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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 35948/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BENEVENTO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data 19 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con altra meno afflittiva, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, truffe aggravate, nonché per plurimi reati fine.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge - art. 299 c.p.p.

Erronea applicazione della legge penale.

Mancata valutazione dei nova.

Motivazione per relationem inesistente".

Il motivo lamenta l'omessa compiuta valutazione delle argomentazioni sviluppate con il gravame cautelare, A sostegno dell'assunto vengono riportati i contenuti dell'istanza de libertate e dell'ordinanza del Tribunale di Benevento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 1.1.

La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa considerazione delle argomentazioni difensive, dovendosi riscontrare una motivazione ampia e dettagliata proprio sulle questioni sollevate con il gravame, circa la sussistenza di esigenze cautelari, che il Tribunale ha giustificato -tra l'altro- valorizzando la gravità dei fatti e la personalità dell'indagato.

Il Tribunale ha altresì aggiunto che lo stato di indigenza e lo stato di salute dell'indagato risultavano irrilevanti ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari e che non erano stati prospettati elementi di novità, non essendo a tal fine incidente il decorso del tempo.

1.2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni dimostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione e, al contempo, risalta il difetto di specificità che lo vizia.

A tal proposito va rilevato come il ricorrente trascuri di confrontarsi con le motivazioni del Tribunale che -ditero lo schermo della denuncia del vizio di omessa motivazione- vengono del tutto eluse.

Proprio tale rilievo comporta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/0:L/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

1.3. A tutto ciò si aggiunga che la deduzione circa l'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva.

Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a BENEVENTO avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; all'esito della trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 dl. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna l'ordinanza in data 19 ottobre 2021 con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento, che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare dell'obbligo di dimora con altra meno afflittiva, in relazione ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti tributari, truffe aggravate, nonché per plurimi reati fine. Deduce: 1.1. "Violazione di legge - art. 299 c.p.p. Erronea applicazione della legge penale. Mancata valutazione dei nova. Motivazione per relationem inesistente". Il motivo lamenta l'omessa compiuta valutazione delle argomentazioni sviluppate con il gravame cautelare, A sostegno dell'assunto vengono riportati i contenuti dell'istanza de libertate e dell'ordinanza del Tribunale di Benevento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa considerazione delle argomentazioni difensive, dovendosi riscontrare una motivazione ampia e dettagliata proprio sulle questioni sollevate con il gravame, circa la sussistenza di esigenze cautelari, che il Tribunale ha giustificato -tra l'altro- valorizzando la gravità dei fatti e la personalità dell'indagato. Il Tribunale ha altresì aggiunto che lo stato di indigenza e lo stato di salute dell'indagato risultavano irrilevanti ai fini dell'attenuazione delle esigenze cautelari e che non erano stati prospettati elementi di novità, non essendo a tal fine incidente il decorso del tempo. 1.2. La presenza di una motivazione adeguata, logica e priva di contraddizioni dimostra la manifesta infondatezza della denuncia di omessa motivazione e, al contempo, risalta il difetto di specificità che lo vizia. A tal proposito va rilevato come il ricorrente trascuri di confrontarsi con le motivazioni del Tribunale che -ditero lo schermo della denuncia del vizio di omessa motivazione- vengono del tutto eluse. Proprio tale rilievo comporta il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/0:L/2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 1.3. A tutto ciò si aggiunga che la deduzione circa l'omessa motivazione sulle circostanze dedotte dalla difesa si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del Tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile
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