CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16390/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I.V.A.nr 04737811002, in persona del Direttore Generale dott. NarcisoMostarda, el.te dom.to in [OSCURATO:PERSONA] degli Strozzi 33 (studioMenicucci) nonché in Anzio, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] (VEA 00167 CF. [OSCURATO:PERSONA] 59M26 H501O; indirizzo mailavv.g.fiorillo @ legalmail.it) che la rappresenta e difende per delega eprocura speciale in calce al ricorso e deliberazione del D.G. esecutiva aisensi di legge.[OSCURATO:SOCIETA]. – Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il FactoringS.p.A., (P.IVA 1199150001) con sede in Milano, [OSCURATO:PERSONA], 20 C.F. enumero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 06195820151, inpersona del presidente e legale rappresentante pro tempore Rag. CarloRe, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] 74B47H501H, posta elettronica certificata alessiamelchiorri @ordineavvocatiroma.org [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domiciliataNumero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 50 (fax n. 06-94534874), invirtù di procura speciale in calce al controricorso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 1007 depositata il 9febbraio 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Velletri – adito dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. quale cessionariadi crediti vantati da [OSCURATO:SOCIETA]. per prestazioni sanitarie di “ricovero e curaad acuti” rese tra gennaio 2001 ed ottobre 2002 – condannava laconvenuta [OSCURATO:PERSONA] H al pagamento di euro 3.602.778,52, oltre agliinteressi moratori al tasso legale dal 13 dicembre 2005.Il tribunale escludeva invece gli interessi richiesti dalla Ubi al saggioprevisto nell’accordo siglato il 29 marzo 1990 tra la Regione Lazio el’[OSCURATO:PERSONA] (AIOP), gli interessi al saggiodel d.lgs. n° 231/2002, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma,cod. civ., la mora ex re e l’anatocismo.2.- Su impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma con lasentenza indicata in intestazione riformava parzialmente la primapronuncia.Preliminarmente la Corte osservava che nella comparsa conclusionale Ubiaveva dato atto del pagamento del capitale, sicché le questionicontroverse erano limitate agli accessori del credito.Nel merito, riteneva che Ubi avesse diritto al pagamento degli interessi alsaggio previsto dall’accordo tra Regione ed AIOP.Confermava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso gliinteressi ex d.lgs. 231/2002.Dichiarava assorbita la richiesta di interessi di mora al tasso legale.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026La Corte, inoltre, riteneva (contrariamente a quanto statuito dal Tribunale)che gli interessi dovessero decorrere dalla precedente data del 7 marzo2003, data di notifica alla ASL della cessione di crediti, che conteneva unaintimazione a pagare.Infine, il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ., esclusodal primo giudice, era riconoscibile in via presuntiva in misura pari almaggior importo tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Statocon scadenza non superiore a dodici mesi e gli interessi legali, conesclusione, tuttavia, di un danno ancora maggiore reclamato da Ubi, manon dimostrato in concreto.3.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’ASL Roma6, affidando il gravame a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] con controricorso illustrato da memoria, nel quale concludeper la reiezione dell’impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in [OSCURATO:PERSONA] aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo l’ASL deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1224, 1219, secondo comma, n° 3), 1182, 1322, 1362, 1363 e 1370cod. civ. per aver riconosciuto ad Ubi gli interessi al saggio previstodall’Accordo 29 marzo 1990, tra Regione ed AIOP.Premette la ricorrente che nell’accordo predetto era stabilito che per icrediti maturati dal 1° gennaio 1990, in caso di pagamento oltre novantagiorni dalla data di presentazione delle fatture, sarebbero stati riconosciutialle Case di cura private convenzionate, da parte della USL ed a carico delfondo sanitario regionale, gli interessi al saggio fissato dalla legge reg.Lazio n° 22/1989 art. 53 dell’allegato A (recte: “B”) per i fornitori diservizi delle USL, ma limitatamente a quelle strutture private che avesserorinunciato ad azioni legali, in corso e future, per il ritardo nei pagamenti.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026L’accordo aveva, dunque, natura negoziale e non poteva avere efficacianei confronti di parti diverse da quelle che lo avevano firmato, tra le qualinon rientrava né la cedente INI, né la ASL Roma 6, che all’epoca non eranemmeno esistente.Col secondo motivo l’ASL lamenta, in base all’art. 360 n° 3 cod. proc.civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1284 cod. civ., e in baseall’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2 e 3 del d.lgs. n°502/1992 in relazione alla legge reg. Lazio n° 1 del 1994.La Corte aveva affermato che l’Accordo 29 marzo 1990 era efficace anchenei confronti dell’ASL, essendo quest’ultima un ente subordinato allaRegione.In realtà, l’ASL, pur essendo soggetta al controllo ed al finanziamentodella Regione, non era certamente dipendente da quest’ultima, né laRegione aveva potestà ed autonomia contrattuale in nome e per contodelle ASL.Errata era, dunque, l’affermazione della Corte, secondo la quale l’accordoconteneva un rinvio fisso all’art. 53 dell’allegato B della legge reg. Lazio n°22/1989, peraltro anche abrogato dalla Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n°3741 del 29 luglio 1998.Col terzo motivo, rubricato “Violazione di legge e segnatamente perviolazione degli art. 2, 3, del d.lvo 502 del 1992 e successive modifiche edintegrazioni in relazione agli artt. 1322 del cc e degli artt. 1224 e 1284 delcodice (art. 360, primo comma, n. 3 e n 5, cod. proc. civ.)”, la ricorrenteribadisce che, tenuto conto dell’autonomia contrattuale delle ASL, che nonsarebbero enti strumentali della Regione, e della loro soggettività giuridicadistinta rispetto all’ente territoriale, difettava nella fattispecie ladeterminazione convenzionale degli interessi.Col quarto mezzo l’ASL deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1224 e 1284 del cod. civ.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026La decisione della Corte di merito sarebbe contraria al principiocostituzionale di eguaglianza ed eccederebbe i limiti dell’attività legislativadelle Regioni ai sensi dell'art. 117 Cost., come affermato dal Corte cost. n°82/1998.I crediti azionati erano sorti negli anni 2001 e 2002, quindi dopol’intervenuta abrogazione dell’art. 53 dell’allegato B della legge reg. Lazion° 22/1989 (richiamato dall’[OSCURATO:PERSONA]AIOP).L’annullamento disposto dalla stessa Regione con Delibera 29 luglio 1998n° 3741, onde evitare che la norma fosse dichiarata incostituzionale, alpari di quanto avvenuto con l’omologa norma della Regione Marche (Cortecost. n° 82/1998), ne precluderebbe l’ulteriore applicazione, ancorché ilcontratto fosse stato stipulato in epoca anteriore.Peraltro, come riconosciuto dalla stessa Corte romana nella sentenza n°71/2019, l’accordo prevedeva l’applicazione dello speciale tasso diinteressi solo alle case di cura che avrebbero rinunciato ad azioni legali incorso e future per il ritardo nei pagamenti.Col quinto motivo, rubricato “Violazione di legge ( art. 360 n 3 del cpc)in relazione agli art. 1224, 1284 del codice civile in relazione agli artt.1362, 1363 e segg. con particolare riferimento all’art. 1371 del cc”, l’ASLdeduce che con Delibera della [OSCURATO:PERSONA] n° 7279 del 27 novembre1990, la quale replicava puntualmente quanto previsto nell’accordoRegione-AIOP del 29 marzo 1990, il maggior saggio di interessi era statoconcesso solo alle case di cura che rinunciavano ad azioni legali.La Corte, riconoscendo tale tasso ad Ubi, avrebbe totalmente pretermessoil dato testuale del protocollo e della Delibera n° 7279/1990.5.- Il primo, il quarto ed il quinto motivo sono fondati e determinanol’assorbimento del secondo e del terzo.Iniziando dall’esame del quinto mezzo, osserva il Collegio che la naturanegoziale dell’accordo tra Regione e AIOP è predicata in sentenza (pagina15) ed è concordemente affermata anche dalle odierne parti in causa.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026È noto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il primo eprincipale strumento di interpretazione del contratto (art. 1362 cod. civ.)è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioniutilizzate nel negozio (per tutte: Cass., sez. III, 10 giugno 2015, n°12082), con la conseguenza che il giudice deve prima di tutto confrontarsicol testo della pattuizione da interpretare.Ora, la ricorrente ha debitamente trascritto il contenuto dell’accordo, nelquale è ben evidente l’espressione che limita l’applicazione dello specialesaggio di interesse alle “case di cura che rinunciano ad azioni legali incorso e future”.Tanto premesso, non sembra che l’interpretazione data dal giudice dimerito all’accordo del 29 marzo 1990 tenga adeguatamente conto di taleespressione, in quanto nella motivazione della sentenza (pagina 15) nonne fa minimo cenno.Peraltro, la questione dell’interpretazione di tale intesa era già statasottoposta all’attenzione di questa Corte in un caso sovrapponibile alpresente (Cass., sez. I, 3 dicembre 2009, n° 25402), che ha avuto adoggetto proprio l’accordo Regione Lazio-AIOP del 29 marzo 1990 e dalquale questa Corte non ha alcun motivo di discostarsi.Nel precedente di legittimità appena citato si è infatti stabilito che il nucleoessenziale della pattuizione 29 marzo 1990 era il carattere premiale deltasso di interessi riconosciuto agli erogatori privati che avessero rinunciatoalle azioni legali già intraprese ed a quelle da intraprendere per ritardi neipagamenti da parte delle USL.L'elemento testuale invincibile è, invero, il nesso sinallagmatico trariconoscimento degli interessi al tasso di favore fissato dall'art. 53dell’allegato B della legge reg. Lazio n° 22 del 1989, e la rinuncia ad adirele vie giudiziarie.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026La ricorrente ha dunque lamentato con fondamento, tramite il primo ed ilquinto mezzo, la violazione dell’art. 1362 cod. civ. da parte della Corte delmerito.Quanto al quarto motivo, occorre registrare la presenza di un altroprecedente di questa Corte, parimenti sovrapponibile al presente (Cass.,sez. I, 11 febbraio 2016, n° 2761), col quale si è stabilito che: (i) conl’art. 29, secondo comma, della legge reg. Lazio n° 45 del 1996, illegislatore regionale aveva attribuito alla Giunta regionale il potere dimodificare il “Capitolato d'oneri generale, per i contratti delle unitàsanitarie locali relativi alla acquisizione di beni e servizi”, allegato B allalegge reg. Lazio 22 aprile 1989 n° 22; (ii) con tale disposizione normativail legislatore aveva delegificato le disposizioni del capitolato, privandoledella loro forza di legge; (iii) la soppressione dell’art. 53 del Capitolatoallegato B, avvenuto con Delibera di [OSCURATO:PERSONA] n° 3741 del 29luglio 1998, costituiva, dunque, dunque un doveroso atto di annullamento,in autotutela, con effetto ex tunc, una volta preso atto del difetto delpotere di provvedere sulla materia degli interessi delle obbligazionipecuniarie in capo al legislatore regionale (difetto affermato da CorteCostituzionale in relazione alla legge reg. Marche 24 ottobre 1981 n° 31,che disciplinava il tasso di interessi dovuto dalle USL sui corrispettivi perprestazioni e forniture).Sulla scorta di tali premesse, con la sentenza da ultimo citata questaCorte ha deciso che l’autoannullamento dell’art. 53 del “Capitolato d'onerigenerale, per i contratti delle unità sanitarie locali relativi alla acquisizionedi beni e servizi” preclude l'ulteriore applicazione, ancorché il contratto siastato stipulato in epoca anteriore.[OSCURATO:PERSONA] non ha alcun motivo di discostarsi dal citato precedente, con laconseguente fondatezza anche del quarto motivo.L’accoglimento rende assorbiti i motivi secondo e terzo.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/20266.- Col sesto mezzo l’ASL si duole della violazione e falsa applicazionedell’art. 1224 cod. civ. e dell’art. 35, terzo comma, del d.P.R. n°1063/1962.La Corte avrebbe riconosciuto ad Ubi il maggior danno, sebbeneragguagliandolo alla sola differenza tra saggio legale e tasso medio annuodei titoli del debito pubblico con scadenza non superiore a dodici mesi,senza considerare che l’art. 35, terzo comma, del d.P.R. n° 1063/1962stabiliva che tutti gli interessi da ritardo sono comprensivi del risarcimentodel danno ex art. 1224 cod. civ.7.- Il motivo è assorbito.È vero che la Corte ha attribuito a Ubi gli “interessi moratori di cui agliartt. 35 e 36 del DPR 1063/62 a far data dal 7.7.2003” e il “maggiordanno nella misura determinata in motivazione” (dispositivo a pagina 20)e che, quanto al maggior danno, ha ritenuto (sentenza pagine 17-19) cheal factor spettasse il maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod.civ. pari al maggiore tra due saggi di interesse: quello legale e quellomedio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore adodici mesi.Tuttavia, a seguito della cassazione, il giudice del rinvio dovrà stabilirequale saggio di interessi sia applicabile nella fattispecie e decidere, inrelazione ad esso, anche della sussistenza del maggior danno.8.- Alla cassazione della sentenza segue la sua rimessione alla Corted’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il primo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso e dichiaraassorbiti il secondo, il terzo ed il sesto. Cassa e rinvia alla Corte d’appellodi Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presentegiudizio.Numero registro generale 11454/2021Numero sezionale 2249/2026Numero di raccolta generale 16390/2026Data pubblicazione 26/05/2026Così deciso in Roma il 21 maggio 2026, nell’adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteLuigi Abete