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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21062/2022

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ciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28014/2018cR.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati – [OSCURATO:PERSONA]” in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 14 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi –IVA Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria region ale della Lombardia, n. 797/19/18, depositata in data 26 febbraio 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 22 giugno 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con cui veniva accertato un maggior reddito d’impresa, con ripresa di maggiore IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per avere la contribuente omesso di dichiarare maggiori provvigioni percepite per conto del preponente [OSCURATO:SOCIETA] S.A., società avente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].

L’Ufficio contestava, inoltre, di avere omesso di versare l’IVA sulle suddette operazioni, in quanto territorialmente rilevanti ai fini dell’imposizione indiretta e non anche non imponibili a termini dell’art. 9, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali).

2. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente in relazione alla ripresa per imposte dirette.

3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che le prestazioni di serv izio oggetto di ripresa hanno avuto rilevanza territoriale in Italia, in quanto rese a committente con stabile organizzazione in Italia e operante esclusivamente in Italia per mezzo la suddetta stabile organizzazione.

4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità del recupero ai fini IVA.

Evidenzia la ricorrente l’erroneità dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in relazione al fatto che la proponente del contribuente avesse stabile organizzazione in Italia, laddove la questione rilevante nel caso di specie sarebbe quella di verificare se le prestazioni fossero state rese a favore di committenti non residenti, come nella specie.

Osserva parte ricorrente come risulti del tutto irrilevante la questione della esterovestizione del preponente, posto che il committente (e preponente) era il terzo [OSCURATO:SOCIETA]., società di diritto sammarinese, circostanza dalla quale conseguirebbe la non debenza dell’IVA.

2. Ilricorso è inammissibile, in quanto tende – sotto la deduzione di un vizio di violazione di legge –a una diversa ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito.

Il giudice di appello ha, difatti, accertato (come indicato in narrativa), con accertamento in fatto qui non censurabile, che nel caso di specie non ricorre una prestazione a beneficio di un contribuente non residente con stabile organizzazione in Italia.

Il giudice di appello ha, difatti, accertato in fatto che le prestazioni sono state effettivamente rese, a dispetto di quanto indicato in fattura, a beneficio di una società «con stabile organizzazione in Italia, come accertato non solo dall’Ufficio, ma anche dalla GdF e dall’autorità giudiziaria penale, che hanno evidenziato come la [OSCURATO:SOCIETA]., pur avente sede legale nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], operava di fatto esclusivamente in Italia (…)».

L’accertamento, poi, è stato esteso – come emerge dalla sentenza impugnata - alla irrilevanza del dato contrattuale, secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite nei confronti di soggetto diverso dalla società [OSCURATO:SOCIETA], avendo accertato il giudice di appello che era stata la [OSCURATO:SOCIETA] S.A., in qualità di preponente, a eseguire i pagamenti nei confronti della contribuente.

Si evidenzia, peraltro, che questa Corte ha già ritenuto inammissibili analoghe censure attinenti ad altri agenti della «galassia [OSCURATO:SOCIETA]», ritenendo che - ove sia stata esclusa in fatto la circostanza che l'attività di intermediazione sia afferente ad operazioni internazionali- vi sia stato « un accertamento in fatto in ordine alla nazionalità delle stesse: accertamento che non può essere messo in discussione con la proposizione di censure di violazione di legge» (Cass., Sez.

V, 24 febbraio 2022, n. 6286; Cass., Sez.

V, 2 febbraio 2022, n. 3251; Cass., Sez.

V, 3 luglio 2021, n. 18884; conf.

Cass., Sez.

V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109; Cass., Sez.

V, 24 agosto 2018, n. 21099).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciatola seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28014/2018cR.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ), rappresentat o e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso il loro studio “[OSCURATO:PERSONA] e Associati – [OSCURATO:PERSONA]” in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 14 –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi –IVA Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria region ale della Lombardia, n. 797/19/18, depositata in data 26 febbraio 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 22 giugno 2022 ai sensi dell’art. 23, comma 8 - bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, d.l. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15, non essendo stata fatta richiesta di discussione orale; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso peril rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Risulta dalla sentenza impugnata che la contribuente [OSCURATO:PERSONA], svolgente attività di agente di commercio, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2011, con cui veniva accertato un maggior reddito d’impresa, con ripresa di maggiore IRPEF, IRAP e IVA, oltre sanzioni, per avere la contribuente omesso di dichiarare maggiori provvigioni percepite per conto del preponente [OSCURATO:SOCIETA] S.A., società avente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]. L’Ufficio contestava, inoltre, di avere omesso di versare l’IVA sulle suddette operazioni, in quanto territorialmente rilevanti ai fini dell’imposizione indiretta e non anche non imponibili a termini dell’art. 9, primo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali). 2. La CTP di Pavia ha parzialmente accolto il ricorso della contribuente in relazione alla ripresa per imposte dirette. 3. La CTR della Lombardia, con sentenza in data 26 febbraio 2018, ha rigettato l’appello della contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello – per quanto qui rileva – che le prestazioni di serv izio oggetto di ripresa hanno avuto rilevanza territoriale in Italia, in quanto rese a committente con stabile organizzazione in Italia e operante esclusivamente in Italia per mezzo la suddetta stabile organizzazione. 4. Propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a un motivo, cui resiste l’Ufficio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si censura, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7-ter d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui la sentenza impugnata ha confermato la legittimità del recupero ai fini IVA. Evidenzia la ricorrente l’erroneità dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello in relazione al fatto che la proponente del contribuente avesse stabile organizzazione in Italia, laddove la questione rilevante nel caso di specie sarebbe quella di verificare se le prestazioni fossero state rese a favore di committenti non residenti, come nella specie. Osserva parte ricorrente come risulti del tutto irrilevante la questione della esterovestizione del preponente, posto che il committente (e preponente) era il terzo [OSCURATO:SOCIETA]., società di diritto sammarinese, circostanza dalla quale conseguirebbe la non debenza dell’IVA. 2. Ilricorso è inammissibile, in quanto tende – sotto la deduzione di un vizio di violazione di legge –a una diversa ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito. Il giudice di appello ha, difatti, accertato (come indicato in narrativa), con accertamento in fatto qui non censurabile, che nel caso di specie non ricorre una prestazione a beneficio di un contribuente non residente con stabile organizzazione in Italia. Il giudice di appello ha, difatti, accertato in fatto che le prestazioni sono state effettivamente rese, a dispetto di quanto indicato in fattura, a beneficio di una società «con stabile organizzazione in Italia, come accertato non solo dall’Ufficio, ma anche dalla GdF e dall’autorità giudiziaria penale, che hanno evidenziato come la [OSCURATO:SOCIETA]., pur avente sede legale nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], operava di fatto esclusivamente in Italia (…)». L’accertamento, poi, è stato esteso – come emerge dalla sentenza impugnata - alla irrilevanza del dato contrattuale, secondo cui le prestazioni sarebbero state eseguite nei confronti di soggetto diverso dalla società [OSCURATO:SOCIETA], avendo accertato il giudice di appello che era stata la [OSCURATO:SOCIETA] S.A., in qualità di preponente, a eseguire i pagamenti nei confronti della contribuente. Si evidenzia, peraltro, che questa Corte ha già ritenuto inammissibili analoghe censure attinenti ad altri agenti della «galassia [OSCURATO:SOCIETA]», ritenendo che - ove sia stata esclusa in fatto la circostanza che l'attività di intermediazione sia afferente ad operazioni internazionali- vi sia stato « un accertamento in fatto in ordine alla nazionalità delle stesse: accertamento che non può essere messo in discussione con la proposizione di censure di violazione di legge» (Cass., Sez. V, 24 febbraio 2022, n. 6286; Cass., Sez. V, 2 febbraio 2022, n. 3251; Cass., Sez. V, 3 luglio 2021, n. 18884; conf. Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, nn. 8108, 8109; Cass., Sez. V, 24 agosto 2018, n. 21099). 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 1.400,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
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