CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 12785/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36660-2019 proposto da: W.T.C. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio legale BONELLIEREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 67, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente inicidentale - contro W.T.C. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36660/2019 Numero sezionale 3705/2022 Numero di raccolta generale 12785/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 39, presso lo studio legale BONELLI-EREDE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente al ricorrente incidentale nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] D.G.L.C. - [OSCURATO:PERSONA] E MARCHI (UIBM); - intimata - avverso la sentenza n. 34/2019 della [OSCURATO:PERSONA] I PROVVEDIMENTI DELL'[OSCURATO:PERSONA] E MARCHI, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/4/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. …………………… Rilevato che: -la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’[OSCURATO:PERSONA] e Marchi, con sentenza n.34/2019, depositata in data 2/10/2019, ha respinto le impugnazioni proposte dalla italiana WTC [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito, WTC Italy, associata della WTC-USA, associazione no profit di rilievo interazionale) avverso due decisioni dell’UIBM, che avevano parzialmente accolto le separate opposizioni proposte dalla [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito, WTC-USA) avverso le domande della WTC Italy del 24/12/2014 di registrazione dei marchi figurativi «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», accompagnati dalla raffigurazione di tre planisferi relativamente alle classi nn. 35,36,38,41,42, 45, per essere i segni registrati anteriormente dall’opponente (marchi nazionali, registrati nel 1993, 1998, Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 7-04-2022 -2- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36660/2019 Numero sezionale 3705/2022 Numero di raccolta generale 12785/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 2009, 2014 e 2015) confondibili, ex art. 12, comma 1 lett. d), c.p.i., con quelli oggetto di domande di registrazione della società italiana per le stesse classi merceologiche; -in particolare, la Commissione ha sostenuto che era corretta la valutazione, espressa dall’Ufficio, in ordine al concreto rischio di confusione tra il marchio nazionale n. «0000757352», registrato dalla opponente, e quelli domandati dalla società italiana, avuto riguardo alla componente denominativa costituente il nucleo essenziale del segno, del tutto identico a quello dell’opponente, non essendo sufficiente ad eliminare il rischio di confusione la sola aggiunta del nome della citta di Milano, in italiano ed in inglese, oltre all’identità o affinità delle classi merceologiche, e non potendo, in quella sede di concessione, in via amministrativa, del marchio e di esame dell’opposizione avverso la decisione dell’UIBM, rilevare l’asserita carenza di novità dei segni dell’opponente, perché anticipati da marchi («WTC-[OSCURATO:PERSONA]» ed il marchio «[OSCURATO:PERSONA]», accompagnati dalla raffigurazione dei tre planisferi), depositati in Italia dalla WTC Italy, sin dal 1979, potendo ciò eventualmente venire in considerazione nel giudizio, avviato dinanzi al giudice ordinario, per contestare la validità dei marchi a suo tempo registrati dall’opponente società statunitense; la Commissione ha poi rilevato che, non avendo l’opponente originaria proposto ricorso incidentale, non poteva essere esaminato l’altro motivo di opposizione, fondato sulla presunta mancanza di consenso della titolare dei diritti sulla parte denominativa «[OSCURATO:PERSONA]» alla registrazione dei segni, ex art. 8, comma 3, c.p.i.; -avverso la suddetta pronuncia, comunicata il 7/10/2019, la WTC [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato il 6/12/2019, affidato ad un motivo, nei Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 7-04-2022 -3- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36660/2019 Numero sezionale 3705/2022 Numero di raccolta generale 12785/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 confronti di [OSCURATO:PERSONA]. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato in un motivo, notificato il 14/1/2020) e del Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] (che non svolge difese); la ricorrente principale ha replicato con controricorso all’avverso ricorso incidentale condizionato. -la ricorrente principale lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 176, comma 5, c.p.i., 12, comma 1 lett.d), c.p.i., per avere la Commissione ritenuto irrilevanti, ai fini della propria decisione, le anteriorità di WTC Italy, così ingiustamente limitando le verifiche in materia di novità da parte dell’UIBM, in fase di registrazione del segno distintivo, pure in relazione ad elementi agevolmente accertabili su base esclusivamente documentale e senza complessi accertamenti; -la controricorrente propone ricorso incidentale condizionato, in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, per violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.112 c.p.c., laddove la Commissione ha omesso di rilevare che essa WTC Usa aveva proposto, come poteva evincersi tanto dal corpo delle memorie depositate il 3/6/2019, quanto dalle conclusioni, ricorso incidentale, con riferimento al secondo motivo di opposizione alla registrazione, di cui all’art.8, comma 3, c.p.i., in relazione alla quale essa era rimasta soccombente nella decisione dell’UIBM; - fissata la trattazione della causa, a seguito di proposta notificata, ex art.380 bis c.p.c., in adunanza camerale del 15/6/2021, le parti depositavano istanza congiunta del 9/6/2021 di rinvio, avendo avviato concrete trattative volte a dirimere la controversia tra le stesse (pende, peraltro, altro giudizio in cassazione, iscritto al N.R.G. 12395/2020, avente Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 7-04-2022 -4- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36660/2019 Numero sezionale 3705/2022 Numero di raccolta generale 12785/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 ad oggetto altra sentenza, n. 48/2019, emessa dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, in relazione ad opposizione della [OSCURATO:PERSONA] avverso la registrazione di altri due marchi da parte dell’associata italiana), con cessione dei marchi di titolarità della WTC Italia alla società di diritto statunitense; -la causa veniva quindi rinviata a N.R. e, non essendo successivamente pervenuto in Cancelleria un atto di rinuncia o di richiesta di cessazione della materia del contendere, veniva disposta nuova trattazione con il rito camerale di cui all'art. 380-bis c.p.c.; Ritenuto che: -le parti hanno depositato istanza congiunta in data 1°/04/2022, notificata anche all’UIBM, di cessazione della materia del contendere, avendo dichiarato di avere raggiunto, in data 31/3/2022, un accordo volto a dirimere tutte le controversie tra le stesse (anche in relazione all’ altro giudizio in cassazione, iscritto al N.R.G. 12395/2020, avente ad oggetto altra sentenza, n. 48/2019, emessa dalla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM, in relazione ad opposizione della [OSCURATO:PERSONA] avverso la registrazione di altri due marchi da parte dell’associata italiana), con cessione dei marchi di titolarità della WTC Italia alla società di diritto statunitense; - deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere, essendo sopravvenuta una situazione che ha eliminato la ragione del contendere delle parti, facendo venire meno l’interesse ad agire ed a contraddire (Cass.13109/2012; Cass. 15632/2013; Cass. 15164/2017); -l'esito del ricorso giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione; Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 7-04-2022 -5- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 36660/2019 Numero sezionale 3705/2022 Numero di raccolta generale 12785/2022 Data pubblicazione 21/04/2022 -non deve disporsi il pagamento del doppio contributo. Infatti in tema di impugnazioni, la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (Cass., n. 19464/2014; Cass., n. 13636/2015; Cass., n. 3542/2017; Cass., n. 14267/2017). P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere e integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] L.C.G. Ric. 2019 n. 36660 sez. M1 - ud. 7-04-2022 -6- F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f