CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 22898/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 25453-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce alla comparsa di costituzione -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] - CC [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.25453/2016 [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL’ORFANO - Rel. Consigliere - dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore -intimata – verso la sentenza n. 3578/45/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 15/4/2016, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/7/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (deceduta in corso di causa ed a cui è succeduto [OSCURATO:PERSONA]) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello della [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 11703/2014 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli in accoglimento del ricorso proposto avverso cartella esattoriale per mancato pagamento di maggiore imposta di registro ed accessori in riferimento ad atto di compravendita immobiliare,avente ad oggetto un terreno sito in Portici(NA) , stipulato in data 1.8.2000 tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], Maria, Ferdinando, Anna, Amalia, Annunziata, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]; la concessionaria resiste con controricorso, l’Agenzia delle entrate è rimasta intimata; parte ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva [OSCURATO:PERSONA] 1.1. con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di norme di diritto (art. 1306 c.c., art. 29 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la [OSCURATO:PERSONA] omesso di tenere conto del principio di solidarietà tributaria inrelazione al giudicato favorevole emesso in un giudizio promosso da altro coobbligato in solido (sentenza n. 3097/46/2014 pronunciata dalla medesima [OSCURATO:PERSONA]) e che si estendeva alla ricorrente; 1.2 con il secondo motivo la ricorrente denuncia omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla sentenza passata in giudicato in favore di alcuni coobbligati in solido ( Maria, Ferdinando, Anna, Amalia, Annunziata, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]); 1.3. le censure, da esaminare congiuntamente, sono infondate; 1.4. trova applicazione nel caso di specie il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza e pienamente condiviso dal Collegio, secondo il quale, affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleriaex art. 124 disp. att. cod. proc. civ., dalla quale risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione (cfr. Cass. nn. 20974/2018, 6024/2017, 21649/2013, 22644/2004; sul principio in base al quale la parte che propone il giudicato esterno ha l'onere di fornire la prova della formazione del giudicato medesimo, cfr. ancheCass. S.U. n. 460/1999) ; 1.5. nel processo tributario, in mancanza di una previsione specifica sullacertificazione del passaggio in giudicato della sentenza, va inoltre applicato per analogia legis, secondo la previsione dell'art. 1 comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, l'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. ed è, quindi, necessario che il segretario della Commissione tributaria, provinciale o regionale,certifichi, in calce alla copia della sentenza contenente la relazione della notificazione alla controparte o alla copia della sentenza non notificata che nei termini di legge non è stata proposta impugnazione (cfr. Cass. nn. 3621/2019, 21366/2015, 19135/2010); 1.6. nel caso in esame, dall’esame della stessa produzione documentale di parte ricorrente, emerge che quest’ultima non ebbe a fornire la prova (che sulla stessa incombeva, in quanto eccipiente un giudicato esterno) circa la formazione del giudicato sull’annullamento della medesima cartella esattoriale emessa nei confronti dei coobbligati in solido ( Maria, Ferdinando, Anna, Amalia, Annunziata, Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]), né, come sostiene parte ricorrente, tale prova poteva essere fornita in sede di legittimità; 1.7. invero, il giudicato esterno può essere dedotto e provato anche per la prima volta in sede di legittimità, purché esso si sia formato dopo la conclusione del giudizio di merito o dopo il deposito del ricorso per cassazione (cfr. Cass. SU n. 13916/2006; conf. Cass. nn. 12754/2022, 14883/2019, 11754/2018), ipotesi che non ricorrono nel caso in esame; 2.1. a seguire, come indicato in premessa, la difesa di parte ricorrente ha depositato certificato che attesta che [OSCURATO:PERSONA] è deceduta il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e con la memoria tempestivamente depositata, per gli importi della cartella esattoriale relativi a sanzioni amministrative, ha chiesto che ne fosse disposta la relativa decurtazione; 2.2. trattandosi di sanzione amministrativa non trasmissibile agli eredi, va conseguentemente dichiarata la cessazione della materia del contendere in parte qua, facendosi applicazione del principio di diritto, già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 29577/2021, 6737/2016, 22199/2010), secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell'autore della violazione comporta l'estinzione dell'obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall'[OSCURATO:PERSONA], la quale, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 689 del 1981, non si trasmette agli eredi, con conseguente cessazione della materia del contendere che può intervenire anche in sede di legittimità, ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.; 3. il ricorso va in conclusione respinto, salva la declaratoria di cessazione della materia del contendere di cui si è detto; 4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere quanto alle sanzioni applicate con la cartella impugnata; rigetta per il resto il ricorso; condanna parte ricorrenteal pagamento delle spese di questo giudizio in favore della controricorrente che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in