CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 23503/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in data 18/3/2025, con motivazione contestuale, con la quale è stato disposto il riconoscimento della decisione straniera emessa dal Direttore dell'Ispettorato del lavoro e delle miniere del Granducato del Lussemburgo in data 26 settembre 2019, definitiva il 3/2/2020, con la quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria di euro 8.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore delegato di [OSCURATO:PERSONA] srl, è stato proposto in data 27 marzo 2025, oltre il termine di gg. cinque stabilito dall'art. 22 della legge n. 69/2005 alla quale rinvia l'art. 12, comma 10, del D. Leg.vo n. 161/2010; Ritenuto che, pertanto, il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, primo comma lett. c), cod. proc. pen. e alla conseguente declaratoria si procede de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso