nell’allegato XXI di tale regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2022/1904 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, senza che sia necessario verificare per ciascuna operazione, considerata individualmente, se l’acquisto, l’importazione o il trasferimento in questione generi introiti significativi per la Federazione russa.
2)
L’articolo 3
decies
, paragrafo 3
bis quinquies
, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento (UE) 2023/2878 del Consiglio, del 18 dicembre 2023,
deve essere interpretato nel senso che:
la facoltà di immatricolare, in uno Stato membro, un veicolo già presente nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023, prevista da detta disposizione, non si applica ai veicoli che, a tale medesima data, si trovavano in tale territorio in violazione del divieto di cui all’articolo 3
decies
, paragrafo 1, del regolamento n. 833/2014, come modificato dal regolamento 2022/576.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il tedesco.