CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38889/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/05/2018 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essersi il reato estinto per prescrizione in data 7 gennaio 2020. udito il Difensore: per ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è presente l'[OSCURATO:PERSONA] RAVENNA , del Foro di CAGLIARI , il quale, insistendo nei motivi di ricorso, chiede che venga annullata la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste o in subordine per intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Cagliari il 20 maggio 2016, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di omicidio colposo, commesso il 26 febbraio 2012, in conseguenza condannandoli, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, a favore delle parti civili sigg.ri Omero, Danilo e [OSCURATO:PERSONA], con attribuzione alle stesse di somma a titolo di provvisionale. 2. La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza, appellata dagli imputati, ha dichiarato revocate le costituzioni di parte civile, confermando nel resto la decisione impugnata. 3. In sintesi estrema, i due imputati, medici, il dott. [OSCURATO:PERSONA] specialista in medicina interna ed il dott. [OSCURATO:PERSONA], specialista in pneumologia, entrambi in servizio presso struttura specializzata in pneumologia e broncopatie, sono stati riconosciuti responsabili di avere provocato, per colpa, in particolare per grave negligenza, il decesso del paziente [OSCURATO:PERSONA], che, diabetico, iperteso ed affetto da apnea del sonno, era stato ricoverato il 21 febbraio 2012, omettendo di riconoscere la crisi ischemica in corso la notte tra il 25 ed il 26 febbraio 2012, e, conseguentemente, omettendo di provvedere alle necessarie azioni salvifiche (intubazione oro-tracheale) ovvero di curare il tempestivo trasporto presso struttura sanitaria idonea provvista di reparto di rianimazione, essendosi limitati a somministrare al paziente zucchero e ad attendere più di due ore, sino al decesso, intervenuto il 26 febbraio 2012 a causa di scompenso cardiaco acuto post-ischemico. 4.Ricorrono per la cassazione della sentenza gli imputati, tramite un unico ricorso curato dal comune Difensore di fiducia, affidandosi a cinque motivi con i quali denunziano violazione di legge e difetto di motivazione. 4.1. In particolare, con il primo motivo lamentano violazione degli artt. 40 e 589 cod. pen. in ragione della omessa ovvero erronea applicazione dei criteri relativi all'accertamento del nesso di causalità, avendo i Giudici di merito impiegato, ad avviso dei ricorrenti, soltanto il parametro della c.d. probabilità statistica, giudicato insufficiente, disinteressandosi invece degli altri elementi di fatto, pur emersi (riconducibili alla complessiva condizione di salute del paziente ed alla situazione materiale contingente), che avrebbero consentito di ragionare in termini di elevata probabilità c.d. logica.4.2. Con il secondo motivo, strettamente legato al primo, i ricorrenti criticano ulteriore violazione dell'art. 40 cod. pen. e, nel contempo, travisamento della prova, non avendo in realtà, l'istruttoria consentito di raggiungere la certezza processuale in tema di causalità per il permanere, secondo la c.d. probabilità logica, del ragionevole dubbio quanto al tema della percentuale asseritamente salvifica. Si richiamano precedenti di legittimità stimati pertinenti. 4.3. Con il terzo motivo censurano travisamento della prova a causa della errata esegesi della letteratura scientifica utilizzata dai periti e, conseguentemente, dalle sentenze di merito. 4.4. Con il quarto motivo si denunzia inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 43 e 590-sexies cod. pen. e 3 della legge 8 novembre 2012, n. 189 (c.d. legge Balduzzi, entrata in vigore il 13 settembre 2012, d.l. 13 settembre 2012, n. 158; il decesso è del 26 febbraio 2012), e mancata constatazione della assenza di colpa di grado grave nel caso di specie. 4.5. Infine, l'ultimo motivo ha ad oggetto la intervenuta prescrizione del reato, risalendo il fatto al 26 febbraio 2012. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Il P.G. nella requisitoria scritta del 15 maggio 2023 ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, maturata alla data del 7 gennaio 2020. 6. E' stata tempestivamente chiesta nell'interesse dei ricorrenti la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato il termine di prescrizione alla data del 6 gennaio 2020 (infatti: fatto del 26 febbraio 2012 + sette anni e sei mesi = 26 agosto 2019 + 105 giorni di sospensione per effetto della richiesta di rinvio della Difesa dal 17 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 + ulteriori 28 giorni di sospensione a seguito di altra richiesta di rinvio dal 23 ottobre 2017 al 20 novembre 2017 = 6 gennaio 2020). Il ricorso in esame, infatti, non presenta profili di inammissibilità, per la manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità, tali, dunque, da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Ciò con particolare riferimento ai temi della introduzione del "sapere esperto" nell'accertamento giudiziale (censurato già con l'atto di appello e riproposto con il terzo motivo di ricorso) e dei criteri adoperati dai Giudici di merito per valutare il grado della colpa, con particolare riferimento ai tentativi di contatto telefonico con struttura attrezzata (aspetto denunziato con il quarto motivo di ricorso ed in relazione al quale è appena il caso di rammentare che «In tema di responsabilità degli esercenti la professione sanitaria per fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 è viziata la motivazione della sentenza che ometta di valutare se la condotta del sanitario sia riconducibile a raccomandazioni previste da linee guida o a buone pratiche clinico assistenziali, se si sia discostata da tali parametri, se integri colpa per imperizia, ovvero per negligenza o imprudenza, e se la colpa sia da considerare lieve o grave»: Sez. 4, n. 24384 del 26/04/2018, Masoni e altro, Rv. 273536). Pertanto, essendo stato instaurato un valido rapporto processuale di impugnazione, deve rilevarsi e dichiararsi l'esistenza di causa di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturata successivamente rispetto all'adozione della sentenza impugnata (dispositivo pronunziato il 16 maggio 2018 con motivazione depositata il 9 dicembre 2022; prescrizione maturata, come si è visto, il 6 gennaio 2020). Risulta inoltre superfluo qualsiasi approfondimento ulteriore, proprio in considerazione della maturata prescrizione: invero, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (cfr. Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (v. Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non emergendo all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). 2. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato contestato estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinv